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UNI 11578 Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente

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ID 17097 UNI 11578

UNI 11578 Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente 

ID 17097 | 14.07.2022 / Documento completo e modelli rapporti di prova allegati

Documento di approfondimento sui requisiti per i dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all’installazione permanente su o nella struttura, in accordo alla norma tecnica UNI 11578:2015 “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente - Requisiti e metodi di prova”.

UNI 11578:2015

Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente - Requisiti e metodi di prova

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all’installazione permanente su o nella struttura, progettati per:

- ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente;
- l’aggancio di componenti di un sistema anticaduta conformi alla UNI EN 363, anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta.

La norma fornisce inoltre i requisiti per la marcatura e le istruzioni per l’uso, e una guida per l’installazione.

È basilare considerare che, nonostante siano specificati i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio installati in strutture da simulare specificamente, la conformità ai requisiti di questa norma non sostituisce in alcun modo la verifica relativa al sistema di ancoraggio installato su o nella struttura specifica di installazione.

La norma non si applica a:

- dispositivi di ancoraggio temporanei, rimovibili e trasportabili per i quali si applicano la UNI EN 795 o la UNI CEN/TS 16415;
- equipaggiamento progettato per essere conforme alla UNI EN 516 o alla UNI EN 517;
- elementi o parti di strutture che siano state installate per uso diverso da quello di punto di ancoraggio o dispositivo di ancoraggio, per esempio travi e colonne.

OT23 2022: Previsto punteggio per installazioni ancoraggi fissi conformi UNI 11578:2015

________

OT23 anno 2022

L’azienda ha installato, su edifici di cui ha la disponibilità giuridica, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta.

Punti 80

Note:
Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma Uni 11578:2015 e riferibili alle categorie A, C, e D della stessa e caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema ì siano “rimovibili”, perché ad esempio avvitati ad un supporto).

Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente “su” o “nella” struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell’impresa richiedente ha la disponibilità giuridica.

Documentazione ritenuta probante:

- Relazione descrittiva dell’intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda.
- Fatture di acquisto e installazione degli ancoraggi con evidenza di marca e modello, relative all’anno 2021.
- Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’assenza di normativa regionale o che l’intervento non ricade nell’ambito dell’obbligo fissato dalla normativa regionale.
- Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11578:2015.

Vedi OT23 2022

D.lgs. 81/08

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.

Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

[…]

Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.

2. Comma soppresso dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.

La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

Estratto UNI 11578:2015

[…]

3 Termini e definizioni

3.1 ancoraggio: Insieme comprendente la struttura di supporto (materiale base), l’ancorante e l’elemento da fissare cui può essere collegato il sistema di protezione individuale dalle cadute.

Nota L’elemento da fissare può essere un dispositivo di ancoraggio progettato per il collegamento esclusivo di un sottosistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, come quelli descritti nella presente norma, oppure un dispositivo che incorpora tale funzione, come i ganci di sicurezza da tetto descritti nella UNI EN 517, o dispositivi similari.

Figura 1 UNI 11578

Legenda

1 Punto di ancoraggio
2 Materiale base
3 Fissaggio (per esempio: inghisato, avvitato, inchiodato, saldato, incollato con ancorante chimico)
4 Calcestruzzo, isolamento o altra copertura

Figura 1 - Esempi di ancoraggi

[...]

3.5.1 dispositivo di ancoraggio di tipo A: Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli.

Nota I punti di ancoraggio possono ruotare o essere snodati, o essere incorporati a scomparsa nella struttura ed essere estratti all’occorrenza, laddove il progetto lo preveda.

Dispositivo di ancoraggio TIPO A Es  1 UNI 11578

Legenda
1 Punto di ancoraggio
2 Struttura
3 Ancoraggio strutturale
4 Dispositivo di ancoraggio
5 Fissaggio permanente

Figura 2 - Dispositivo di ancoraggio di tipo A con un ancoraggio strutturale

Dispositivo di ancoraggio TIPO A Es  2 UNI 11578

Legenda
1 Punto di ancoraggio
2 Struttura
3 Elemento di fissaggio
4 Dispositivo di ancoraggio
5 Elemento

Figura 3 - Dispositivo di ancoraggio di tipo A con un elemento di fissaggio

3.5.2 dispositivo di ancoraggio di tipo C: Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15° (quando misurata tra l’estremità e gli ancoraggi intermedi a qualsiasi punto lungo la sua lunghezza).

Dispositivo di ancoraggio TIPO C Es  1 UNI 11578

Legenda
1 Ancoraggio di estremità
2 Ancoraggio intermedio
3 Punto di ancoraggio mobile
4 Linea di ancoraggio flessibile

Figura 4 - Dispositivo di ancoraggio di tipo C

3.5.3 dispositivo di ancoraggio di tipo D: Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15° (quando misurata tra l’estremità e gli ancoraggi intermedi a qualsiasi punto lungo la sua lunghezza).

Dispositivo di ancoraggio TIPO D Es  1 UNI 11578

Legenda
1 Ancoraggio di estremità o intermedio
2 Punto di ancoraggio mobile
3 Giunzione della linea di ancoraggio rigida
4 Linea di ancoraggio rigida

Figura 5 - Dispositivo di ancoraggio di tipo D

[...]

I dispositivi di ancoraggio di tipo B ed E non fanno parte dello scopo della norma UNI 11578:2015 e sono definiti nella UNI EN 795:2012.

Dispositivo di ancoraggio di tipo B: dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari senza la necessità di ancoraggio(i) strutturale(i) o elemento(i) di fissaggio per fissarlo alla struttura.

Dispositivo di ancoraggio TIPO B Es  1 UNI 11578

Legenda
1 Punto di ancoraggio
2 Dispositivo di ancoraggio
3 Struttura

Figura 6 - Dispositivo di ancoraggio di tipo B | Treppiede

Dispositivo di ancoraggio TIPO B Es  2 UNI 11578

Legenda
1 Punto di ancoraggio
2 Dispositivo di ancoraggio
3 Struttura

Figura 7 - Dispositivo di ancoraggio di tipo B | Braca

Dispositivo di ancoraggio TIPO B Es  3 UNI 11578

Legenda
1 Punto di ancoraggio
2 Dispositivo di ancoraggio
3 Struttura

Figura 8 - Dispositivo di ancoraggio di tipo B | Ancoraggio a porta

Dispositivo di ancoraggio TIPO B Es  4 UNI 11578

Legenda
1 Punto di ancoraggio
2 Dispositivo di ancoraggio
3 Struttura

Figura 9 - Dispositivo di ancoraggio di tipo B | Ancoraggio su trave

Dispositivo di ancoraggio di tipo E: dispositivo di ancoraggio per l’uso su superfici fino a 5° dall’orizzontale laddove la prestazione si basa esclusivamente sulla massa e sulla frizione tra il dispositivo stesso e la superficie.

Dispositivo di ancoraggio TIPO E Es  1 UNI 11578

Legenda
1 Punto di ancoraggio
2 Massa
3 Struttura

Figura 10 - Dispositivo di ancoraggio di tipo B | Ancoraggio su trave

[...]

6 Marcatura

La marcatura dei dispositivi di ancoraggio deve essere conforme alla UNI EN 365 e, in aggiunta, deve riportare il numero massimo permesso di utilizzatori collegati contemporaneamente.

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, l’accesso alla copertura deve essere dotato di una targa che riporti almeno i seguenti contenuti:

- un’avvertenza di consultare i contenuti del fascicolo del sistema di ancoraggio;
- la data della successiva ispezione oppure la data dell’ultima ispezione insieme con la periodicità prevista per le ispezioni;
- un’avvertenza di non utilizzare il sistema di ancoraggio se l’ispezione non è stata effettuata.

Figura 11 Esempio di Marcatura UNI 11578

Figura 11 - Esempio Marcatura

[...]

A.3 Assistenza alla procedura di ispezione periodica

La figura A.1 fornisce un esempio di procedura di ispezione periodica.

Figura A 1 UNI 11578

Figura A.1 Esempio di procedura per l’ispezione periodica

Esempio modello rapporto di prova TIPO A

Esempio Rapporto di Prova UNI 11578

[...] segue in allegato

Fonti
UNI 11578:2015

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 15.07.2022 --- Certifico Srl

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