Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS) / Quadro normativo - Rev. 4.0 Maggio 2024
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24 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
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Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLS) Comunale e Provinciale / Quadro normativo Maggio 2024 ID 17109 | Rev. 4.0 del 27 Maggio 2024 / Documento completo in allegato Documento Quadro normativo sulle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLS) Comunale e Provinciale, con riferimenti anche a quanto previsto per assoggettabilità alla normativa antincendio. Documenti allegati. Allegati: Update Documentazione allegata 27.05.2024 Inserita Ed. Maggio 2024: Procedure e assoggettabilità manifestazioni di trattenimento controlli CPS VVF - Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo in deroga al Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori. La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA. Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva. In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA: - non si applica alle discoteche e locali di ballo; Il Documento allegato VVF si occupa di individuare quali siano le attività sottoposte ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS). Per locali di ”pubblico spettacolo” si intendono quelli trattati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dal suo regolamento applicativo, il Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”. È da precisare che l’assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo non comporta necessariamente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per cui un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011, che riporta invece i “locali di spettacolo e di trattenimento in genere …” soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Allegato I D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 punto 65 Per le altre attività a carattere fisso si devono applicare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 DPR 151/2011: - attività di categoria A: presentazione di SCIA al Comando VVF competente, Per quanto attiene il servizio di vigilanza antincendio deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento ogni qualvolta lo prescrive la Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo oppure, nei seguenti casi previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 261/1996: - Circhi - teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale, con mansioni di autista, per ogni automezzo. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo prevista dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635 (“Regolamento T.U.L.P.S.”) verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento: - teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone; In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, in particolare: - esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; Fig. 1 - La Commissione Comunale di Vigilanza e' nominata ogni tre anni dal sindaco I limiti di competenza delle Commissioni Comunali di Vigilanza stabiliti dal D.P.R. 311/2001, sono: - locali per teatri, cinematografi, e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone, Oltre tali limiti la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza con la composizione di cui all'art. 142 del R.D. 635/1945. (!) In ogni caso i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiore ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Salute, sono di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza. Fig. 2 e 3 - Limiti di competenza delle Commissioni di Vigilanza La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) è un organo nominato dalla Prefettura e si occupa di esprimere un parere di fattibilità sui nuovi progetti o modifiche di locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi e verificare l’agibilità dei locali ristrutturati o di nuova costruzione. Fig. 4 - Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CPVLPS) / Organo nominato Prefettura I gestori di locali pubblici e organizzatori di manifestazioni pubbliche presentano domanda per la verifica di agibilità e/o il parere di fattibilità tramite il Comune. La Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune. Fa parte della Commissione un ingegnere dipendente del Settore Tecnico regionale competente per territorio; la Commissione è nominata ogni tre anni dal Prefetto. Le competenze della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo sono in relazione a: - locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 1.300 spettatori; Documento completo in allegato 1. Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) è un organo nominato dalla Prefettura tramite il servizio di Polizia Amministrativa che interviene ad esprimere un parere obbligatorio, non vincolante, circa l’idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi. Tale Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al rilascio della licenza. La commissione è stata prevista per la prima volta dall’articolo 80 del Testo Unico della Legge di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e confermata dal Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635 (regolamento di esecuzione). La Commissione, come prevede l'art. 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635): - Esprime un parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità); 2. Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 ha istituito, accanto alla Commissione Provinciale Tecnica di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo è infatti subordinata alla verifica da parte di una Commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio e dell'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha competenza esclusiva nelle seguenti ipotesi: - locali cinematografici o teatrali con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori; Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 Art. 80. (Art. 78 T. U. 1926). L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza. (1) (2) (1) Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 9) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80". 6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento. 6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis. 6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purche' prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983. Regio Decreto del 6 maggio 1940 n.635 Art. 141. Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni. Art. 141-bis. (introdotto da DPR 28 maggio 2001 n. 311 / ndr) Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza e' comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed e' composta: a) dal sindaco o suo delegato che la presiede; Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o piu' supplenti. Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che puo' parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. Art. 142. Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza. La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta: a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede; Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato. Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis. Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta: a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori; Fig. 5 - Commissione Provinciale di Vigilanza (CPV) / casi di verifica sempre prescritta Commissione Comunale di vigilanza non istituita Rientrano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all’art. 142 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ai fini dell'applicazione dell’art. 80 del T.U.L.P.S. le rimanenti tipologie di locali e impianti, indipendentemente dalla loro capienza, quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai sensi dell’art. 142, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Regio Decreto del 6 maggio 1940 n.635. Fig. 6. Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici non sottoposti a regime autorizzatorio (ex. Artt.18 e 25 TULLPS) Fig. 7. Iter amministrativo per manifestazioni ed eventi pubblici sottoposti a regime autorizzatorio (ex. Art. 68, 69 e 80 TULLPS) ... Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2024 Matrice revisioni
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