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ADR 2017: applicabile ai trasporti nazionali di merci pericolose
Art. 1.
Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
1. Le lettere a) , b) e c) dell’all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
«a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno;
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini “Stato contraente del RI” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno;
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali «parte contraente» è sostituito con “Stato membro”, come opportuno.».
G.U. n. 139 del 17.06.2017
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European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
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To consult ADR in Polish:http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/769 |

ID 13173 | 22.03.2021
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