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Decreto 31 maggio 2016, n. 121: "1 contro 0" RAEE

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Decreto 31 maggio 2016, n. 121 

"Decreto 1 contro 0": ritiro gratuito da parte dei distributori di RAEE

Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il presente decreto disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera l) del medesimo decreto legislativo, e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell’uno contro zero) e in particolare definisce:

a) le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera f) , del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 da parte degli utilizzatori finali;

L’art. 4, comma 1, lettera f, del D.Lgs. 49 del 14 marzo 2014, li definisce come: 'RAEE di piccolissime dimensioni': i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;

Il presente decreto si applica nei confronti dei distributori, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera h) , nonché dalla lettera i) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nei seguenti casi:

a) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;

b) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;

c) distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero.

Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici diversi da quelli di piccolissime dimensioni restano disciplinati ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65. 3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i RAEE professionali, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 4.

I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE.

In tal caso il conferimento è effettuato ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2016

GU 157 del 07 luglio 2016

8° Rapporto annuale RAEE 2015

Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49

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Ritiro RAEE
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Tags: Ambiente Rifiuti RAEE

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