Regolamento POPs: Uso vietato di PFOA
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28 Novembre 2024 | ||
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Regolamento POPs: Uso vietato di PFOA (salvo deroghe indicate) ID 10998 | 15.06.2020 | Documento riservato Abbonati Chemicals In allegato: A Partire dal 4 Luglio 2020 con il Regolamento delegato (UE) 2020/784 (il PFOA, suoi sali e composti correlati), sostanza già inserita nelle SVHC del Regolamento REACH, è vietata la sua fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs - Persistent Organic Pollutants). Infatti, con il Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell'8 aprile 2020, è modificato, per la prima volta, l'allegato I delle sostanze vietate (salvo deroghe indicate), (27 Sostanze alla data) del regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) per quanto riguarda l'elenco di acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA. (GU L 188/1 del 15.06.2020) Il PFOA si aggiunge al correlato PFOS, già presente nel Regolamento (UE) 2019/1021 e derivato dal precedente Regolamento (CE) n. 850/2004. Regolamento delegato (UE) 2020/784 | Divieto d’uso PFOA Regolamento POPs Regolamento delegato (UE) 2020/784della Commissione dell'8 aprile 2020 che modifica l'allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA. (GU L 188/1 del 15.06.2020) Entrata in vigore: 05.07.2020 Articolo 1 L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a decorrere dal 4 luglio 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. REACH: il PFOA è una SVHC Con il Regolamento (UE) 2017/1000 del 13 giugno 2017 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 REACH per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate (Voce 68 allegato XVII (SVHC) del regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH) A decorrere dal 4 luglio 2020 il PFOA non dovrà più essere prodotto o commercializzato come sostanza in quanto tale e, se utilizzato per la produzione di altre sostanze, miscele o articoli, non dovrà superare la concentrazione di 25 ppb (PFOA e sali) e 1000 ppb (sostanza correlata o combinazione di sostanze correlate al PFOA). Il presente Regolamento recepisce i precedenti pareri di RAC (Comitato per la valutazione dei rischi) e SEAC (Comitato per l’analisi socioeconomica) dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche, riguardanti i composti perfluoroalchilici (PFAS). Sono previste deroghe e rinvii della scadenza per alcuni particolari articoli e sostanze. L’acido perfluorottansolfonico e i suoi derivati (PFOS) sono esclusi dal presente Regolamento in quanto già disciplinati dal Regolamento (CE) n. 850/2004 (Regolamento POPs abrogato dal Regolamento (UE) 2019/1021). ECHA SVHC - PBT (Article 57d) Le sostanze perfluoroalchiliche: PFOS e PFOA Informazioni generali PFOS (acido perfluoroottansulfonico) e PFOA (acido perfluoroottanoico) appartengono alla famiglia delle sostanze organiche perfluoroalchiliche (PFAS). PFOA e PFOS sono composti chimici, prodotti dall’uomo e pertanto non presenti naturalmente nell’ambiente, stabili, contenenti lunghe catene di carbonio, per questo impermeabili all’acqua e ai grassi. Grazie alle loro caratteristiche essi vengono utilizzati in prodotti industriali e di consumo per aumentare la resistenza alle alte temperature, grassi e acqua, di tessuti, tappeti ed abbigliamento, rivestimenti di carta ad uso alimentare, di pentole antiaderenti, nonché in schiume antincendio. PFOA e PFOS sono composti persistenti, ossia permangono per periodi prolungati nell’ambiente in seguito al rilascio e pertanto alcune Ditte hanno previsto l’interruzione della produzione e la sostituzione di PFOA e PFOS, cambiando i processi di produzione, riducendo il rilascio e il livello di questi composti nei loro prodotti. Fonti di contaminazione e vie di esposizione per l’uomo Divieto uso PFOA Nella parte A dell’allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021è aggiunta la voce seguente:
Il Regolamento (UE) 2019/1021 (Nuovo regolamento POPs) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169/45 del 25.06.2019). Entrata in vigore: 15 luglio 2019 Fig. 1 - Attuazione Regolamento POPs Fig. 2 – Sostanze per Allegato I, II, II e IV POPs (1) Allegato I e II - Fatto salvo l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1021 Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020 Collegati
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