Officine saldatura: attività 9 D.P.R. 151/2011 / Note Agg. 2023
ID 7204 | Rev. 2.0 del 22.01.2023
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. ________
Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23.04.2019), l'attività 9 di nuova realizzazione (Art. 1 c.1), rientra tra le attività di Prevenzione Incendi che sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015. ________
In sintesi (si veda Circolare VVF 15/10/2019 n.15406):
Fig. 1. Schema procedura PI ad Attività senza RT
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ATTIVITÀ (DPR 151/2011)
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CATEGORIA
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A
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B
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C
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9
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Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
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Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
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Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
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Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
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8
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Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
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Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività precisa che sono soggette, ai controlli di prevenzione incendi, quelle officine con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio, cancellando il dubbio creatosi dal solo termine “addetti”.
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Per tale attività esiste un chiarimento sulla sua assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.
Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.
Le norme tecniche da applicare possono essere quelle di cui alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, fra i quali i Decreti PI luoghi di lavoro 2021 (Decreto 1 settembre 2021, Decreto 2 settembre 2021, Decreto 3 settembre 2021), o, in alternativa, quelle riportate nel D.P.R. 03/08/2015.
Procedure
DATA |
NORMA |
ARGOMENTO |
27/03/2001 |
CHIARIMENTO 27/03/01, n° P178/4108 sott. 22/24 |
Attività di “demolizioni auto”. ( Chiarisce alla lett. a) le condizioni per l’assoggettabilità in un autodemolitore dell’attività 8 che potrebbe essere presente nello stesso. N.d.R.) |
Norme applicabili
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
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SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI
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- Nuove attività: Obbligo Codice
- Modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti se il Codice è incompatibile con l'esistente è possibile applicare: -- RT tradizionali alle modifiche e/o ampliamenti o -- Codice all'intera attività
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DM 03/08/2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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DM 30/11/1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.
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DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
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DM 31/03/2003 Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
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DM 03/11/2004 Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
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DM 15/03/2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
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DM 15/09/2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
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DM 16/02/2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
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DM 09/03/2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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DM 20/12/2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
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... segue in allegato
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Collegati Tabella Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011 Decreto 12 aprile 2019 Circolare VVF 15/10/2019 n.15406
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