Decreto 10 luglio 2023 n. 119 / Regolamento riutilizzo in forma semplificata rifiuti
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27 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Decreto 10 luglio 2023 n. 119 / Riutilizzo in forma semplificata ID 20305 | 01.09.2023 Decreto 10 luglio 2023 n. 119 Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.204 del 01.09.2023) Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2023 Art. 1. Oggetto 1. Ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento definisce: a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata; Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nonché le seguenti: Art. 3. Ambito di applicazione ed esclusioni 1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5. 2. La conformità di cui al comma 1 è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato. 3. Il prodotto ottenuto dalle operazioni di cui al comma 1 è munito di etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l’etichettatura può essere apposta per singolo lotto imballato. Per i PPRAEE si applicano le modalità di cui all’articolo 7, comma 5. 4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: 5. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici. Art. 4. Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata 1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformità alle modalità individuate all’articolo 216, commi 1 e 2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente. 2. L’esercizio delle operazioni di cui al comma 1 è avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, è compilata secondo il modello di cui all’allegato 2. Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l’avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione. La visita preventiva verifica la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014. 4. Alla comunicazione è allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, da cui risulti: 5. Alla relazione di cui al comma 3 sono allegati gli elaborati grafici indicati nel modello di cui all’allegato 2 e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’articolo 5, comma 4. 6. L’amministrazione dispone l’iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle società per le quali è effettuata la comunicazione di inizio di attività, informandone il gestore. 7. Se l’amministrazione accerta, in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva effettuata in presenza del gestore, l’insussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attività, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle stesse, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall’amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. A tal fine, il responsabile del procedimento, oltre all’esercizio delle attività di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, può richiedere all’impresa interessata le modifiche alla comunicazione e alla relazione, di cui al comma 4, necessarie per l’approvazione, subordinando l’approvazione stessa all’accettazione, da parte del privato, delle modifiche richieste. 8. In sede di controllo successivo, nel caso in cui l’amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo non siano svolte in conformità ai requisiti dichiarati nella comunicazione di cui al comma 1, sospende le suddette attività, ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell’amministrazione. 9. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di variazione dei dati di cui alle lettere a) e c), comma 4 del presente articolo. Art. 5. Requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo 1. Per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo, il gestore deve possedere i seguenti requisiti: 2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, l’impresa individuale o la società che svolge le attività di preparazione per il riutilizzo deve: 3. Gli operatori devono possedere idonea capacità tecnica in relazione alla specifica operazione cui sono preposti, dimostrata mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all’allegato 1, paragrafo 4. Compatibilmente con l’organizzazione del centro di preparazione per il riutilizzo, per le attività di minore complessità possono essere avviati percorsi di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate e a rischio di esclusione socio-economica. 4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla comunicazione, redatta in conformità alle previsioni contenute nell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. L’amministrazione procede all’acquisizione delle informazioni antimafia interdittive di cui agli articoli 84, comma 3, e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Art. 6. Dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo 1. I centri di preparazione per il riutilizzo hanno caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell’allegato 1 e possono ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui al medesimo allegato, entro le quantità massime ivi individuate, conferiti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c). 2. Presso il centro è tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni: Sezione A - Conferimento: a) conferitore (estremi identificativi e tipologia del soggetto che effettua il conferimento); Sezione B - Gestione: a) quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per codice univoco; Sezione C - Cessione: a) quantità e numero di prodotti e/o componenti di prodotto ceduti per il riutilizzo; 4. Lo schedario deve essere conservato per cinque anni. 5. La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo di cui all’allegato 1, effettuata presso lo stesso centro, è pari ad un anno dalla data di ricezione dei rifiuti. La quantità stoccabile non può mai eccedere le quantità massime impiegabili individuate nel catalogo per classe merceologica di cui al medesimo allegato e in ogni caso non può superare la capacità massima di messa in riserva. 6. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti sono sottoposte alla procedura semplificata di comunicazione solo se effettuate presso il centro di preparazione per il riutilizzo e nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti minimi di cui all’allegato 1. 7. Per i rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazione di recupero R13 è consentito esclusivamente per una sola volta ai soli fini della cernita. [...] Art. 7. Preparazione per il riutilizzo dei RAEE [...] Art. 8. Comunicazioni [...] Art. 9. Monitoraggio [...] Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 1. I centri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti continuano a operare sulla base dei relativi provvedimenti autorizzatori. 2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. 3. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ALLEGATO 1 Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo 1. Operazioni di preparazione per il riutilizzo 2. Dotazioni strutturali 3. Dotazioni di attrezzature e criteri per la gestione dei rifiuti 4. Requisiti minimi degli operatori [...] 5. Modalità di accettazione dei rifiuti Le modalità di accettazione, all’atto del ricevimento dei rifiuti, consistono nella verifica e nel controllo della conformità degli stessi alle specifiche che ciascun gestore dovrà definire in un apposito regolamento interno, predisposto in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere e reso noto al conferitore al momento della programmazione del conferimento. Catalogo di rifiuti conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo e quantità massime impiegabili Tabella 1 - Rifiuti e quantità massime
Condizioni specifiche: (a) per le tipologie 1, 2, 3, 5, 6 e 7, la preparazione per il riutilizzo comprende l’igienizzazione intesa come procedura o insieme di procedure atte a pulire e disinfettare per rendere igienicamente sicuri i prodotti o componenti di prodotti con le seguenti specifiche: Tabella 2- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quantità massime
ALLEGATO 2 - Modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo Collegati |
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