DVR ambienti confinati in accordo UNI 11958 / Novembre 2024
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DVR ambienti confinati in accordo UNI 11958 / Novembre 2024 ID 22944 | 17.11.2024 / In allegato Modello docx/pdf In 1a stesura, Modello di DVR ambienti confinati in accordo con UNI 11958:2024. Il Modello di DVR segue coerentemente i punti della norma e annota/suggerisce i vari step. Per ogni capitolo/sezione del DVR è riportato quanto previsto dalla norma. Definizione di ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento La UNI 11958:2024 riporta nel Capitolo 3. Termini e definizioni, riporta la definizione di ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento: Ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento Spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose, con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno del quale non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nota 1 1) Alla data di pubblicazione della presente norma, gli ambienti individuati dalla legislazione vigente sono quelli di cui agli artt. 66 e 121 e di cui all'allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008. UNI 11958:2024 La norma specifica, per le diverse tipologie di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento: a) i criteri per: b) i requisiti sui dispositivi di protezione collettiva e individuale; c) i compiti e i ruoli dei lavoratori impegnati nelle attività. Inoltre, in Appendice A, fornisce un elenco esemplificativo dei possibili fattori di rischio negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. 1) Alla data di pubblicazione della presente norma, gli ambienti individuati dalla legislazione vigente sono quelli di cui agli artt. 66 e 121 e di cui all'allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008. Data entrata in vigore: 14 novembre 2024 Introduzione La presente norma, in analogia con quanto previsto in norme internazionali che trattano le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, intende proporre una procedura utile alla valutazione dei rischi e alla definizione di modalità operative idonee alla tutela della salute e sicurezza degli operatori. A livello nazionale, con il DPR 177/2011 il legislatore ha previsto che le attività lavorative eseguite negli ambienti sospetti di inquinamento, di cui agli agli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 81/2008, e negli ambienti confinati, di cui all'allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008, possano essere svolte unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di specifici requisiti di qualificazione e, inoltre, ha introdotto specifici adempimenti, non oggetto della presente norma, allo scopo di elevare il livello di sicurezza degli operatori addetti. Pertanto, nella presente norma sono date indicazioni, per l’esecuzione di attività in ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati, ai datori di lavoro (DL) che impiegano proprio personale o che, quali committenti, affidano tali attività ad appaltatori o lavoratori autonomi (DLA). Quanto riportato dalla presente norma si ritiene che possa essere utilmente applicato anche ad altri ambienti che, pur essendo strutturalmente simili e caratterizzati da pericoli analoghi a quelli presenti negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al DPR 177/2011, non sono disciplinati da quest'ultimo (cosiddetti ambienti assimilabili). Si rimanda all’applicazione del DPR 177/2011 per tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente. Modello di DVR ambienti confinati in accordo con UNI 11958:2024 Indice Dati 1. Classificazione e censimento degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento UNI 11958:2024 Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento - Criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi. 3.1 ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento: Spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose, con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno del quale non è possibile escludere la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nota 1 Rientrano in questa definizione sia gli ambienti disciplinati dalla legislazione vigente 1) sia altri ambienti che, a valle di una specifica analisi, evidenziano caratteristiche simili a quelle sopra definite (convenzionalmente denominati "assimilabili" solo ai fini della presente norma). 1) Alla data di pubblicazione della presente norma, gli ambienti individuati dalla legislazione vigente sono quelli di cui agli artt. 66 e 121 e di cui all'allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008. Nota 3.10 luogo di lavoro ordinario: Luogo di lavoro non avente le caratteristiche degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento (punto 3.1). 3.16 spazio circoscritto: Spazio, non necessariamente di dimensioni ridotte, chiuso o parzialmente chiuso. 4. CLASSIFICAZIONE E CENSIMENTO DEGLI AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO Il datore di lavoro, sulla base delle caratteristiche degli ambienti presenti nel proprio ciclo produttivo, considerati i pericoli presenti o potenziali, deve: - effettuare la classificazione e il conseguente censimento degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, che devono essere aggiornati in caso si verifichino cambiamenti nell'uso, nel contenuto o nella configurazione; (1) Assume i seguenti valori (UNI 11958:2024 Cap. 3) (2) Codificare l’ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento (AC1, AC2) 2. Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi 2.1 Individuazione pericoli / fattori di rischio Prima di programmare l’ingresso di lavoratori negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, il datore di lavoro di chiunque acceda negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento (DL o DLA) deve identificare i pericoli presenti o che possono insorgere durante le attività lavorative e le situazioni di emergenza, da cui deve discendere la valutazione dei rischi (UNI 11958 p. 5.2). (1) Pericolo: potenziale sorgente di danno 2.2 Valutazione dei rischi 2.2.1 VR1 (1) Riportare NA o A 3. Procedure operative L’elaborazione delle procedure operative deve derivare dalla valutazione dei rischi, di cui al punto 5, tenendo conto dei criteri volti a definire i vari aspetti di sicurezza delle diverse attività lavorative che comprendono: - attività preliminare (punto 6.2); Le informazioni e le disposizioni contenute nella procedura di lavoro devono essere trasmesse e illustrate ai lavoratori prima dell’inizio delle attività. L'accesso agli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, anche in fase di emergenza, è consentito, tenuto conto delle loro capacità e condizioni, solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate informazione, formazione e addestramento e che siano stati valutati idonei dal Medico competente alla mansione specifica per attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, in funzione delle informazioni che il Datore di Lavoro è tenuto a fornire in base alla legislazione vigente. 3.1 Procedura P1 3.1.1 Verifica e attuazione punti di cui note / Stesura procedura (1) (2) (3) (4) (5) 4. Compiti dei lavoratori impiegati nelle attività 4.1 Lavoratori entranti 4.3 Squadra di salvataggio 4.4 Preposto/i 5. Normativa Art. 6 c.8 Art. 66 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. Art. 121 Presenza di gas negli scavi 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. 3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione. 4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. 5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori. Allegato IV 3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS 3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. 3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza. 3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento. 3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta. 3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che: 3.6.2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa. 3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità. 3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione. 3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti: 3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti: DPR 177/2011 Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato. 2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. 4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall’articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali; f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’Applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva; h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate. Art. 3. Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 1. Prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. 2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. 3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024 Collegati |
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