Attestazione di avvenuto smaltimento: Note e Modello
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30 Novembre 2024 | |||||||
Salve Visitatore | |||||||
Attestazione di avvenuto smaltimento: Note e Modello ID 12776 | 07.02.2021 / Documento e Modello in allegato in "vigilanza provvisoria" (!)Bozza Il D.Lgs. 116/2020 modifica dell’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 e dispone, la esclusione di responsabilita’ dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento, attraverso la ricezione di una attestazione di avvenuto smaltimento da parte del titolare dell’impianto D13, D14, D15. Tale attestazione, potrebbe essere utilizzata in "vigenza provvisoria", nelle more dell'emanazione del Decreto previsto dal c. 5 dell'Art. 188 che definirà le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento. Restano, per altro, possibili incompletezze e diverse interpretazioni, attesi chiarimenti (vedi a seguire). Il D.Lgs. 116/2020 modifica dell’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 e prevede quanto segue: Art. 188 (Responsabilita’ della gestione dei rifiuti) tabella di concordanza
_______ Nota IMP. Nuova formulazione Art. 188 del D.Lgs. 152/2006 C. 1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto. C. 4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e’ esclusa nei seguenti casi: a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita’di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorita’ competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e’ elevato a sei mesi e la comunicazione e’ effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.” A prescindere dal fatto che il nuovo comma 1, oltre al detentore, cita anche “il produttore iniziale” mentre nella vecchia versione si faceva riferimento esclusivamente al detentore, la grande novità arriva dal c. 5: C. 5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilita’ dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e’ esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantita’ dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresi’, le modalita’ per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche’ le responsabilita’ da attribuire all’intermediario dei rifiuti”. Secondo quanto riportato al comma 5 si delineano i seguenti aspetti: D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). l'esclusione di responsabilità è condizionata alla ricezione di 2 documenti: - dati dell’impianto; Note di commento Innanzitutto sottolineiamo che nella previgente formulazione quello che veniva definito “certificato di smaltimento” viene ora definito “attestazione di smaltimento” che sarà necessario, in aggiunta al formulario, solo nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti per operazioni di smaltimento (e non di recupero). Poi, il riferimento al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” ha implicazioni sotto il profilo sanzionatorio: non essendoci – a che risulti – sanzioni espressamente previste all’interno del D.lgs 152/06 per le false dichiarazioni contenute in tale attestazione, si presume che il suo richiamo valga anche ai fini sanzionatori, in quanto l’art. 76 dispone che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà”). Trattandosi, dunque, di una sanzione indirettamente applicabile, si ritiene che nell’ipotesi di false dichiarazioni nell’attestazione di avvenuto smaltimento si profili l’applicazione dell’art. 483 del Codice Penale, il quale così dispone: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”. Inoltre, sempre con riferimento a questo documento, il Legislatore non ha chiarito né il limite temporale entro cui tale attestazione deve essere rilasciata e ritornare, né quale sia l’impianto (e il relativo titolare) a doverla rilasciare (se quello che riceve il rifiuto dal produttore o l’impianto finale). Ciò nonostante, per analogia a quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1013/2006 e con riferimento alla versione precedente dell’art. 188 (“rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12”), si ritiene che sia evidente che l’avvenuto smaltimento potrà essere dichiarato solo da chi effettua il definitivo smaltimento. Stando così le cose, però, rimane un vuoto, che riguarda gli impianti intermedi: questi, a nostro parere, avrebbero la responsabilità di garantire al produttore due cose: che, dopo il passaggio in deposito preliminare (per esempio), sarà effettuato il definitivo smaltimento e che, per loro tramite, il destinatario finale provvederà all’attestazione di avvenuto smaltimento. In questo modo, è evidente che si tratta di una forma di corresponsabilità di tutti e tre i soggetti coinvolti (produttore, impianto intermedio e impianto finale). Probabilmente, quindi, se il produttore destina i propri rifiuti ad un impianto per l’operazione D15 (oltre ad attendere la IV copia del formulario), dovrebbe chiedere a questo destinatario di impegnarsi (possibilmente per iscritto) a fargli avere, non appena possibile, un’attestazione di avvenuto smaltimento dall’impianto a cui poi costui conferirà in via successiva. Sarà, quindi, l’impianto autorizzato al deposito preliminare che avrà l’obbligo di ricevere – e poi di inoltrare al produttore iniziale – l’attestazione di avvenuto smaltimento. Il suo contenuto è stabilito dall’art. 188, c. 5, ovvero devono risultare “almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata”. Inoltre, la nuova norma non chiarisce se l’attestazione rilasciata dal titolare dell’impianto che svolge le attività D13, D14 o D15 (e, pertanto, non propedeutiche al recupero) debba contenere i dati relativi a ciò che è avvenuto nell’impianto di deposito o di trattamento preliminare allo smaltimento o, come sarebbe più logico, quelli relativi all’impianto che realizza lo smaltimento definitivo. Infine, ricordiamo che tale disposizione inerente al rilascio dell’attestazione di smaltimento è transitoria in quanto – pur essendo già in vigore dal 26 settembre 2020 - essa è applicabile fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al c. 1 dell’art. 188-bis (attuativo del Registro Elettronico Nazionale), il quale dovrà definire, tra l’altro, le “modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario”. ...
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