DL Milleproroghe 2024 / Novità in materia ambientale
Appunti Ambiente | ||
25 Novembre 2024 | ||
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DL Milleproroghe 2024 / Novità in materia ambientale ID 21070 | 02.01.2024 / Download Nota completa Pubblicato, nella GU n.303 del 30.12.2023, il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cd “Mille proroghe 2024”, in vigore dal 31.12.2023, che all’articolo 12 dispone proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica, e precisamente: - Proroga al 30 giugno 2024 il termine per lo svolgimento delle attività volte ad assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova. - Proroga al 1° gennaio 2025 il termine per l’adozione dei decreti ministeriali per realizzare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica. - Proroga al 30 giugno 2024 il termine entro il quale, al fine di fronteggiare la crisi idrica, le regioni e le province autonome territorialmente competenti autorizzano il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione, ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020. - Proroga fino al 04 novembre 2024. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento end of waste sui rifiuti da costruzione e demolizione, i termini per l’adeguamento delle autorizzazioni ai contenuti del Decreto 27 settembre 2022 n. 152 saranno prorogati di altri sei mesi. Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 1. All’articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»; 2. All’articolo 17 -bis , comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». 3. All’articolo 11, comma 8 -undecies , secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l’adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». 4. La durata degli organi dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024. 5. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 6. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse; b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024»; d) dopo l’undicesimo periodo, è inserito il seguente: «Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». Collegati |
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