Nota DCPST del 19.04.2024: Strutture sanitarie / facciate edifici nel piano Controlli PI Anno 2024
Appunti Prevenzione Incendi | ||
24 Novembre 2024 | ||
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Nota DCPST del 19.04.2024: Strutture sanitarie / facciate edifici PI ID 21728 | 21.04.2024 / In allegato Oggetto: Anno 2024 - Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. L’attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006, proseguirà anche per l’anno 2024. In coerenza con le iniziative avviate negli anni precedenti saranno oggetto di controllo le attività, ricomprese nell'allegato I al DPR 151/2011, che qualifichino maggiormente il territorio della regione interessata, fermo restando le indicazioni già fornite con la Lettera Circolare prot. n. 5443 del 28/05/2009 sui criteri da adottare per la loro selezione. In particolare, per il corrente anno, il piano dei controlli dovrà includere le seguenti specifiche attività settoriali: - Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Per le predette strutture sanitarie, si ritiene opportuno, tenuto conto del piano pluriennale di progressivo adeguamento per le attività esistenti previsto dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e s.m.i. (c.d. legge Balduzzi) e disciplinato dal D.M. 19 marzo 2015, che i controlli siano prioritariamente focalizzati sugli aspetti di accessibilità dei mezzi soccorso e di gestione della sicurezza antincendio (GSA) definiti nelle pertinenti regole tecniche o, comunque, rinvenibili nel D.M. 2 settembre 2021. A titolo indicativo e non esaustivo, per quanto attiene la GSA, si dovranno verificare: a) Predisposizione del piano di emergenza completo dei contenuti minimi (rif. allegato II, punto 2.1, comma 1); Inoltre, considerati gli eventi accaduti nel territorio nazionale, il piano dei controlli, analogamente allo scorso anno, dovrà prevedere anche il controllo dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici le cui caratteristiche siano state riportate nei progetti di prevenzione incendi e/o nelle certificazioni agli atti di ciascun Comando e gli impianti di trattamento, smaltimento e/o compostaggio rifiuti e relativi depositi, ricompresi in qualsiasi delle attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011. Competenza dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi Art. 14 Competenza e attività 1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. Legge 27 dicembre 1941 n. 1570 Art. 22 Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco. Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso. 7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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