EN 60204-1:2018: Armonizzata Direttiva 2006/42/CE "Macchine" dal dal 02.04.2020
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27 Novembre 2024 | ||
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EN 60204-1:2018: Armonizzata Direttiva 2006/42/CE "Macchine" ID 10522 | 06.04.2020 - Allegata Scheda completa PDF EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali IEC 60204-1:2016 (modificata). Tipo B EN 60204-1:2018 Armonizzazione MD EN 60204-1:2018 già Armonizzazione LVD Le Edizioni in oggetto: 1. Timeline "Presunzione di Conformità" Macchine La timeline di "Presunzione di Conformità" alla Direttiva macchine 2006/42/CE della EN 60204-1:2018 (Ed. 6a) e EN 60204-1:2006 (Ed. 5a) è schematizzata come: (*) E' previsto un periodo di coesistenza della EN 60204-1:2018 ed EN 60204-1:2006 di 18 mesi (dallo 02 Aprile 2020 allo 02 Ottobre 2021) in cui è prevista la "Presunzione di Conformità" alla Direttiva 2006/42/CE di entrambe le 2 edizioni, con termine ultimo di ritiro dell'Ed. 2006 il 02 Ottobre 2021. La Direttiva 2006/42/CE (come tutte le Direttive e Regolamenti "nuovo Approccio"), si limita a formulare gli obiettivi di sicurezza. La "Presunzione di Conformità" agli obiettivi di sicurezza è conferita alle macchine se conformi alle norme armonizzate. Norme armonizzate Direttiva macchine: Allegati ZA/ZB Negli Allegati ZA/ZB delle norme armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE, sono riportati quali sono i requisiti di sicurezza della Direttiva a cui è conferita la "Presunzione di Conformità" alle macchine con l'applicazione dello standard. 3. Direttiva 2006/42/CE I riferimenti della Direttiva 2006/42/CE sono: Articolo 5 - Immissione sul mercato e messa in servizio 1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina: a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I; 2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13. 3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I. 4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura "CE", questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive. Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura "CE" indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella dichiarazione CE di conformità. Articolo 7 - Presunzione di conformità e norme armonizzate 1. Gli Stati membri ritengono che le macchine provviste della marcatura "CE" e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall'allegato II, parte 1, sezione A, rispettino le disposizioni della presente direttiva. 2. Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata. 3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate. 4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per permettere alle parti sociali di avere un'influenza, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e di controllo delle norme armonizzate. Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine 3. Documenti d'interesse elaborati sull'Edizione 2018 (IEC 2016) Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM) 4. CEI EN 60204-1:2018 Equipaggiamento elettrico macchine | File CEM La Norma CEI 60204-1:2018 “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali è la VI ed Edizione, è armonizzata perb la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE, e per la Direttiva macchine 2006/42/CE. Disponibile il file CEM importabile in cem4 riservato Clienti CEM4 con Licenza aggiornata (liberatoria). Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020 Collegati |
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