POPs - Persistent Organic Pollutants: Convenzioni/Norme/Elenchi
ID 10321| 07.03.2020
In allegato Documento illustrativo del Regolamento POPs (Regolamento (UE) 2019/1021), note del Protocollo di Aarhus (1998), della Convenzione di Stoccolma (2001), Elenchi sostanze POPs, nuove proposte con modalità di modifica degli Elenchi.
Gli inquinanti organici persistenti (POPs) sono sostanze organiche che persistono nell’ambiente, si accumulano negli organismi viventi e rappresentano un rischio per la nostra salute e l’ambiente. Possono essere trasportati dall’aria, dall’acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali, raggiungendo regioni in cui non sono mai stati prodotti o utilizzati. È necessaria una gestione internazionale dei rischi in quanto nessuna regione è in grado di gestire da sola i rischi presentati da queste sostanze.
I POP sono disciplinati a livello mondiale dal Protocollo di Aarhus (1998) dalla Convenzione di Stoccolma (2001).
L’attuazione di tali atti legislativi nell’Unione europea avviene mediante il regolamento (UE) 2019/1021 POPs, entrato in vigore il 15 luglio 2019.
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Fig. 1 - Attuazione Regolamento POPs
Il Regolamento (UE) 2019/1021 mira a proteggere la salute umana e l’ambiente con specifiche misure di controllo che:
- vietano o limitano fortemente la produzione, l’immissione sul mercato e l’impiego di inquinanti organici persistenti; - riducono al minimo l’emissione nell’ambiente di POP costituiti da sottoprodotti industriali; - fanno sì che le scorte di inquinanti organici persistenti soggetti a restrizioni siano gestite in sicurezza; e - garantiscono lo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti costituiti o contaminati da POPs.
Le sostanze chimiche identificate come POsP comprendono:
- pesticidi (come il DDT); - prodotti chimici industriali (come i bifenili policlorurati, che sono stati ampiamente utilizzati nelle apparecchiature elettriche); oppure - sottoprodotti non intenzionali formatisi durante processi industriali, degradazione o combustione (come le diossine e i furani).
In base al regolamento POP, l’ECHA contribuisce a individuare e proporre nuovi POP da parte dell’UE alla convenzione di Stoccolma. Le informazioni fornite dagli Stati membri che recepiscono il regolamento sono ricevute e trattate dall’Agenzia e infine raccolte in una sintesi sull’Unione. L’ECHA presta inoltre il proprio sostegno nell’individuazione delle necessarie azioni future dell’UE per il piano di attuazione sui POP dell’Unione.
Sostanze attualmente elencate negli allegati pertinenti al regolamento (UE) 2019/1021 - POPs.
Sostanze elencate:
- L'allegato I del regolamento è soggetto al divieto (con esenzioni specifiche) di fabbricazione, immissione sul mercato e uso; - L'allegato II del regolamento è soggetto a restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso; - L'allegato III del regolamento è soggetto alle disposizioni sulla riduzione del rilascio; e - L'allegato IV del regolamento è soggetto alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti.
Si noti che per alcune sostanze elencate nell'allegato I possono essere applicate esenzioni specifiche al divieto di utilizzazione, fabbricazione e immissione sul mercato.
Proposte di nuovi POP
Affinché una nuova sostanza sia inclusa nel regolamento POP, essa dev’essere inserita nell’elenco della convezione di Stoccolma o nel protocollo sugli inquinanti organici persistenti.
Qualsiasi membro della convenzione di Stoccolma, compresa l’UE, può presentare una proposta per aggiungere un nuovo inquinante organico persistente agli allegati della convenzione. Gli Stati membri dell’UE possono farlo trasmettendo le proprie proposte alla Commissione europea. Le proposte devono consentire di valutare le proprietà della sostanza rispetto ai criteri di controllo elencati nell’allegato D della convenzione.
Valutazione di nuove proposte
Il comitato di esame sui POP (POPRC), un organismo di esperti previsto dalla convenzione di Stoccolma, valuta le proposte presentate. Se giunge alla conclusione che tali proposte soddisfano i criteri di controllo, avvia una raccolta di informazioni su scala mondiale sugli ulteriori pericoli, rischi, impieghi ed esposizioni. Il POPRC utilizza queste informazioni per compilare un profilo di rischio secondo la definizione data nell’allegato E della convenzione.
Sulla scorta del profilo di rischio, il comitato di esame decide se è giustificata un’azione globale sulla sostanza in questione. Se decide di procedere con la proposta, il POPRC pubblica un invito a livello mondiale a fornire informazioni su possibili soluzioni di gestione dei rischi, alternative, considerazioni socioeconomiche e misure di gestione dei rischi esistenti. Tali informazioni vengono utilizzate dal POPRC per preparare la valutazione della gestione dei rischi secondo quanto disposto nell’allegato F della convenzione.
Nella fase finale il comitato valuta le informazioni e formula una raccomandazione alla conferenza delle parti sull’inserimento della sostanza nell’elenco della convenzione.
Modifiche degli allegati
Qualsiasi proposta di modifica della convenzione deve essere adottata per consenso di tutte le parti. In ultima istanza, qualora non si raggiunga un accordo, la maggioranza di tre quarti può approvare le modifiche.
Le modifiche al protocollo per l’inclusione di nuove sostanze negli allegati devono essere adottate consensualmente dalle parti.
L’ECHA coadiuva la Commissione e gli Stati membri nell’individuazione di nuovi POP e svolge consultazioni pubbliche durante il processo d’identificazione. .... Numero delle Sostanze POPs ad oggi come riportate nel Regolamento:
(1) Allegato I e II - Fatto salvo l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1021 (2) Allegato III - Elenco delle sostanze soggette a disposizioni in materia di riduzione dei rilasci (Articolo 6 Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci Regolamento (UE) 2019/1021) (3) Allegato IV - Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti (Articolo 7 Gestione dei rifiuti Regolamento (UE) 2019/1021)
... Modifiche degli allegati
Qualsiasi proposta di modifica della convenzione deve essere adottata per consenso di tutte le parti. In ultima istanza, qualora non si raggiunga un accordo, la maggioranza di tre quarti può approvare le modifiche. Le modifiche al protocollo per l’inclusione di nuove sostanze negli allegati devono essere adottate consensualmente dalle parti. L’ECHA coadiuva la Commissione e gli Stati membri nell’individuazione di nuovi POP e svolge consultazioni pubbliche durante il processo d’identificazione.
* Il profilo di rischio e la valutazione della gestione dei rischi sono preparati nel periodo che intercorre tra una riunione e l’altra del comitato, che si svolgono una volta l’anno (settembre/ottobre). Il POPRC può adottare una decisione sul progetto di profilo di rischio e sul progetto di valutazione della gestione dei rischi nel corso di una prima riunione, ma in alcuni casi può decidere di rimandarla alla riunione dell’anno successivo, protraendo così il processo di adozione. ** Le riunioni della conferenza delle parti (COP) hanno luogo ogni due anni nei mesi di aprile/maggio. *** Le modifiche degli allegati della convenzione entrano in vigore un anno dopo la data di comunicazione della loro adozione da parte del depositario. Solitamente, le notifiche del depositario (CN) sono emesse circa sei mesi dopo l’adozione delle modifiche da parte della COP.
Sostanze attualmente elencate negli allegati pertinenti al regolamento (UE) 2019/1021 - POPs.
Sostanze elencate:
- L'allegato I del regolamento è soggetto al divieto (con esenzioni specifiche) di fabbricazione, immissione sul mercato e uso; - L'allegato II del regolamento è soggetto a restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso; - L'allegato III del regolamento è soggetto alle disposizioni sulla riduzione del rilascio; e - L'allegato IV del regolamento è soggetto alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti.
Si noti che per alcune sostanze elencate nell'allegato I possono essere applicate esenzioni specifiche al divieto di utilizzazione, fabbricazione e immissione sul mercato.
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Regolamento (UE) 2019/1021
Articolo 1 Obiettivo e oggetto
Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, l'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati. Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «immissione in commercio»: l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 12), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 2) «articolo»: un articolo quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 3) «sostanza»: una sostanza quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 4) «miscela»: una miscela quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 5) «fabbricazione»: la fabbricazione quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 6) «uso»: l'uso quale definito all'articolo 3, punto 24), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 7) «importazione»: l'importazione quale definita all'articolo 3, punto 10), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 8) «rifiuto»: un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE; 9) «smaltimento»: lo smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE; 10) «recupero»: il recupero di materia quale definito all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE; 11) «prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso»: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza («sintesi») e quando la fabbricazione del prodotto intermedio e la sintesi di una o più altre sostanze a partire da tale prodotto intermedio avvengono all'interno dello stesso sito, da parte di uno o più soggetti giuridici, in condizioni rigorosamente controllate, in quanto rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita; 12) «contaminante non intenzionale in tracce»: il livello di una sostanza presente accidentalmente in quantità minima, inferiore al livello che ne consente un uso significativo, ma superiore al limite di rilevazione dei metodi di rilevazione esistenti a fini del controllo e dell'applicazione; 13) «scorte»: le sostanze, le miscele o gli articoli accumulati dal detentore e che sono costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II o che contengono tali sostanze.
Articolo 3 Controllo della fabbricazione, dell'immissione in commercio e dell'uso, e inserimento di sostanze nell'elenco
1. Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4. 2. La fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato II, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, sono soggetti a limitazioni, fatto salvo l'articolo 4. 3. Nel quadro dei regimi di valutazione e di autorizzazione delle sostanze, nuove o già esistenti, in base alla pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione tengono conto dei criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, della convenzione e adottano adeguate misure per controllare le sostanze esistenti e per prevenire la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di nuove sostanze che presentano caratteristiche dei POP. 4. Nel preparare una proposta destinata al Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE per l'inserimento di una sostanza nell'elenco conformemente alle disposizioni della convenzione, la Commissione si avvale del supporto dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche («Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c). Le autorità competenti degli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di inserimento nell'elenco. Nelle fasi successive della procedura di inserimento nell'elenco, l'Agenzia fornisce sostegno alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e). 5. In tutte le fasi della procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione e l'Agenzia collaborano con le autorità competenti degli Stati membri e le informano. 6. I rifiuti costituiti da sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o che ne sono contaminati, sono disciplinati dall'articolo 7.
Articolo 4 Deroghe alle misure di controllo
1. L'articolo 3 non si applica alle sostanze seguenti:
a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'allegato I o II.
2. Se una sostanza è aggiunta nell'allegato I o II dopo il 15 luglio 2019, l'articolo 3 non si applica per un periodo di sei mesi se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data. L'articolo 3 non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e l'Agenzia non appena vengono a conoscenza di articoli di cui al primo e al secondo comma. Se la Commissione è informata in merito a tali articoli o ne apprende comunque l'esistenza, ove opportuno ne informa tempestivamente il segretariato della convenzione. 3. Se una sostanza figura nella parte A dell'allegato I o nella parte A dell'allegato II, gli Stati membri che intendono autorizzare, fino alla scadenza del termine specificato nell'allegato pertinente, la fabbricazione e l'uso della sostanza in oggetto come prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, ne informano il segretariato della convenzione. Tale notificazione può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) dietro richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, nell'allegato pertinente è stata inserita un'annotazione, mediante un atto delegato adottato a norma del quarto comma; b) il fabbricante dimostra all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che il processo produttivo trasformerà la sostanza in una o più sostanze diverse che non presentano le caratteristiche di un POP, garantendo che la sostanza sia rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita; c) il fabbricante dimostra all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che la sostanza è un prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso e che l'uomo o l'ambiente non saranno prevedibilmente esposti a quantitativi rilevanti della sostanza nel corso della produzione e dell'uso della sostanza stessa; d) il fabbricante fornisce allo Stato membro informazioni sulla fabbricazione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza in oggetto, nonché sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, specificando la quantità di POP non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nella sostanza, nella miscela o nell'articolo finale.
Entro un mese dalla presentazione della notifica al segretariato della convenzione, lo Stato membro procede alla notificazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia e include informazioni sulla fabbricazione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza in oggetto, nonché informazioni sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, specificando la quantità di POP non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nella sostanza, nella miscela o nell'articolo finale.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di modificare gli allegati I e II inserendo espressamente annotazioni secondo cui possono essere consentiti la fabbricazione e l'uso, come prodotto intermedio in un sistema chiuso e limitato al sito, di una sostanza elencata nella parte A dell'allegato pertinente, e di modificare i termini in tali annotazioni qualora, previa nuova notificazione dello Stato membro interessato al segretariato della convenzione, a norma di quest'ultima siano consentiti per un ulteriore periodo, in forma espressa o tacita, la fabbricazione e l'uso della sostanza in oggetto.
4. I rifiuti costituiti da sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o che ne sono contaminati, sono disciplinati dall'articolo 7. ...
ALLEGATO I Parte A Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione Parte B Sostanze inserite solo nel protocollo ALLEGATO II ELENCO DI SOSTANZE SOGGETTE A LIMITAZIONI ALLEGATO III ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RILASCI ALLEGATO IV Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 ALLEGATO V GESTIONE DEI RIFIUTI Parte 1 Smaltimento e recupero ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 Parte 2 Rifiuti e operazioni cui si applica l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) ALLEGATO VI Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive ALLEGATO VII TAVOLA DI CONCORDANZA ... segue in allegato
Fonte: ECHA, Regolamento (UE) 2019/1021
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