Proroga normativa antincendio scuole e asili: DL 202/2024 Milleproroghe 2025 (Conv. L. 15/2025)
Appunti Prevenzione Incendi | |||||||||
Newsletter n. 100737 del 20 Aprile 2025 | |||||||||
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![]() Proroga antincendio scuole/asili L. 15/25 Conv. Milleproroghe 2025 ID 23519 | Rev. 0.0 del 25.02.2025 / In allegato La Legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Milleproroghe 2025) proroga ulteriormente il termine di adeguamento alla normativa antincendio per: EDIFICI SCOLASTICI - gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027; Legge 21 febbraio 2025 n. 15 Conversione decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 All’articolo 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito): […] 4-ter. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027"; Il DL 244/2016 così leggasi: Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 2. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027. ASILI La proroga disposta dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 (GU n. 45 del 24.02.205) conversione decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (GU n.302 del 27.12.2024)(Milleproroghe 2025) con l’articolo 5 comma 4-ter lettera b) è relativa solo ai requisiti dell’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2027 Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano: - Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2027 (31 dicembre 2029) - Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2027 (31 dicembre 2032) Il DL 244/2016 così leggasi: Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2027. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1. Vedasi Documenti aggiornati DL 202/2024 Milleproroghe 2025 (Conv. L. 15/2025) Vedi Vedi Matrice revisioni
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