Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 
    45.121 
/ Documenti scaricati: 33.466.450
/ Documenti scaricati: 33.466.450

Gazzetta 03 Aprile 2015
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 
 Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. 
 G.U. 3 aprile 2015, n. 78
 
 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativa al trasporto interno di merci pericolose; 
 Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE; 
 Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/UE; 
 Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE; 
 Ritenuto, pertanto, opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/103/UE; 
 Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35, rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose, recanti modifiche agli allegati A e B dell'ADR, all'allegato del RID che figura come appendice C del COTIF ed ai regolamenti allegati all'ADN; 
 Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Decreta: 
 (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) 
 
 Art. 1 Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35
1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
 "a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno"; 
 b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
 "b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno"; 
 c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 
 "c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, così come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", come opportuno". 
 
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
 Roma, 16 gennaio 2015 
 
 Il Ministro: Lupi 
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare Registro n. 1, foglio n. 661

ID 18425 | 20.12.2022 / Download Scheda
Il 31 Dicembre 2022 scade l’esenzione ADR, di cui la misura transi...

Decisione di esecuzione (UE) 2018/936 della Commissione del 29 giugno 2018 che autorizza gli Stati membri...

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024