Piano di gestione dei rifiuti di cantiere / Modello Rev. 0.0 Sett. 2023
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25 Novembre 2024 | ||
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Piano di gestione dei rifiuti di cantiere / Modello Rev. 0.0 Sett. 2023 ID 20350 | 17.09.2023 / In allegato documento completo e modello PGR Il presente documento fornisce indicazioni per elaborare un piano di gestione di rifiuti in cantiere, illustrandone le modalità operative da adottare nell’organizzare ed ottimizzare la gestione delle diverse tipologie di rifiuti producibili dalle attività di cantiere. In allegato modello di piano gestione rifiuti provieniti da attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, in formato .doc compilabile ed in formato .pdf. Il Piano definisce ed individua: Il documento risulta essere così strutturato: Indice La pianificazione della gestione dei rifiuti nel cantiere di produzione verrà definita nell’elaborato progettuale “Piano di gestione dei rifiuti”, necessario per organizzare il lavoro ed evitare di incorre in inadempimenti rispetto agli oneri di legge. Il Piano deve essere presentato, a corredo del progetto cui i lavori di demolizione/costruzione sono correlati, in sede di approvazione del progetto stesso, sottoscritto dal progettista e dal committente. Il cantiere interagisce in tutte le sue fasi con l’ambiente circostante e necessita di controlli e verifiche costanti dei potenziali impatti ambientali. La presenza di più imprese e il carattere di temporaneità proprio del cantiere complica non poco le attività di controllo e monitoraggio del Committente. Con l’entrata in vigore decreto legislativo 116/2020, è stata modifica sensibilmente la parte quarta del D.Lgs. 152/06ed ha stabilito importanti novità anche sul tema dei rifiuti da costruzione e demolizione. All’art. 183 del d.lgs. 152/2006, difatti, viene espressamente introdotta la definizione di “rifiuti da costruzione e demolizione” come “i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione” (lett. b-quater). Lo stesso articolo chiarisce che i rifiuti urbani non includono i rifiuti da costruzione e demolizione (lett. b-sexies). Infatti, il rinnovato articolo 184 del Codice dell’ambiente (comma 3, lett. b), fermo restando il concetto di sottoprodotto (art. 184-bis), colloca i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, tra i rifiuti speciali. Art. 183. Definizioni 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: […] b-quater) “rifiuti da costruzione e demolizione” i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione; b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell’ambito di attività di impresa; L’art. 185-bis, comma 1, lett. c), specifica che, in tema di raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, per i rifiuti da costruzione e demolizione, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. Art. 185-bis. Deposito temporaneo prima della raccolta 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita; c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. 2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni: a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. 3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente. Le modifiche apportate all’art. 205 del Dlgs 152/2006 (“misure per incrementare la raccolta differenziata”), promuovono, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare così il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l’istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso. Art. 205. Misure per incrementare la raccolta differenziata 6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso. Rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione In edilizia i rifiuti sono i prodotti di scarto generati durante i vari processi edili (costruzione, ristrutturazione e demolizione), diversi a seconda dell'operazione di riferimento. La separazione dei rifiuti serve a trattarli e smaltirli in modo differente, secondi criteri stabiliti dall'Elenco Europeo dei Rifiuti CER, che lo definisce la loro pericolosità mediante un codice a 6 cifre, costituito da 3 coppie di numeri: la prima identifica la categoria o attività che genera i rifiuti, la seconda il processo produttivo e la terza il singolo rifiuto. Dopo prelievi di campioni e successive analisi di laboratorio, il tecnico incaricato dell’analisi chimica, in collaborazione con il Coordinatore alla Progettazione della Sicurezza (CSP), ha il compito di classificare il rifiuto per redigere gli elaborati progettuali e nel contempo analizzare i potenziali rischi sia per i lavoratori sia per l’ambiente circostante, in relazione alle attività e alle lavorazioni dello specifico cantiere quali inquinamento, contaminazione, esposizione dei lavoratori a terreni inquinati, a materiali derivanti da demolizione che rientrano nei rifiuti tossici e speciali etc. e la eventuale scelta delle modalità di stoccaggio dei rifiuti. Le tipologie di matrici producibili dalle attività di cantiere, pertanto collegate alle operazioni di demolizione, costruzione e scavo, possono essere sintetizzate nelle seguenti categorie: - rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione aventi codici CER 17.XX.XX; Alla prima categoria appartengo tutti i rifiuti strettamente correlati alle attività di demolizione delle opere previste in progetto; a tal proposito la definizione qualitativa (previsione dell’attribuzione dei CER) delle tipologie producibili, nonché la definizione dei quantitativi (stima geometrica) è stata ottenuta sulla base di valutazioni oggettive delle attività di demolizioni previste in progetto (progettazione definitiva). Per i rifiuti ricadenti nella seconda categoria, il presente piano non prevede la quantificazione e la definizione delle tipologie di rifiuti producibili, comunque fortemente legata alle scelte esecutive dell’opera non definibili in fase di progettazione definitiva, ma, non dimeno, fissa dei principi da rispettare in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione dell’opera volte a determinare una riduzione dei rifiuti prodotti all’origine, nonché all’aumento delle frazioni avviabili al riciclo e recupero. L’ultima categoria è rappresentata dai volumi di terre e rocce prodotte durante le attività di escavazione determinati sulla base di stime geometriche delle effettive attività di escavazione previste in progetto. A seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione si applicano regimi normativi diversi: Materiali con presenza di amianto I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese che: - sono iscritte alla categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali (art. 212 D.Lgs. 152/06 e s.i.m.); In particolare, il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, deve predisporre uno specifico Piano di lavoro, che deve essere inviato all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro i 30 giorni l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. Le procedure operative e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione amianto dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 6/9/1994 e nel Titolo IX, capo III del D.Lgs. n. 81/2008. È necessario che l’impresa che effettua l’intervento di rimozione documenti all’impresa che effettua la demolizione la corretta esecuzione dell’intervento. I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono: a. Rimozione dei materiali di amianto. È il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere correttamente smaltiti. È la procedura che comporta i costi più elevati ed i più lunghi tempi di realizzazione. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso. b. Incapsulamento. Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Costi e tempi dell'intervento risultano più contenuti. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione. È il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermebilizzante del trattamento. Inoltre, l'incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti del rivestimento di amianto. c. Confinamento. Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. È indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna). Non è indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato. Il costo è contenuto, se l'intervento non comporta lo spostamento dell'impianto elettrico, termoidraulico, di ventilazione, ecc. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni. Pavimentazioni in asfalto Qualora fossero presenti pavimentazioni in asfalto, è opportuno che lo stesso venga rimosso in maniera selettiva e stoccato a parte rispetto agli altri rifiuti provenienti dalla demolizione. In relazione al tipo di impianto cui il rifiuto è destinato può essere necessario effettuare una verifica di alcuni parametri, ad esempio idrocarburi policiclici aromatici (IPA), idrocarburi pesanti e leggeri in funzione delle prescrizioni autorizzative dell’impianto. Guaine bituminose e altri materiali di rivestimento e isolanti potenzialmente pericolosi (FAV) Ai fini della demolizione selettiva, determinati materiali utilizzati come rivestimenti (es. guaine bituminose) e/o isolanti negli edifici (es. lana di vetro e lana di roccia) devono essere rimossi preventivamente alla demolizione della struttura per evitare di contaminare il rifiuto inerte della demolizione con rifiuti non idonei. Gestione dei rifiuti costituiti da FAV Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/2006, gli oneri relativi alla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti sono a carico del produttore (soggetto la cui attività ha prodotto il rifiuto). Il produttore deve procedere alla classificazione del rifiuto (ovvero attribuire un codice CER) sulla base della concentrazione delle eventuali sostanze pericolose in esso contenute. Le possibili classificazioni per le FAV sono le seguenti: - 17.06.03* (rifiuto speciale pericoloso); [...] Figura 1 - Rifiuti producibili dalle attività di demolizione elle diverse frazioni costituenti il rifiuto da demolizione, nonché l’allontanamento delle sostanze estranee o inquinanti, tenendo conto che in un’ottica di riciclaggio, il materiale di demolizione acquista valore quanto più è selezionato: quindi, una pratica di demolizione più selettiva comporta un prodotto secondario di maggior valore. I materiali di risulta della demolizione possono essere così suddivisi: - Materiali e componenti pericolosi: quali materiali contenenti amianto, materiali contenenti fibre artificiali, componenti contenenti PCB, etc. Per evitare di provocare inquinamenti e per proteggere gli operatori del cantiere dal rischio di manipolare in modo improprio sostanze nocive, prima di tutto è indispensabile verificare se nell’edificio sono presenti materiali e componenti pericolosi, una volta identificati e localizzati questi materiali, si procederà a bonificare l’edificio, rimuovendoli e quindi smaltendoli nel rispetto delle modalità previste dalle specifiche norme. - Componenti riutilizzabili: tutti quegli elementi che possono essere impiegati di nuovo. In molti casi, mattoni, tegole, travi, elementi inferriate e parapetti, serramenti etc., se smontati con cura senza essere danneggiati, possono essere riutilizzati tali e quali, oppure, dopo semplici trattamenti (pulitura, revisione del funzionamento, riparazione, verniciatura) che li adattano ad un nuovo utilizzo. - Materiali riciclabili: quei materiali che sottoposti a trattamenti adeguati, possono servire a produrre nuovi materiali, con funzioni ed utilizzazioni anche diverse da quelle dei residui originari. Ad esempio, frammenti e macerie di laterizi o calcestruzzo, anche misti, che a seguito di frantumazione, miscelazione, vagliatura o altri trattamenti costituiscono materiali idonei alla realizzazione di rilevati, rinterri, riempimenti, sottofondazioni. Oppure residui di legno che triturati, essiccati e incollati in impianti industriali idonei possono trasformarsi in pannelli di truciolato. - Rifiuti non riciclabili: tutti quei materiali che restano dopo le attività di selezione, è l’insieme di quei materiali che tecnicamente o economicamente (o per la eventuale presenza di elementi estranei o eterogenei) non è possibile valorizzare. Materiali che quindi devono necessariamente essere avviati allo smaltimento. Le attività di recupero dei rifiuti possono essere suddivise in: - attività di recupero di materia; A sua volta, e a seconda della natura merceologica del rifiuto, il recupero di materia comprende diverse tipologie di recupero. La classificazione delle attività di recupero dei rifiuti si basa, attualmente, sull’elenco delle operazioni R dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06: Prospetto - Operazioni di recupero (D.Lgs. 152/06, allegato C) La classificazione delle attività di trattamento-smaltimento dei rifiuti attualmente si basa sull’elenco delle operazioni D dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06: Prospetto - Operazioni di smaltimento (D.Lgs. 152/06, allegato B) Codici CER attività di cantiere L’elenco europeo prevede uno specifico capitolo per i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione. All’interno di tale capitolo sono presenti codici che richiamano diverse tipologie di materiali, tra cui, ad esempio, legno, plastica, vetro nonché diverse fattispecie di metalli (ad es. rame, bronzo, ottone, alluminio, ferro, acciaio, ecc.). I codici del capitolo 17, tuttavia, si riferiscono espressamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle svolte presso cantieri edili, nell’ambito delle attività di ristrutturazione, nella costruzione e manutenzione di infrastrutture, ecc. I codici del capitolo 17 non vanno quindi utilizzati per classificare rifiuti costituiti dai medesimi materiali ma provenienti da altri settori. Ad esempio, per i rifiuti in vetro provenienti dagli impianti di trattamento meccanico dei rifiuti non andrà utilizzato il codice 17 02 02, bensì il codice 19 12 05, così come per il vetro proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani andrà utilizzato il codice 20 01 02, a meno che non si tratti di un imballaggio, nel qual caso si farà riferimento allo specifico capitolo 15, sottocapitolo 15 01. Parimenti non sono di pertinenza del capitolo 17 i rifiuti da attività manifatturiere di fabbricazione di prodotti. Si ricorrerà, invece, ai codici del capitolo 17, ad esempio paragrafo 17 01, nel caso di rifiuti di cemento, mattoni, mattonelle, ecc. provenienti da attività di costruzione e demolizione. Un ulteriore esempio utile a chiarire gli aspetti sopra accennati è contenuto nella stessa decisione 2000/532/CE, al paragrafo “Elenco dei Rifiuti”, dove, al primo trattino, è riportato quanto segue: “[…] Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. I codici dei rifiuti specificatamente prodotti dalle attività di costruzione e demolizione sono i seguenti: Allegato D Parte IV / Modifiche di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 213 Elenco codice CER 17.XX.XX e CER 15.XX.XX [...] Segue in allegato La gestione del deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti presso il cantiere Il deposito temporaneo deve essere realizzato in un’area dedicata e opportunamente identificata, suddividendo i rifiuti in categorie omogenee (divieto di miscelazione) e apponendo un cartello che riporti il codice CER identificativo del rifiuto. Nel caso del deposito sul suolo, come avviene per le terre e rocce da scavo in attesa che siano caricate sui camion per il trasporto, bisogna accertarsi che il rifiuto non sia pericoloso. Deposito temporaneo effettuato in maniera corretta: Il deposito temporaneo deve essere effettuato in condizioni di sicurezza per gli operatori e adottando gli accorgimenti necessari ad evitare eventuali impatti sull’ambiente provocati dai rifiuti. I residui derivanti dalla attività di costruzione e demolizione devono essere depositati conformemente alle indicazioni progettuali, in una area del cantiere appositamente predisposta (zona di deposito temporaneo). Modalità di accatastamento in cantiere (a terra, in aree specifiche o in contenitori scarrabili) Le terre e rocce di scavo (sia quelle gestite come rifiuti che come sottoprodotti ai sensi della normativa vigente) e i rifiuti da costruzione e demolizione possono essere accumulate separatamente anche sul suolo in terra battuta, purché sagomato con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni da acque meteoriche. Divieto miscelazione E’ sempre vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi per non impedire sia tecnicamente ed economicamente il recupero dei rifiuti oppure al fine di impedire la diluizione delle sostanze pericolose in essi contenute e quindi declassificare il rifiuto. Articolo 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4. 3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge. I materiali e gli elementi riusabili devono essere depositati con le stesse cautele che si adotterebbero per i materiali nuovi, curando di porli al riparo dalle intemperie e di proteggerli da urti che potrebbero danneggiarli e tenendoli per quanto possibile separati dai rifiuti. Gli altri rifiuti (legno, metalli, cartoni, plastica ecc.) è opportuno siano posti in adeguati contenitori e/ o cassonetti. Immagine 2 – Contenitore scarrabile [...] Segue in allegato EoW rifiuti inerti da costruzione e demolizione Decreto 27 settembre 2022 n. 152 Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. In conformità a quanto previsto dall’articolo 184 - ter , comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III - bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1. ALLEGATO 1 (ART. 3) a) Rifiuti ammissibili Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati. Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato 1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti) 170101 Cemento 170102 Mattoni 170103 Mattonelle e ceramiche 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 non appartenenti al Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti) 2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti) 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010409 Scarti di sabbia e argilla 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso 101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce) [...] Segue in allegato Modello Piano di gestione dei rifiuti di cantiere (in formato .pdf/.doc) La finalità del documento è quello di soddisfare un’esigenza normativa, ma la sua redazione costituisce l’occasione per pianificare le attività di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione assicurando che gli obiettivi del riciclaggio e riutilizzo vengano raggiunti e massimizzati. Le azioni strumentali a tal fine sono: - identificare i trasportatori di rifiuti e gli impianti di riciclo in zona; [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
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