Sanzioni ADR previste dal Codice della Strada: Art. 168 | Aggiornamento 01.2021
Appunti Merci Pericolose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sanzioni ADR merci pericolose previste dal Codice della Strada* ID 1889 | 01.01.2021 / Rev. 3.0 del 1° gennaio 2021 Art. 168 Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada) 1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni. 2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti. 3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire. 4-bis A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. 5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche. 6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività; b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze. 7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia. 8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046,00 a euro 8.186,00. (1) 8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2 , ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414,00 a euro 1.665,00. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente. (1) 9-bis Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414,00 a euro 1.665,00. (1) 9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167,00 a euro 665,00. (1) 10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167 comma 9. AGGIORNAMENTO (1) (Importi sanzioni) Punti Tabella Art. 126-bis
Con legge 12.8.1962 n. 1839 è stata autorizzata la ratifica dell'ADR (accordo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose), per cui, da quella data, nel trasporto internazionale vige tale normativa. Successivamente, Ia direttiva 94/55/CEE recepita con DM 4.9.1996 ha reso obbligatorio, all'interno degli Stati deii'Unione europea, l'applicazione degli allegati tecnici deii'Accordo ADR, allineando compiutamente le normative interne a quelle internazionali e andando quindi ben oltre a quanto indicato al primo comma del presente
Si rammenta che: - gli emendamenti ADR, solitamente disponibili sui sito ONU nell'autunno degli anni pari, e applicata volontariamente dal 1° gennaio successivo anno dispari e obbligatoriamente dal 1° luglio successivo; - non esiste un testo ufficiale in lingua italiana, ne può esistere in quanto non previsto fra le lingue ufficiali ADR. - in merito ai controlli su strada relativi al trasporto delle merci pericolose, si segnalano le specifiche disposizioni contenute nel DM 3.3.1997 che recepisce la direttiva 95/50/CE e che è stato via via adeguato in relazione alle successive direttive che ne hanno sostanzialmente modificato gli allegati, adeguandoli al tempo. Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2020 Matrice Revisioni
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