UNI 11578 Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente
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27 Novembre 2024 | ||||||||||
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UNI 11578 Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente ID 17097 | 14.07.2022 / Documento completo e modelli rapporti di prova allegati Documento di approfondimento sui requisiti per i dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all’installazione permanente su o nella struttura, in accordo alla norma tecnica UNI 11578:2015 “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente - Requisiti e metodi di prova”. UNI 11578:2015 Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente - Requisiti e metodi di prova La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all’installazione permanente su o nella struttura, progettati per: - ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente; La norma fornisce inoltre i requisiti per la marcatura e le istruzioni per l’uso, e una guida per l’installazione. È basilare considerare che, nonostante siano specificati i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio installati in strutture da simulare specificamente, la conformità ai requisiti di questa norma non sostituisce in alcun modo la verifica relativa al sistema di ancoraggio installato su o nella struttura specifica di installazione. La norma non si applica a: OT23 2022: Previsto punteggio per installazioni ancoraggi fissi conformi UNI 11578:2015 OT23 anno 2022 L’azienda ha installato, su edifici di cui ha la disponibilità giuridica, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta. Punti 80 Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente “su” o “nella” struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell’impresa richiedente ha la disponibilità giuridica. Documentazione ritenuta probante: - Relazione descrittiva dell’intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda. Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. 4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico. 5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. 6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. 7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. […] Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; 2. Comma soppresso dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106. 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta. 1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti: a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza; La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore; d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo; 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio. 3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari; 4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI. Estratto UNI 11578:2015 […] 3 Termini e definizioni 3.1 ancoraggio: Insieme comprendente la struttura di supporto (materiale base), l’ancorante e l’elemento da fissare cui può essere collegato il sistema di protezione individuale dalle cadute. Nota L’elemento da fissare può essere un dispositivo di ancoraggio progettato per il collegamento esclusivo di un sottosistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, come quelli descritti nella presente norma, oppure un dispositivo che incorpora tale funzione, come i ganci di sicurezza da tetto descritti nella UNI EN 517, o dispositivi similari. Legenda 1 Punto di ancoraggio Figura 1 - Esempi di ancoraggi [...] 3.5.1 dispositivo di ancoraggio di tipo A: Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli. Nota I punti di ancoraggio possono ruotare o essere snodati, o essere incorporati a scomparsa nella struttura ed essere estratti all’occorrenza, laddove il progetto lo preveda. Legenda Figura 2 - Dispositivo di ancoraggio di tipo A con un ancoraggio strutturale Legenda Figura 3 - Dispositivo di ancoraggio di tipo A con un elemento di fissaggio 3.5.2 dispositivo di ancoraggio di tipo C: Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15° (quando misurata tra l’estremità e gli ancoraggi intermedi a qualsiasi punto lungo la sua lunghezza). Legenda Figura 4 - Dispositivo di ancoraggio di tipo C 3.5.3 dispositivo di ancoraggio di tipo D: Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15° (quando misurata tra l’estremità e gli ancoraggi intermedi a qualsiasi punto lungo la sua lunghezza). Legenda Figura 5 - Dispositivo di ancoraggio di tipo D [...] I dispositivi di ancoraggio di tipo B ed E non fanno parte dello scopo della norma UNI 11578:2015 e sono definiti nella UNI EN 795:2012. Dispositivo di ancoraggio di tipo B: dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari senza la necessità di ancoraggio(i) strutturale(i) o elemento(i) di fissaggio per fissarlo alla struttura. Legenda Figura 6 - Dispositivo di ancoraggio di tipo B | Treppiede Legenda Figura 7 - Dispositivo di ancoraggio di tipo B | Braca Legenda Figura 8 - Dispositivo di ancoraggio di tipo B | Ancoraggio a porta Legenda Figura 9 - Dispositivo di ancoraggio di tipo B | Ancoraggio su trave Dispositivo di ancoraggio di tipo E: dispositivo di ancoraggio per l’uso su superfici fino a 5° dall’orizzontale laddove la prestazione si basa esclusivamente sulla massa e sulla frizione tra il dispositivo stesso e la superficie. Legenda Figura 10 - Dispositivo di ancoraggio di tipo B | Ancoraggio su trave [...] 6 Marcatura La marcatura dei dispositivi di ancoraggio deve essere conforme alla UNI EN 365 e, in aggiunta, deve riportare il numero massimo permesso di utilizzatori collegati contemporaneamente. In aggiunta ai requisiti di cui sopra, l’accesso alla copertura deve essere dotato di una targa che riporti almeno i seguenti contenuti: - un’avvertenza di consultare i contenuti del fascicolo del sistema di ancoraggio; Figura 11 - Esempio Marcatura [...] A.3 Assistenza alla procedura di ispezione periodica La figura A.1 fornisce un esempio di procedura di ispezione periodica. Figura A.1 Esempio di procedura per l’ispezione periodica Esempio modello rapporto di prova TIPO A [...] segue in allegato Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 Matrice Revisioni:
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