Nolo a caldo e freddo Attrezzature: Obblighi del noleggio / Rev. 1.0 Maggio 2023
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||
26 Novembre 2024 | |||||||||||||
Salve Visitatore | |||||||||||||
Nolo a caldo e freddo Attrezzature: Obblighi del noleggio / 2023 ID 7650 | Rev. 1.0 dell'08.05.2023 / In allegato documento completo Il presente documento illustra il nolo di attrezzatura di lavoro, così come individuato nel TUS, distinguendo la fattispecie del nolo a caldo e freddo e gli obblighi relativi ai noleggiatori ed ai concedenti in uso. Il documento è così articolato: 1. Noleggio a caldo e freddo nel TUS [Rev. 1.0 2023] Update Rev. 1.0 dell'08 maggio 2023 - Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 (GU n.103 del 04.05.2023). Excursus Noleggio a caldo e freddo nel TUS L’articolo 72 del D.lgs 81/2008, in merito agli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro dispone: 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. 2. Chiunque noleggi o conceda in uso (...) attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo. (1) Note Nello specifico, l’art. 26 comma 3-bis) del D.lgs 81/2008 dispone: Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Gli articoli 26, comma 3-bis) del D.lgs 81/2008 e 96, comma 1-bis) del D.lgs 81/2008 dedicato ai cantieri temporanei o mobili, citano indirettamente il nolo di attrezzature di lavoro, quando dispongono deroghe ad alcuni obblighi nel caso in cui in un’azienda (art. 26) o in un cantiere (art. 96) si compiano mere forniture di materiali o attrezzature. Vedi Modello Attestazione D.lgs. 81-2008-noleggio concessione uso attrezzature Mentre, l’articolo 96 comma 1-bis) del D.lgs 81/2008 dispone: La previsione di cui al comma 1, lettera g) (l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.La previsione di cui al comma 1, lettera g) (l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo” Con i termini “nolo a caldo” e “nolo a freddo” di attrezzature di lavoro, si identificano generalmente: - nolo a freddo, quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore la sola attrezzatura di lavoro; - nolo a caldo, quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore l’attrezzatura di lavoro insieme ad un proprio lavoratore con specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore in regime di appalto o subappalto. Il nolo a caldo, invece, non coincide totalmente con la mera fornitura, poiché quest’ultima ricomprende anche le forniture con installazione, anche senza operatore per il loro utilizzo o funzionamento, come quella della gru a torre o del ponteggio metallico fisso con montaggio e smontaggio. [...] Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo” La legge regola il rapporto tra il noleggiante e il noleggiatore al fine di garantire che l’attrezzatura noleggiata sia conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e che l’utilizzatore adoperi personale in possesso di conoscenze specifiche per il suo uso. In particolare, il datore di lavoro noleggiante di PLE deve: a) garantire la conformità della macchina: - alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della “direttiva macchine”. La conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE; - ovvero, nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. mediante un attestato di conformità del noleggiante; b) attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza. L’attestazione deve essere supportata dai rapporti di manutenzione degli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.), da copia dell’ultima verifica di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. (le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale); c) acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo. Vedi Modello Attestazione D.lgs. 81-2008-noleggio concessione uso attrezzature Rapporti tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a caldo” Nel nolo a caldo il datore di lavoro noleggiante cura che: a) la macchina sia conforme: - alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine. La conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE; - ovvero, nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. mediante un attestato di conformità del noleggiante; b) la macchina sia in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza. Allo scopo sottopone la macchina alle verifiche e manutenzioni stabilite dal costruttore, avendo cura di conservare i rapporti dei controlli effettuati negli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.), alle verifiche di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. (le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale); c) il lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura di lavoro sia formato (e addestrato) ... Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023 Matrice revisioni
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter |
|||||||||||||
Certifico Srl 2000-2024 | VAT IT02442650541 |