Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II Ed. 8.0 2020
Codice Prevenzione Incendi RTO II 2020 | |||||||||||||||||
23 Novembre 2024 | |||||||||||||||||
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Codice Prevenzione Incendi RTO II | Ed. 8.0 Marzo 2020 Testo consolidato del Decreto 3 Agosto 2015 Ed. 8.0 Marzo 2020 Disponibile formato pdf / epub. Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015: Ed. 8.0 Marzo 2020 - Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 Entrata in vigore: 05.04.2020 ... Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 Art. 1. Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 1. È approvato l’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, relativamente alla sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli: V.4: uffici; 2. I capitoli V.4 uffici, V.5 attività ricettive turistico - alberghiere, V.6 autorimesse, V.7 attività scolastiche, V.8 attività commerciali contenuti nell’allegato A al presente decreto, sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015. Art. 2. Norme finali 1. Per le attività di cui all’art. 1 relative ad uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate sulla base delle regole tecniche verticali introdotte con i provvedimenti richiamati in premessa, ovvero alle stesse già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti. 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ed. 7.0 Novembre 2019 - Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 ... Decreto Ministero dell'Interno dell 18 Ottobre 2019 Art. 1 Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 1. E' approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 relative alle seguenti sezioni: a) Sezione G - Generalita'; 2. L'allegato 1 di cui al comma 1 sostituisce integralmente l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015. Art. 2 Disposizioni finali 1. In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al paragrafo G.2.7 dell'allegato 1, per la determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione l'art. 3, comma 3 e l'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007. Allegato 1 Nell'ultima parte dell'ebook, è riportato il D.P.R. 151/2011, al fine di facilitare la lettura di applicabilità del DM 3 agosto 2015 alle attività del D.P.R, a seguito dell'emanazione del Decreto 12 aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario). Il Codice di Prevenzione Incendi, è stato elaborato ravvisata la necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali. Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; b) 67, ad esclusione degli asili nido; c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni; d) 71; e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche sopra citate, non si applicano le seguenti: a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»; Tabella di sintesi modalità applicative:
Il "Codice di Prevenzione Incendi", è suddiviso in 4 Sezioni: G - Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio); “RTO” S - Strategia antincendio (misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici); “RTO” V - Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori); “RTV” M - Metodi (ingegneria sicurezza antincendio, scenari progettazione prestazionale, salvaguardia vita). “FSE” La Sezione G è la parte più generale del codice ove sono forniti i vari termini e definizioni ai fini di una uniforme applicazione, le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi nonché sono definiti i profili di rischio delle attività e i metodi per la determinazione. Nella Sezione S sono indicati per ognuna delle 10 misure antincendio (strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio d’incendio), i criteri per l’attribuzione dei livelli di prestazione (I, II, III, IV, …) e la scelta delle soluzioni progettuali. Per ogni livello di prestazione sono specificate soluzioni conformi e eventuali soluzioni alternative. Le RTV (Regole tecniche verticali) sono disposizioni normative applicabili a una specifica attività. Negli ultimi anni sono state emanate moltissime regole tecniche di prevenzione incendi per varie attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili. L’applicazione delle RTV presuppone l’applicazione dell’intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante. Servono a caratterizzare meglio una specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice. La Sezione M tratta dell’Ingegneria della sicurezza antincendio, definita (ISO/TR 13387): Applicazione di principi ingegneristici, regole e giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, protezione beni e ambiente, alla quantificazione dei rischi d’incendio e relativi effetti e alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio. Con la FSE (Fire safety engineering) è possibile effettuare una valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio. ________ Ed. 8.0 Marzo 2020 - Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 Ed. 7.0 Novembre 2019 - Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 | RTO II Ed. 6.1 Aprile 2019 - Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Nell'ultima parte dell'ebook, è riportato il D.P.R. 151/2011, al fine di facilitare la lettura di applicabilità del DM 3 agosto 2015 alle attività del D.P.R, a seguito dell'emanazione del Decreto 12 aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario). Ed. 6.0 Aprile 2019 - Decreto 12 aprile 2019 Ed. 5.0 Dicembre 2018: - Decreto 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R. 151/2011) Ed. 4.0 Settembre 2017: Ed. 3.0 Marzo 2017: - Decreto del Ministero dell'interno 21 febbraio 2017 (Attività n. 75 D.P.R. 151/2011) In allegato il Testo aggiornato Riservato Abbonati Ed. 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/6.1/7.0/8.0 (Formato pdf) Categoria: Ingegneria |
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