FAQ Energivori (Elettrivori-Gasivori) / CSEA 22 dicembre 2022 - Dichirazioni gasivori scadenza 16 Gennaio 2023
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01 Dicembre 2024 | ||
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FAQ Energivori (Elettrivori-Gasivori) / CSEA 22 dicembre 2022 ID 18650 | 13.01.2023 / In allegato FAQ CSEA inerenti: D.M. MiSE 21 dicembre 2017 (Energivori - Elettrivori) Attenzione: Dichiarazioni gasivori entro il 16 Gennaio 2023 CSEA comunica che dal 30 novembre 2022 (fino al 16 Gennaio 2023) è possibile accedere al Portale Gasivori per la raccolta, nel corso della sessione ordinaria, delle dichiarazioni per l’annualità di competenza 2023. Decreto n. 541 del 21 dicembre 2021 / Contributo gasivori Il Decreto n. 541 del 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha stabilito i parametri per la definizione di impresa gasivora, istituendo un contributo ordinario a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Secondo il testo del Decreto, a partire dal 1 Aprile 2022 le imprese potranno accedere a un sistema di agevolazioni che prevede significativi sgravi in bolletta. INDICE 1. ENERGIVORI (ELETTRIVORI E GASIVORI) 1. ENERGIVORI (ELETTRIVORI E GASIVORI) 1.1 REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO 1.1.1 Si chiede conferma che il mancato possesso di posta elettronica certificata da parte di un’impresa non precluda l’accesso all’agevolazione in oggetto. Ai sensi dell’art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008, le imprese hanno l’obbligo di adottare la PEC all’atto di iscrizione nel registro delle imprese o comunque di renderla nota. Pertanto, perla registrazione nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia è necessario l’uso della posta elettronica certificata. 1.2 IMPRESE IN DIFFICOLTA’ 1.2.1 Il ricorso alla CIG, ordinaria,straordinaria o in deroga, rientra nei casi previsti dalla Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea per la definizione di impresa in stato di difficoltà? La Cassa Integrazione Guadagni è un ammortizzatore sociale che consiste in una forma di integrazione sociale a tutela di situazioni di disoccupazione parziale dovute ad una riduzione o ad una sospensione dell’attività lavorativa. Non è pertanto uno dei casi previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2014) 249/01 concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”. Il ricorso da parte dell’impresa alla CIG, indipendentemente dalla sua forma, non determina pertanto, di per sé, la condizione di impresa in stato di difficoltà. 1.2.2 L’impresa è stata inclusa nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2021. Nel corso del medesimo anno, l’impresa finisce per ricadere in uno dei casi previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2014) 249/01 concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”: l’essere entrata in stato di difficoltà in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione e all’invio della dichiarazione di accesso determina per l’impresa la decadenza dal diritto a ricevere l’agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica 2021? No. Infatti, ciò che rileva ai fini dell’ammissione al sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (art. 3, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2017) è che l’impresa, al momento della sottoscrizione e dell’invio della dichiarazione, non sia in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea. Si ricorda che con la Comunicazione 2020/C 224/02 la Commissione europea ha, in considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di Covid‐19 può avere per le imprese, ritenuto opportuno modificare temporaneamente alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato. In particolare, nell’ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014‐2020, la Commissione europea ha previsto che: “Gli aiuti per l’ambiente e l’energia non possono essere concessi alle imprese in difficoltà come definite ai fini della presente disciplina dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, come modificati o sostituiti. I presenti orientamenti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021”. 1.2.3 L’impresa è stata inclusa nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2023. Nel corso del medesimo anno, l’impresa finisce per ricadere in uno dei casi previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2014) 249/01 concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”: l’essere entrata in stato di difficoltà in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione e all’invio della dichiarazione di accesso determina per l’impresa la decadenza dal diritto a ricevere l’agevolazione per le imprese a forte consumo di gas naturale 2023? No. Infatti, ciò che rileva ai fini dell’ammissione al sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale (art. 1, comma 3, del D.M. 21 dicembre 2021) è che l’impresa, al momento della sottoscrizione e dell’invio della dichiarazione, non sia in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea. Si ricorda che con la Comunicazione 2020/C 224/02 la Commissione europea ha, in considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di Covid‐19 può avere per le imprese, ritenuto opportuno modificare temporaneamente alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato. In particolare, nell’ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014‐2020, la Commissione europea ha previsto che: “Gli aiuti per l’ambiente e l’energia non possono essere concessi alle imprese in difficoltà come definite ai fini della presente disciplina dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, come modificati o sostituiti. I presenti orientamenti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021”. Collegati
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