Guidelines for application to Electrical Power Drive Systems
Guidelines for application to Electrical Power Drive Systems
CE Marking and Technical Standardisation Edition 4
Electrical Power Drive Systems (PDSs), including Complete Drive Modules (CDMs) and Basic Drive Modules (BDMs), are inherently complex items of power electronic equipment.
They can exist in different classes, which range from components, sold either to the general public or to professional assemblers, through to products fully incorporated into an apparatus or an installation. For the benefit of manufacturers, integrators, installers and users alike, this document describes each class of PDS and provides clear guidelines as to the application of three relevant European Directives:
- Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC
- Machinery Directive (MD) 2006/42/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD) - 2004/108/EC
This document is therefore a “Drive Specific” extension to the European Commission’s guidance on the application of each of these Directives. This edition of the guide addresses the currently applicable provisions of the above Directives.
Editions 1 and 3 of the guide cover previous corresponding directives.
Other European Directives (specifically the ATEX Directives) are not addressed in this document.
For each Directive and, where appropriate, for each class of PDS, these guidelines define:
- Application of the Directive
- Responsibilities
- Harmonised Standards to be used
- Requirements for Declarations of Conformity and CE marking
- Recommendations for the system integrator responsible for the installation. While the focus of this document is low voltage (LV) equipment, the requirements for the EMC Directive and the Machinery Directive are also relevant for high voltage (HV) equipment.
GAMBICA 2015
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Guidelines for application Electrical Power Drive Systems.pdf GAMBICA 2015 |
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Rettifica Norme armonizzate Direttiva macchine Gennaio 2016
Rettifica alla comunicazione della Commissione nel quadro dell'esecuzione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 14 del 15 gennaio 2016)
(2016/C 84/08)
Norme armonizzate Direttiva macchine Gennaio 2016
Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)
Direttiva 97/68/CE / Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)
ID 2355 | Update news 09.01.2024
[box-info]Abrogazione Direttiva 97/68/CE
Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE.
GU L 252/53 del 16.9.2016
Data di entrata in vigore: 1° Gennaio 2017[/box-info]
Le macchine mobili non stradali (NRMM) impiegano un'ampia varietà di motori installati nelle macchine per scopi di trasporto di persone o merci.
I motori a combustione installati in queste NRMM contribuiscono all'inquinamento dell'aria emettendo gas di scarico. L'Unione Europea ha l'obiettivo di ridurre progressivamente le emissioni e di eliminare le attrezzature più inquinanti.
Le emissioni di questi motori sono regolate prima che questi vengano immessi sul mercato dalla Direttiva 97/68/CE, modificata dalla Direttiva 2002/88/CE.
Per i vari tipi di NRMM, la Direttiva indica il livello massimo di emissioni permesso come funzione della potenza del relativo motore. Inoltre la Direttiva include una serie di fasi di limiti di emissioni di rigore crescente con i corrispettivi periodi di applicazione. I produttori devono assicurarsi che i nuovi motori siano conformi a questi limiti per poter immettere la macchina sul mercato.
In allegato la legislazione di riferimento.
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM
Regolamento (UE) n. 167/2013
Regolamento (UE) n. 1024/2012[/box-note]
Equipaggiamenti Elettrici: i Requisiti previsti da EN 60204-1
Equipaggiamenti Elettrici: i Requisiti previsti da EN 60204-1
EN 60204-1:2006 Requisiti
Sicurezza del macchinario
Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: regole generali
Varianti: A1:2010 - EC:2010
La EN 60204-1 si applica all'equipaggiamento elettrico utilizzato in una grande varietà di macchine e in un gruppo di macchine che lavorano insieme in modo coordinato.
I rischi associati ai pericoli relativi all'equipaggiamento elettrico devono essere considerati come parte delle prescrizioni globali per la valutazione dei rischi della macchina.
Questo permette di stabilire un livello adeguato di riduzione del rischio, e le misure di protezione necessarie per le persone che possono essere esposte a tali pericoli, pur mantenendo un livello accettabile di prestazioni della macchina e del suo equipaggiamento.
File CEM importabile in Certifico Macchine 4
File CEM importabile in Certifico Macchine 4 sito cem4.eu
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EN 60204-I Testo Requisiti.PDF Testo Requisiti |
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Schema di decreto legislativo attuazione direttiva 2014/35/UE BassaTensione
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE (BT)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Atto del Governo: 275
Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
Annuncio all'Assemblea: 22 febbraio 2016
Assegnazione ed esito:
X Attività Produttive (Assegnato il 19 febbraio 2016 - Termine il 30 marzo 2016)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 19 febbraio 2016 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 30 marzo 2016)
V Bilancio (Assegnato il 19 febbraio 2016 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 10 marzo 2016)
Aggiornamento articolo: il Decreto Pubblicato:
Decreto Legislativo 86/2016 Bassa Tensione
Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
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Relazione illustrativa Tabella di concordanza Relazione tecnica ATN AIR.pdf D. Lgs. Attuazione direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione |
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Testo Atto trasmesso.pdf D. Lgs. Attuazione direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione |
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Schema di decreto legislativo attuazione direttiva 2014/34/UE ATEX
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE (ATEX)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Atto del Governo: 274
Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
Annuncio all'Assemblea: 22 febbraio 2016
Assegnazione ed esito:
X Attività Produttive (Assegnato il 19 febbraio 2016 - Termine il 30 marzo 2016)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 19 febbraio 2016 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 30 marzo 2016)
V Bilancio (Assegnato il 19 febbraio 2016 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 10 marzo 2016)
Aggiornamento articolo: il Decreto Pubblicato:
Decreto Legislativo 85/2016 ATEX
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
Nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE: file CEM
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Relazione illustrativa Tabella di concordanza Relazione tecnica ATN AIR.pdf D. Lgs. Attuazione direttiva 2014/34/UE ATEX |
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Testo Atto trasmesso.pdf D. Lgs. Attuazione direttiva 2014/34/UE ATEX |
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Child Product Safety Guide: Potentially dangerous products
Child Product Safety Guide
Potentially dangerous products
Every day children are hurt when interacting with products in their daily environments, even with products made especially for children. For example, annually in the EU 28 Member States approximately 19,000 injuries to children 0-14 years of age involve bunk beds and are serious enough to require a visit to the emergency department. The purpose of this guide is to explore children’s interactions with products and specifically to:
- inform consumers and professionals about the risks that a child encounters with products in and around the home;
- educate consumers and professionals in the purchase of child products;
- educate consumers and professionals regarding safe usage of products potentially dangerous to children;
- provide consumers and professionals with details of the safety standards that have been approved by CEN, the European standards organisation, that specify the safety requirements, tests and test methods for the products referred to in this guide.
Within this guide information on 26 child-related products are detailed to provide comprehensive information to assist parents, caregivers and injury prevention professionals with the reduction of child injuries related to these potentially dangerous products.
How was this information gathered? The information in this guide was collected in two ways. First, we reviewed relevant literature and available data on child injuries involving products. Injuries and accidents data in Europe were obtained from the RAPEX system - the Rapid Alert System for NonFood Products of the European Commission, from European Child Safety Alliance Country partners (including non EU Member States such as Israel and Norway) and the European Injury Database (IDB) co-funded under the EU-Health programme and managed by Eurosafe. For more information about the IDB: http://ec.europa.eu/health/data_collection/ databases/idb/index_en.htm
To supplement the limited injury data available in Europe for certain products, the United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) and Health Canada were also consulted. Second, we contacted key stakeholders and experts in Europe who are involved in product safety for children and asked them to advise on the products to be included and their detailed descriptions (see Acknowledgements section for a complete listing of experts consulted).
Thus, the products included in this guide are based on both evidence-based research as well as professional expertise. This guide chose to highlight products that met the following criteria:
- products which are highly used by parents and caregivers,
- products which cause either frequent or severe injuries, and
- products which are considered ‘safety’ products for children, but are widely misused by consumers.
For each product included we present the following information:
- Why the product poses a problem
- How the product can be dangerous for children
- What to look for when buying or prior to using (including European standards when applicable)
- How to use the product safely European safety standards Products detailed in this guide are included within the scope of the European Commission’s General Product Safety Directive (GPSD) 2001/95/EC.
The Directive provides a generic definition of a safe product, which is assessed in accordance with European standards, community technical specifications, codes of good practice, state of the art and the expectations of consumers.
Sector-specific products such as toys have their own Directive. The Toy Safety Directive 2009/48/EC is a new Directive that came into force for Member States on July 20, 2011 and refers to toys as products that are used or intended for use in play by children up to the age of 14 years.
The Directive lays down the safety criteria or “essential requirements” which toys must meet during manufacture and before being placed on the market.
The safety criteria cover general risks (protection against health hazards or physical injury) and particular risks (physical and mechanical, flammability, chemical properties, and electrical properties). For more information about the Toy Safety Directive we invite you to please visit the website of the European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry, Factsheet Toy Safety at http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/directives/
UE 2012
Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration

Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration
This inspection code covers the in-service inspection, repair, alteration, and rerating activities for pressure vessels and the pressure relieving devices protecting these vessels.
This inspection code applies to all refining and chemical process vessels that have been placed in service unless specifically excluded per 1.2.2.
This includes:
a. vessels constructed in accordance with an applicable construction code
b. vessels constructed without a construction code (non-code)-A vessel not fabricated to a recognized construction code and meeting no known recognized standard
c. vessels constructed and approved as jurisdictional special based upon jurisdiction acceptance of particular design, fabrication, inspection, testing, and installation
d. non-standard vessels-A vessel fabricated to a recognized construction code but has lost it's nameplate or stamping.
The ASME Code and other construction codes are written for new construction; however, most of the technical requirements for design, welding, NDE, and materials can be applied to the inspection, rerating, repair, and alteration of in-service pressure vessels.
If an item cannot follow the ASME Code because of its new construction orientation, requirements for design, material, fabrication, and inspection shall conform to API 510 rather than to the ASME Code. If in-service vessels are covered by requirements in the ASME Code and API 510 or if there is a conflict between the two codes, the requirements of API 510 shall take precedence.
As an example of the intent of API 510, the phrase "applicable requirements of the ASME Code" has been used in API 510 instead of the phrase "in accordance with the ASME Code."
API 510 NINTH EDITION, JUNE 2006
American Petroleum Institute
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API 510 Pressure Vessel Inspection Code.pdf Ed. 2006 |
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Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva 2014/30/UE - Nuova Direttiva EMC Prodotti
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L96 del 29.3.2014)
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature definite all’articolo 3.
...
Articolo 3 Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «apparecchiatura»: ogni apparecchio o impianto fisso;
2) «apparecchio»: ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione sul mercato come unità funzionale indipendente, destinato all’utilizzatore finale e in grado di generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
3) «impianto fisso»: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
4) «compatibilità elettromagnetica»: l’idoneità di un’apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature in tale ambiente;
...
Articolo 13 Presunzione di conformità
delle apparecchiature Le apparecchiature che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I disciplinati da tali norme o parti di esse.
Articolo 45 - Abrogazione
La direttiva 2004/108/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione di tale direttiva di cui all’allegato V.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 46 - Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(18 Aprile 2014)
[panel]Modifiche:
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018
Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 (GU L 2024/2749 dell'8.11.2024) [...][/panel]
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 80/2016 EMC
Vedi il Decreto Coordinato EMC D.Lgs. 194/2007 con il nuovo D.Lgs. 80/2016
Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016
Direttiva click[/box-note]
Appunti Direttiva PED 97/23/CE: Introduzione alla classificazione attrezzatura a pressione

Appunti di base Direttiva PED 97/23/CE
Introduzione alla classificazione di una attrezzatura a Pressione in PED
La Direttiva PED è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 93/2000.
La direttiva PED nel suo complesso traccia un iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione, coinvolgendo Fabbricanti, Organismi Notificati, Utenti, Stati Membri e CEN.
Si compone, nel Decreto recepito in Italia, di 22 articoli e di 7 allegati.
Il “cuore” della Direttiva PED è l’allegato I dove vengono indicati i requisiti essenziali di sicurezza obbligatori ai quali devono attenersi i fabbricanti delle attrezzature a pressione che superano i limiti di pericolosità fissati dalla PED stessa.
Direttiva PED 97/23/CE - Pressure Equipment Directive
Ed. 3.0 2015
Formato doc
Elaborato Certifico S.r.l.
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Appunti direttiva PED.doc Certifico Srl - Ed. 3.0 2015 |
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Appunti direttiva PED - Rev. 2.0 2014.doc Certifico Srl - Ed. 2.0 2014 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2016/175
Non Conformità CE idropulitrice
Non Conformità RESS 1.5.1 e 1.5.2 Direttiva 2006/42/CE e norma armonizzata EN 60335-2-67:2009
Decisione di esecuzione (UE) 2016/175 della Commissione dell'8 febbraio 2016 concernente una misura adottata dalla Spagna a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a vietare l'immissione sul mercato di un tipo di idropulitrice.
[notificata con il numero C(2016) 670]
In particolare:
- il grado di protezione contro l'ingresso dannoso dell'acqua è inferiore al livello IPX7 richiesto per gli apparecchi a mano, con conseguente rischio di elettrocuzione.
L'idropulitrice non è quindi conforme all'allegato I, sezioni 1.5.1 e 1.5.2, della direttiva 2006/42/CE, né al punto 6.2 della norma armonizzata EN 60335-2-67:2009 per quanto riguarda gli apparecchi a mano.
- la lunghezza del cavo elettrico è inferiore a 15 m, con conseguente rischio di elettrocuzione.
L'idropulitrice non è quindi conforme all'allegato I, sezioni 1.5.1 e 1.5.2, della direttiva 2006/42/CE, né al punto 25.7 della norma armonizzata EN 60335-2-67:2009 per quanto riguarda gli apparecchi a mano.
- l'idropulitrice presenta un'apertura a meno di 60 mm dal pavimento, che potrebbe consentire l'ingresso di liquidi verso parti sotto tensione, con conseguente rischio di elettrocuzione.
L'idropulitrice non è quindi conforme all'allegato I, sezioni 1.5.1 e 1.5.2, della direttiva 2006/42/CE, né al punto 22.101 della norma armonizzata EN 60335-2-67:2009.
RESS Direttiva 2006/42/CE non conformi:
1.5.2. Elettricità statica
EN 60335-2-67:2009
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2-67: Norme particolari per apparecchi per il trattamento e per la pulizia dei pavimenti per uso commerciale.
Foto: Archivio
Raccolta R 2009
Raccolta R - Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Edizione 2009
Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75 ai sensi dell’art. 26 del decreto medesimo
La Raccolta R costituisce la regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda.
Tale specifica si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW.
Il presente documento fa seguito alla edizione 1982 e scaturisce dalla necessità di adeguare la regolamentazione degli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione a seguito dell’evoluzione normativa e del progresso tecnologico in materia.
Al riguardo, l'ISPESL ha costituito il gruppo di lavoro “Impianti di riscaldamento ad acqua calda ed aggiornamento della Raccolta R” che ha elaborato la specifica tecnica edizione 2009.
I lavori di aggiornamento normativo sono stati condotti con la partecipazione dei rappresentanti dei costruttori interessati, del CTI, sentite le associazioni di categoria competenti.
Detta specifica tecnica è stata ulteriormente modificata dal gruppo di studio costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di poter dare corso alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ai sensi della direttiva 98/34/CE.
Le specificazioni tecniche in oggetto, infine, non si applicano nel caso in cui detti impianti risultino certificati come insiemi secondo quanto previsto dall’art.1 del D.Lgs. n.93 del 25/02/2000 nel qual caso l’esercizio risulta regolamentato dalle disposizioni di cui al DM 1/12/04 n.329 e dal D.Lgs. 9/4/2008 n.81 e s.m.i..
Ricordiamo che a seguito della Circolare INAIL n. 1 -IN/2010, la Raccolta R è entrata in vigore dal primo marzo 2011.
INAIL ex-ISPESL ha pubblicato la nuova modulistica per l’espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa.
Fonte INAIL
8° Rapporto attività Sorveglianza del Mercato Direttiva Macchine
8° Rapporto INAIL Direttiva macchine
8° Rapporto sull'attività di Sorveglianza del Mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
Disponibile il testo dell'8° Rapporto sull'attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 (Decreto di attuazione Direttiva macchine 2006/42/CE) per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine, realizzato da Inail - Settore ricerca certificazione e verifica, Dipartimento tecnologie di sicurezza (Dts) e Dipartimento certificazione e conformità di prodotti ed impianti (Dcc).
I dati riportati di seguito rappresentano un’analisi del totale delle segnalazioni di presunta non conformità pervenute al Ministero dello Sviluppo Economico al 31 maggio 2015.
Complessivamente sono state registrate 3436 segnalazioni, con una ormai consolidata preponderanza del contributo delle ASL all'attivazione del processo; rispetto al trend crescente registrato a partire dal 2006, nell'ultimo biennio si nota una flessione delle segnalazioni pervenute.
Nell'ultimo biennio, infatti, il numero delle segnalazioni pervenute risulta pari a 195/anno, in riduzione sia rispetto agli anni 2010-2013 (323 segnalazioni/anno) che al biennio 2008-2010 (256 segnalazioni/anno).
Si precisa che nelle successive analisi sono presi a riferimento i dati rilevati nei precedenti Rapporti e precisamente per il 4° Rapporto i dati al 30 giugno 2006, per il 5° Rapporto i dati al 30 giugno 2008, per il 6° Rapporto i dati al 30 ottobre 2010, per il 7° i dati al 30 giugno 2013 e per il presente quelli al 31 maggio 2015.
1° Capitolo Quadro generale delle segnalazioni di presunta non conformità e risultanze degli accertamenti tecnici
1.1 Segnalazioni di presunta non conformità
1.2 Motivo della segnalazione di presunta non conformità
1.3 Risultanze degli accertamenti tecnici
1.3.1 I dati complessivi
1.3.2 I dati per gruppi di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES)
1.4 Costruttori per area di provenienza
1.5 Sorveglianza del Mercato per le macchine in allegato IV
1.6 Classificazione dei RES in gruppi
2° Capitolo Analisi delle segnalazioni di presunta non conformità e delle risultanze degli accertamenti tecnici per Regione
2.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per regione
2.2 Analisi dettagliata per singola regione
3° Capitolo Analisi delle risultanze degli accertamenti tecnici per tipologia di macchine
3.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per tipologia di macchina
3.2 Analisi dettagliata per tipologia di macchina
La presentazione dell’attività di Sorveglianza del Mercato, cui INAIL partecipa quale organo tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, in base al comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del DPR 459/96), rappresenta un momento di analisi dell’intero processo della Sorveglianza, dal quale emerge la sempre maggiore sinergia tra i Soggetti Istituzionali impegnati nel controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) delle macchine e nell’attività di prevenzione infortuni, anche in relazione al comma 4 dell’art. 70 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al punto 3.1.4 dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011.
Tale cooperazione, realizzata in stretta e concreta armonizzazione con le Regioni (attraverso i suoi organismi di vigilanza territoriale competenti per la prevenzione e la sicurezza) e le Direzioni Territoriali del Lavoro, testimonia dell’imprescindibile correlazione tra vigilanza, verifica, accertamento e attività di controllo su macchine dello stesso “tipo” in uso in differenti ambienti, attraverso un circolo virtuoso che vede verifica e vigilanza come motori dell’attività di accertamento della conformità, da un lato, e strumento di monitoraggio dell’avvenuto adeguamento dall’altro.
Nello specifico, l’azione preventiva di Sorveglianza del Mercato condotta su tutte le macchine marcate CE, non differenziando il D.Lgs. 17/2010 tra 98/37/CE e 2006/42/CE, anche se attivata per la direttiva 98/37/CE, in relazione agli obblighi imposti dall’art. 70 del D.Lgs. 81/08, consente in modo indotto una puntuale azione di sorveglianza preventiva anche sulle macchine di nuova produzione immesse e da immettere sul mercato in conformità alla 2006/42/CE, in linea con il principio ispiratore della Sorveglianza del Mercato che per natura è rivolta alla produzione e non al singolo esemplare.
INAIL 2015
Collegati
[box-note]7° Rapporto sorveglianza Direttiva macchine - INAIL 2013
6° Rapporto ISPESL - Sorveglianza Direttiva Macchine 98/37/CE[/box-note]
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8° Rapporto Sorveglianza Direttiva Macchine INAIL.pdf INAIL 2015 |
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Check list Colorazioni Equipaggiamenti Elettrici - Checklist pdf/file cem

Check list Colorazioni Equipaggiamenti Elettrici
Colori distintivi con relativo significato per: pulsanti, indicatori luminosi, cavi.
EN 60073
Sicurezza del macchinario - Principi fondamentali e di sicurezza per interfacce uomo-macchina, la marcatura e l'identificazione Principi di codifica per i dispositivi indicatori e per gli attuatori
EN 60204-1
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
File CEM importabile in CEM4 | cem4.eu
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Check list Colorazione Equipaggiamenti Elettrici.pdf |
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RAPEX Report 04 del 29/01/2016 N.26 A11/0005/16 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 04 del 29/01/2016
N.26 A12/0005/16 Francia
Approfondimento tecnico: Compressore
Il compressore della ALTIUM, Mod. 858640, è stato sottoposto alle procedure di ritiro dal mercato, richiamo e distruzione del prodotto, perché durante l’uso tendeva a surriscaldarsi troppo creando il rischio di ustione per gli utilizzatori.
Il prodotto non è risultato conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 1012.
Il Requisito Essenziale di Sicurezza e Salute (RESS) 1.5.5, Allegato I Direttiva 2006/42/CE Macchine, stabilisce che:
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali rischi.
Secondo quanto riportato dalla Guida all’applicazione della direttiva “macchine 2006/42/CE - 2a edizione - giugno 2010, infatti, il contatto o la vicinanza con elementi della macchina o materiali a temperatura elevata utilizzati o prodotti dalla macchina possono causare disagio, dolore e ustioni.
Il contatto con parti o materiali molto freddi può causare intorpidimento o congelamento. La ripetuta esposizione al freddo può provocare un danno neurologico o vascolare.
Laddove possibile, il rischio dovuto al contatto o alla vicinanza con elementi della macchina o materiali utilizzati o prodotti dalla macchina a temperatura elevata o molto bassa deve essere ridotto evitando che la macchina raggiunga temperature pericolose. Nel caso non fosse possibile, si dovranno adottare le necessarie misure di protezione per evitare il contatto pericoloso o la vicinanza con i relativi settori, ubicandoli a una distanza sufficiente dalle posizioni normalmente raggiungibili dalle persone o applicando sulla macchina ripari o altre strutture dotate del necessario isolamento termico.
Il requisito di cui al secondo paragrafo del punto 1.5.5 è complementare al requisito definito dal punto 1.3.3 relativo al rischio di proiezione di oggetti. Laddove i ripari sono montati per proteggere contro la proiezioni di materiali caldi o molto freddi, questi devono essere progettati per resistere alle temperature cui sono soggetti.
RoHS 2 e marcatura CE. Impatto sul mondo dell'illuminazione
RoHS 2 e marcatura CE. Impatto sul mondo dell'illuminazione
Il 21 luglio 2011 è entrata in vigore la Direttiva 2011/65/EU, conosciuta anche come RoHS 2, che prescrive restrizioni dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La RoHS 2 ha sostituito la precedente 2002/95/EC, nota come RoHS, abrogata definitivamente il 3 gennaio 2013.
Rispetto alla precedente, la nuova Direttiva RoHS 2 introduce:
- obbligo di marcatura CE;
- redazione della dichiarazione di conformità;
- preparazione del fascicolo tecnico contenente tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dei singoli materiali omogenei che costituiscono il prodotto.
Alla luce delle principali novità introdotte dalla RoHS 2, l'Area Tecnica dell'Associazione ha elaborato la guida RoHS 2 e marcatura CE. Impatto sul mondo dell'illuminazione. La guida non è esaustiva di tutti i contenuti della Direttiva ma si focalizza sugli obblighi del costruttore, in particolare per quanto concerne la predisposizione della documentazione tecnica atta a dimostrare la conformità del prodotto alla Direttiva.
Scopo della guida è, quindi, illustrare un possibile approccio pratico che i produttori possono scegliere di adottare e implementare nelle loro catene di approvvigionamento dei componenti e sottounità, al fine di creare la documentazione tecnica richiesta dalla RoHS 2 relativa a ciascun modello di prodotto e produrne la relativa Dichiarazione di Conformità CE (DoC).
Assil
GUIDELINES for the management of the Rapid Information System RAPEX
GUIDELINES for the management of the Rapid Information System RAPEX
GUIDELINES for the management of the Rapid Information System ‘‘RAPEX’‘ established under Article 12 and of the notification procedure established under Article 11 of Directive 2001/95/EC (the General Product Safety Directive)
The Guidelines for the management of the Rapid Information System RAPEX, established under Article 12 and of the notification procedure established under Article 11 of Directive 2001/95/EC (the General Product Safety Directive) (the Guidelines) are adopted by the EFTA Surveillance Authority pursuant to Article 11 and Annex II, point 8, of the Act referred to at point 3h of Chapter XIX of Annex II to the Agreement on the European Economic Area, Directive 2001/95/CE of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety (the GPSD), as adapted to the EEA Agreement by Protocol 1 there to.
In carrying out this task, the Authority is assisted by an advisory committee composed of the representatives of the EFTA States acting in accordance with the advisory procedure.
It follows from point 8 of Annex II to the GPSD that the EFTA Surveillance Authority shall prepare and regularly update, in accordance with the applicable advisory procedure, guidelines concerning the management of RAPEX by the EFTA Surveillance Authority and the EFTA States. Furthermore, Article 11(1) of the GPSD states that the guidelines drafted for the purpose of the RAPEX notification procedure should also regulate various aspects of the notification procedure established under Article 11 of the GPSD.
Therefore, the Guidelines regulate the operation and management of the RAPEX notification procedure established under Article 12 of the GPSD, as well as the notification procedure established under Article 11 of the GPSD.
The Guidelines form a self-standing document that governs the RAPEX notification procedure established under Article 12 of the GPSD. This procedure applies to preventive and restrictive measures taken in relation to consumer products posing a serious risk to the health and safety of consumers. However, the structure and content of the Guidelines allow them to be adapted, if appropriate, to include provisions relating to the notification procedure established under Article 22 of Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/933.
EEA States, applicant countries, as well as third countries and international organisations which are granted access to RAPEX (on the conditions defined in Article 12(4) of the GPSD), participate in the system according to the rules provided for in the GPSD and the Guidelines.
EFTA Surveillance Authority
Rettifica Direttiva 2014/32/UE Strumenti di misura
Efficacia delle protezioni rigide delle seghe circolari squadratrici
Efficacia delle protezioni rigide delle seghe circolari squadratrici
ID 2366 | 28.05.2025 / In allegato
Tali test prevedono il ricorso ad un dispositivo con il quale simulare la proiezione di parti contro le barriere rigide attraverso una prova balistica con lo sparo di un proiettile contro la protezione stessa.
La valutazione dell’entità del danno provocato dall'impatto del proiettile consente di stabilire l’adeguatezza o meno della protezione. Obiettivo della sperimentazione è verificare l’efficacia del test balistico per la valutazione della resistenza all'urto delle protezioni rigide comunemente impiegate nelle seghe circolari squadratrici e conseguentemente la capacità di dette protezioni nel trattenere parti di utensili. Ulteriore obiettivo è quello di valutare una possibile alternativa, rappresentata da test gravitazionali, più economici e semplici da realizzare, attraverso un confronto con i risultati ottenuti con le prove balistiche.
I test sono stati effettuati con lo scopo di offrire indicazioni e spunti di riflessione per i normatori nel corso della revisione della parte 1 e poi della stesura della parte 18, anche nell’ottica di individuare possibili alternative per le prove, da eseguirsi per la verifica dell’idoneità delle protezioni previste su questa tipologia di macchine, cercando di sintetizzare le imprescindibili valutazioni di sicurezza con gli aspetti legati all'impatto economico.
INAIL 2015
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Efficacia delle protezioni rigide delle seghe circolari squadratrici.pdf INAIL 2015 |
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RAPEX Report 9 del 04 Marzo 2016 N.1/A11/0020/16 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 09 del 04/03/2016
N.18 A11/0020/16 Germania
Approfondimento tecnico: Lubrificante per le valvole degli strumenti musicali
Il prodotto, lubrificante per le valvole degli strumenti musicali, marca ULTRAPURE, Mod. 760.606 e 760.605 è stato sottoposto alla misura di ritiro obbligatorio dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) 1272/2008 CLP.
Le cause dell’applicazione della misura di ritiro dal mercato risiedono nella mancanza dell’etichettatura riguardo la presenza di una chiusura a prova di bambini e l’avvertimento, riconoscibile al tatto, di pericolo.
Inoltre, i consigli di prudenza sull’etichetta sono insufficienti.
Titolo III Regolamento (CE) 1272/2008 CLP.
Articolo 17 Disposizioni generali
1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.
2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
ALLEGATO II Parte 3
3.1. Disposizioni riguardanti le chiusure di sicurezza per bambini
3.1.1. Imballaggi che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini
3.1.1.1. Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1) , STOT — esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria 1) sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.
3.1.1.2. Gli imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico che presentano un pericolo in caso di aspirazione, classificate secondo i punti 3.10.2 e 3.10.3 dell’allegato I ed etichettate secondo il punto 3.10.4.1 dell'allegato I, ad eccezione delle sostanze e delle miscele immesse sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un dispositivo di nebulizzazione sigillato, sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.
3.1.1.3. Quando in una sostanza o miscela è presente almeno una delle sostanze sottoindicate, in concentrazione uguale o superiore alla massima concentrazione specificata per ciascuna sostanza, l'imballaggio, di qualunque capienza, è munito di chiusura di sicurezza per bambini.
Metanolo CAS 67-56-1 >= 3%
Diclometano CAS 75-09-2 >= 1%
3.1.2. Imballaggi richiudibili
Le chiusure di sicurezza per bambini utilizzate per imballaggi non richiudibili rispondono alla norma EN ISO 8317 modificata «Imballaggi di sicurezza per bambini — Requisiti e procedure di prova degli imballaggi richiudibili» adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dall'Organizzazione internazionale di normazione (ISO).
3.1.3. Imballaggi non richiudibili
Le chiusure di sicurezza per bambini utilizzate per imballaggi non richiudibili rispondono alla norma CEN EN 862 modificata «Imballaggi — Imballaggi di sicurezza per bambini — Requisiti e procedure di prova degli imballaggi non richiudibili per prodotti non farmaceutici» adottata dal Comitato europeo di normazione (CEN).
3.2. Avvertenze riconoscibili al tatto
3.2.1. Imballaggi che devono recare un’avvertenza riconoscibile al tatto
3.2.1.1. Quando le sostanze o miscele sono fornite al pubblico e classificate per tossicità acuta, corrosive per la pelle, mutagene per le cellule germinali di categoria 2, cancerogene di categoria 2, tossiche per la riproduzione di categoria 2, sensibilizzanti delle vie respiratorie, STOT di categoria 1 o 2, pericolose in caso di aspirazione, gas infiammabili, liquidi infiammabili di categoria 1 o 2, solidi infiammabili, l’imballaggio, di qualunque capienza reca un’avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto.
3.2.1.2. La sezione 3.2.1.1 non si applica ai recipienti di gas trasportabili. Aerosol e contenitori muniti di un dispositivo di nebulizzazione sigillato e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione non devono recare un’avvertenza riconoscibile al tatto, a meno che non siano classificati per uno o più degli altri rischi di cui nella sezione 3.2.1.1.
Articolo 22 Consigli di prudenza
1. Sull'etichetta figurano i consigli di prudenza pertinenti.
2. I consigli di prudenza sono selezionati tra quelli figuranti nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta per ciascuna classe di pericolo.
3. I consigli di prudenza sono scelti in base ai criteri enunciati nell'allegato IV, parte 1, tenendo conto delle indicazioni di pericolo e dell'impiego o degli impieghi previsti o identificati della sostanza o miscela.
4. I consigli di prudenza sono formulati conformemente all'allegato IV, parte 2.
Transition Provisions & Exemptions for Non Road Mobile Machinery Engines
Transition Provisions & Exemptions for Non Road Mobile Machinery Engines (Includes Flexibility & Replacement Engines)
CECE Guidelines
Exhaust Emission Directive 97/68/EC as amended by 2011/88/EU (Directive NRMM)
This document concerns the non-road mobile machinery Directive 97/68/EC as amended1 by 2011/88/EU.
These guidelines have been prepared by CECE to provide clarification and support to engine and equipment manufacturers on the transition provisions from one stage to the next specifically flexibility and sell off. Additionally they provide guidance on the exemption for replacement engines.
There are two separate provisions in the directive related to the transition from one stage to the next.
These guidelines cover both of those provisions, as follows:
1. Flexibility – the scheme to allow a limited number of engines complying with the most recent previous stage to be manufactured after the entry into force of a new stage.
2. Sell-off – the provision to allow engines manufactured during one stage to be placed on the market after the entry into force of the new stage.
These guidelines are intended to answer the questions that are likely to be asked by users of the Directive.
They have been prepared without formal input from the European Commission.
The whole Exhaust Emission Directive applies to engines whether or not already installed in machines. Only the text of Directive is authentic in law. Accordingly, the text of the Directive is applicable where there are differences between the provisions of the Directive and the contents of this Guide. 2.0 Scope These guidelines cover compression ignition engines used in Non-Road Mobile Machinery (NRMM), excluding engines used in railcars, locomotives and inland waterway vessels. They do not cover agricultural & forestry tractors-
CECE 2016
Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)
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Transition Provision Exemptions for non Road Mobile Machinery Engines.pdf CECE 2016 |
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Macchine da piccola perforazione
Macchine da piccola perforazione
Detta serie di norme sostituisce la EN 791, specifica per le perforatrici, e la EN 996, dedicata alle apparecchiature per palificazione. La novità più rilevante riguarda, nello specifico, la protezione degli organi di perforazione: le EN 16228, infatti, prescrivono l’adozione di misure di protezione, quali ripari fissi o interbloccati, dispositivi sensibili o una loro combinazione, nei casi in cui sia prevedibile l’accesso alle parti in movimento coinvolte nella lavorazione.
In particolare, per le sopracitate perforatrici per piccolo diametro sono, infatti, previsti interventi nella zona di lavoro dettati dalla necessità di aggiungere o togliere le aste di perforazione o i tubi di rivestimento, in base alla profondità da raggiungere e alla lunghezza unitaria delle aste utilizzate.
INAIL 2015
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Macchine da piccola perforazione.pdf INAIL 2015 |
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Schema di decreto legislativo attuazione direttiva 2014/30/UE EMC
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/30/UE (EMC)
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
Atto del Governo: 271
Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
Annuncio all'Assemblea: 22 febbraio 2016
Assegnazione ed esito:
X Attività Produttive (Assegnato il 19 febbraio 2016 - Termine il 30 marzo 2016)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 19 febbraio 2016 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 30 marzo 2016)
V Bilancio (Assegnato il 19 febbraio 2016 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 10 marzo 2016)
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Aggiornamento articolo: il Decreto Pubblicato:
Decreto Legislativo 80/2016 EMC
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Relazione illustrativa Tabella di concordanza Relazione tecnica ATN AIR.pdf D. Lgs. Attuazione direttiva 2014/30/UE EMC |
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Testo Atto trasmesso.pdf D. Lgs. Attuazione direttiva 2014/30/UE EMC |
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RAPEX Report 08 del 26/02/2016 N.18 A12/0218/16 Bulgaria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 08 del 26/02/2016
N.18 A12/0218/16 Bulgaria
Approfondimento tecnico: Culla
Il prodotto “culla, marca Bebisnovi, mod. Nani, è stata volontariamente sottoposta al divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, ed alla norma tecnica armonizzata EN 1130-1:1996 - “Mobili - Culle per uso domestico - Requisiti di sicurezza”.
Il meccanismo di blocco, del sistema di oscillazione della culla, può essere facilmente sbloccato. Se questo accadesse, mentre il bambino è senza sorveglianza ed in piedi dentro la culla, la stessa potrebbe rovesciarsi su di un lato.
Il bambino potrebbe cadere e subire delle lesioni.
La norma tecnica EN 1130-1:1996 prevede, al punto 4.2.5, che il sistema di bilanciamento dei lettini/culle debba essere dotato di un sistema di bloccaggio.
Il sistema di bloccaggio deve essere testato in accordo a quanto previsto dalla norma tecnica EN 1130-2:1996 – “Mobili — Culle per uso domestico — Metodi di prova”.
Il test prevede che il meccanismo venga aperto e chiuso 300 volte ed, in seguito alla prova, venga misurata la forza necessaria per il suo azionamento.
A seguito del test, la forza residua necessaria all’azionamento del sistema di bloccaggio deve essere almeno di 50 N ed il sistema deve risultare ancora perfettamente funzionante.
Inoltre, la norma EN 1130-1, prevede che il sistema di bilanciamento non sia alimentato né elettricamente, né meccanicamente, ma solo attraverso l’azione manuale diretta.
Nuovo Regolamento DPI: imminente la pubblicazione
Nuovo Regolamento DPI: imminente la pubblicazione
Il Nuovo Regolamento DPI sarà presumibilmente pubblicato nel 1° quadrimestre 2016 e sostituirà la Direttiva 89/686/CE che è vigore da oltre 20 anni (recepita in Italia con il D. Lgs 475/92), e presenterà novità rilevanti.
Ai fini della direttiva 89/686/CE, si intende per «DPI» qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza. Sono anche considerati DPI:
a) l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;
b) un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.
Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al(ai) rischio(i).
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
- i DPI disciplinati da un'altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva;
- indipendentemente dal motivo di esclusione di cui al primo trattino, le categorie di DPI che figurano nell'elenco delle esclusioni dell'allegato I.
Il nuovo testo Regolamento DPI è allo stato finale di approvazione ed entrerà immediatamente in vigore, quale "Regolamento" in tutti gli Stati membri dopo 20 giorni dalla pubblicazione.
Presenterà un periodo transitorio di coesistenza con la direttiva 89/686/CE di 2 anni con piena applicazione intorno alla fine del 2018.
In allegato il Testo del Regolamento emendato Gennaio 2016, seguiranno info di aggiornamento sulla pubblicazione.
DPI Dispositivi di Protezione Individuale: La proposta di Regolamento del 27 Marzo 2014
Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425
RAPEX Report 07 del 19/02/2016 N.13 A12/0166/16 Italia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 07 del 19/02/2016
N.13 A12/0166/16 Italia
Approfondimento tecnico: Pigmento per tatuaggio
Il prodotto “pigmento per tatuaggio”, marca Eternal Ink, Mod. CI 12475, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione, ritiro e richiamo, perché non conforme alla Risoluzione Europea 2008 ResAP(2008)1.
Il prodotto contiene ammine aromatiche o-Toluidina (in concentrazione pari a 92 mg/kg), 2,4-diamminotoluene (in concentrazione pari a 2780 mg/kg), 2-metil-5-nitroanilina (in concentrazione pari a 46 mg/kg).
Le ammine aromatiche possono causare il cancro, mutazioni di cellule ed influire sulla riproduzione.
La Risoluzione Europea 2008 ResAP(2008)1 stabilisce che le ammine aromatiche non devono essere presenti in pigmenti per tatuaggi e prodotti per il trucco, né devono essere rilasciate dai coloranti azoici.
Il campionamento è stato eseguito dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della Regione Piemonte.
Le analisi, secondo il metodo UNI EN ISO 17234-1:2010, sono state eseguite da ARPA Piemonte.
In Italia, secondo la Circolare del Ministero della Salute del 13 maggio 2009, vige il divieto di vendita ed utilizzo di pigmenti non conformi alla Risoluzione Europea 2008 ResAP(2008)1.
Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato e richiamo dal consumatore con nota prot. DGPRE del 21 gennaio 2016.
RAPEX Report 06 del 12/02/2016 N.36 A11/0014/16 Irlanda

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 06 del 12/02/2016
N.36 A11/0014/16 Irlanda
Approfondimento tecnico: adattatore APPLE
Il prodotto “adattatore”, di marca APPLE, è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione.
L’adattatore potrebbe rompersi nel momento in cui viene collegato o scollegato dalla presa di corrente. In tal caso, l’utente potrebbe toccare parti sotto tensione e ricevere una scossa elettrica.
Gli adattatori sono stati forniti da APPLE con i computer Mac ed i dispositivi iOS dal 2003 al 2015, inoltre, sono stati anche forniti separatamente fino a Novembre 2015.
L’Allegato 1 della Direttiva 2006/95/CE, contenente i Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS), che il materiale elettrico deve rispettare, riporta:
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.
Regolamento delegato (UE) 874/2012 della Commissione del 12 Luglio 2012
Regolamento delegato (UE) 874/2012 della Commissione del 12 Luglio 2012
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 874/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2012 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Raccolta R edizione 2009 - Approvazione

Raccolta R edizione 2009
Aggiornamento della Regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda
Si rende noto che nel mese di aprile 2010 si è conclusa favorevolmente, per la nuova Raccolta R edizione 2009, la procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche avviata presso la Commissione Europea dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della direttiva 98/34/CE.
La nuova Raccolta R si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW.
In accordo alla Circolare n. 1 IN/2010 dell’INAIL - Dipartimento Certificazione e Conformità Dei Prodotti e Impianti – Ex ISPESL, la nuova Raccolta R – Edizione 2009, si applica a far data dal 1° marzo 2011.
Entro breve tempo sarà disponibile la nuova modulistica per l’espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa.
Fonte: ISPESL
Vedi gli Aggiornamenti della Raccolta
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RaccoltaR_Edizione2009.pdf ISPESL |
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Raccolta Guide sulla Conformità macchine

Guide sulla Conformità macchine
Sorveglianza del mercato
Commissione europea - CECE/CECIMO/FEM
Le guide hanno lo scopo di fornire alcuni elementi immediati per la valutazione della conformità o meno delle macchine e descrivono i criteri essenziali che possono essere controllati anche senza una conoscenza tecnica approfondita.
Non hanno quindi la pretesa di essere onnicomprensive, ma intendono solo accendere una spia di allarme su aspetti specifici di conformità.
Ora, qualora una o più di queste spie siano accese, è molto probabile che ci si trovi di fronte ad una macchina non conforme.
L’importazione di macchine non conformi nella UE, il loro uso e vendita hanno conseguenze dannose.
Infatti la presenza di queste macchine comporta una distorsione della concorrenza, determinando perdita di quote di mercato da parte delle aziende che rispettano le regole, di capacità di investimento e competitività.
Tutti elementi che alla lunga riducono i volumi occupazionali.
Una macchina non conforme inoltre espone gli operatori a maggiori rischi di infortuni e non rispetta le norme ambientali imposte dall’UE.
Il CECE, come associazione riconosciuta dei produttori di macchine da cantiere, sollecita le autorità competenti e tutti gli operatori del settore a collaborare strettamente per eliminare dal mercato dell’Unione europea le macchine non conformi.
01 - What do you risck
02 - Non-Compliant Compactor-Roller
03 - Miniescavatori non conformi
04 - Escavatori non conformi
05 - Gru a torre non conformi
06 - Pale caricatrici non conformi
07 - Marcatura CE segatrici a nastro
08 - Non-Compliant weighing instruments
09 - Conformity of agricultural machinery
10 - Non-Compliant mobile cranes
11 - Carrelli industriali non conformi (documentazione)
12 - Carrelli industriali non conformi (rumorosità esterna)
13 - Carrelli industriali non conformi (emissioni gas di scarico)
14 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili non conformi
Elaborato Certifico S.r.l. - IT
CECE/CECIMO/FEM
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Sorveglianza_Mercato_Conformita_Macchine_CECE.pdf CECE | CECIMO | FEM |
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Direttiva macchine Allegato V componenti di sicurezza: aggiunti Sistemi di filtrazione
Filtration systems and filters for filtration systems intended to be integrated into machinery cabins in Annex V Directive 2006/42/EC
Annex V provides an indicative list of 17 safety components, which are products independently placed on the market and which meet the definition of 'safety component' set out in Article 2 (c) of the Machinery Directive 2006/42/EC.
Indicative list of the safety components referred to in Article 2(c):
1. Guards for removable mechanical transmission devices.
2. Protective devices designed to detect the presence of persons.
3. Power-operated interlocking movable guards designed to be used as safeguards in machinery referred to in items 9, 10 and 11 of Annex IV.
4. Logic units to ensure safety functions.
5. Valves with additional means for failure detection intended for the control of dangerous movements on machinery.
6. Extraction systems for machinery emissions.
7. Guards and protective devices designed to protect persons against moving parts involved in the process on the machinery.
8. Monitoring devices for loading and movement control in lifting machinery.
9. Restraint systems to keep persons on their seats.
10. Emergency stop devices.
11. Discharging systems to prevent the build-up of potentially dangerous electrostatic charges.
12. Energy limiters and relief devices referred to in sections 1.5.7, 3.4.7 and 4.1.2.6 of Annex I.
13. Systems and devices to reduce the emission of noise and vibrations.
14. Roll-over protective structures (ROPS).
15. Falling-object protective structures (FOPS).
16. Two-hand control devices.
17. Components for machinery designed for lifting and/or lowering persons between different landings and included in the following list:
(a) devices for locking landing doors;
(b) devices to prevent the load-carrying unit from falling or unchecked upwards movement;
(c) overspeed limitation devices;
(d) energy-accumulating shock absorbers, - non-linear, or - with damping of the return movement;
(e) energy-dissipating shock absorbers;
(f) safety devices fitted to jacks of hydraulic power circuits where these are used as devices to prevent falls;
(g) electric safety devices in the form of safety switches containing electronic components.
The list given in Annex is not exclusive and other components that comply with the definition set out in Article 2 (c) are to be considered as a safety component subject to the Machinery Directive. Such components are:
- Filtration systems, intended to be integrated into machinery cabins, in order to protect operators or other persons against hazardous materials and substances, and
- Filters for these filtration systems
Note: this document, as WG-2015.15, has been approved by the Machinery
Working Group in May 2015
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Sistemi di filtrazione cabine macchine e filtri in Direttiva macchine Allegato V[/box-note]
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Sistemi di filtrazione Allegato V MD 2006 42 CE.pdf EC 2015 |
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Modelli Dichiarazione CE Conformità in lingua: ITA | EN | DE| FRA | ES

Dichiarazione CE di Conformità in lingua
Modelli doc
IT / EN / DE / FRA / ES
Aggiornamento 2016
Direttiva macchine 2006/42/CE All. IIa
A. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA
La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)] e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli.
Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale.
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario dell'attestato.
Agg. 2016
Maggiori Info e acquisto Documento
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Modelli Dichiarazioni CE di Conformità - IT EN FR ES DE - 2016.zip Ed. 2016 |
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Modelli Dichiarazioni Conformita lingua IT - EN - FR - D - ES.zip Ed. 2015 |
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Modifica sostanziale di macchine - KAN
Con la revisione il documento − che aiuta a stabilire in quali casi una modifica sia da considerarsi sostanziale − è stato adeguato alla nuova legge sulla sicurezza dei prodotti (Produktsicherheitsgesetz o ProdSG) e alle più recenti nozioni in materia di valutazione del rischio.
Sulla scia dell'inserimento, all'interno della ProdSG, delle definizioni di "messa a disposizione sul mercato" e "immissione sul mercato" riprese dal regolamento (CE) n. 765/2008, è venuta meno l'espressione "prodotto sostanzialmente modificato". Anche a fronte di questa novità la questione di fondo rimane tuttavia immutata: anche secondo la nuova ProdSG, infatti, un prodotto usato che, rispetto al suo stato originario, abbia subito delle modifiche sostanziali va considerato come un prodotto nuovo.
Non è data alcuna modifica sostanziale laddove il rischio supplementare ovvero il rischio maggiorato risultante dalla modifica possa essere adeguatamente ridotto ai minimi termini mediante un semplice dispositivo di protezione. Una novità consiste nel fatto che tra i dispositivi di protezione semplici non figurano più soltanto i ripari semplici bensì anche, in determinate circostanze, i ripari mobili.
È stato altresì chiarito che l'installazione di ripari unicamente finalizzati ad accrescere il livello di sicurezza non rappresenta una modifica sostanziale.
Fonte: KAN
www.kan.de
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Interpretation paper important changes to machinery EN.pdf Ministero federale Tedesco 2015 |
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Interpretationspapier-veraenderung-maschinen.pdf Ministero federale Tedesco 2015 |
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RAPEX Report 03 del 22/01/2016 N.5 A12/0029/16 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 03 del 22/01/2016
N.5 A12/0029/16 Germania
Approfondimento: Macchina per la calibratura e l’imballaggio delle mele
Il prodotto non risulta conforme ai seguenti RESS (Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza), Allegato I, Direttiva 2006/42/CE Macchine:
- 1.6.1 Manutenzione della macchina
- 1.6.2 Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
- 1.6.3 Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
- 1.6.4 Intervento dell'operatore
- 1.6.5 Pulitura delle parti interne
Il prodotto “Apple Grading & Packing” della ELISAM, S/N - L001162, a seguito di un incidente, è stato oggetto dell’applicazione di misure volontarie, concernenti l’informare gli utilizzatori dei rischi presenti.
Durante le operazioni di pulizia, manutenzione e riparazione, infatti, le estremità superiori degli operatori potrebbero essere catturate dagli alberi rotanti non protetti.
Il prodotto non risulta conforme ai seguenti RESS (Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza), Allegato I, Direttiva 2006/42/CE Macchine:
RESS 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 che riportano i requisiti di sicurezza che la macchina deve soddisfare per le operazioni di manutenzione, pulizia, riparazione.
1.6.1. Manutenzione della macchina
I punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma.
Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, devono essere prese disposizioni per garantire che dette operazioni possano essere eseguite in condizioni di sicurezza (cfr. punto 1.2.5).
Per le macchine automatizzate e, se del caso, per altre macchine, deve essere previsto un dispositivo di connessione che consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.
Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti frequentemente devono essere facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a questi elementi deve consentire di svolgere questi compiti con i mezzi tecnici necessari secondo il metodo operativo previsto.
1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina.
1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
La macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla da ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia. Tali dispositivi devono essere identificati chiaramente. Devono poter essere bloccati, qualora la riconnessione rischi di presentare un pericolo per le persone. I dispositivi devono inoltre poter essere bloccati nel caso in cui l'operatore non possa verificare l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni cui ha accesso.
Nel caso di macchine che possono essere alimentate ad energia elettrica mediante una spina ad innesto, è sufficiente la separazione della spina, a patto che l'operatore possa verificare da tutte le posizioni cui ha accesso, che la spina resti disinserita.
L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della macchina deve poter essere dissipata senza rischio per le persone.
In deroga al requisito dei commi precedenti, taluni circuiti possono non essere separati dalla loro fonte di
energia onde consentire, ad esempio, il supporto di pezzi, la tutela di informazioni, l'illuminazione delle parti
interne, ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni particolari per garantire la sicurezza degli operatori.
1.6.4. Intervento dell'operatore
La macchina deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo tale da limitare la necessità d'intervento degli operatori. L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non possa essere evitato, dovrà poter essere effettuato facilmente e in condizioni di sicurezza.
1.6.5. Pulitura delle parti interne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso dicasi per l'eventuale svuotamento completo, che deve poter essere fatto dall'esterno. Se è impossibile evitare di penetrarvi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da consentire di effettuare la pulitura in condizioni di sicurezza.
Direttiva macchine 2006/42/CE: aggiornato Modello con nuove Dichiarazioni BT ed EMC - 2016
Dichiarazione CE di Conformità Macchine/BT/EMC / Rev. 2024
ID 1976 | Update news 06.05.2024
[box-info]Rev. 2024 - Requisiti trasmissione digitale
In accordo con la Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.3 - Aprile 2024 (§261), la trasmissione digitale deve rispettare i requisiti previsti per la trasmissione digitale della Dichiarazione UE di conformità del nuovo Regolamento (UE) 2023/1230.[/box-info]
Modello di Dichiarazione CE di Conformità Direttiva macchine 2006/42/CE - 2024
Integrata dalle nuove Direttive:
Direttiva 2014/35/UE - BT
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Direttiva 2014/30/UE - EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
DIRETTIVA |
ENTRATA IN VIGORE |
|
ABROGAZIONE |
18 Aprile 2014 |
20 aprile 2016 |
||
18 Aprile 2014 |
20 aprile 2016 |
||
Art. 13 - 1 Giugno 2015
18 Luglio 2014 |
Art. 9 - 1 Giugno 2015
19 Luglio 2016 |
||
30 Marzo 2014 |
20 Aprile 2016 |
Direttiva 2006/42/CE - ALLEGATO II Dichiarazioni
1. CONTENUTO
_______
Elaborato Certifico S.r.l.
Rev. 2.0 2024 (Note sui requisiti del formato digitale)
Rev. 1.0 2016 (Nuove Direttive in vigore dal 18 Aprile 2016)
Scarica tutti i modelli in lingua: IT | EN | DE | FR | ES
Collegati
[box-note]Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.3 - Aprile 2024
Regolamento macchine | Regolamento (UE) 2023/1230
Regolamento (UE) 2023/1230
Direttiva macchine 2006/42/CE
Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE[/box-note]
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Direttiva macchine 2006 42 CE -Dichiarazione CE di Conformita' 2024.docx Modello nuove Direttive BT ed EMC - Rev. 2.0 2014 |
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Direttiva macchine 2006 42 CE -Dichiarazione CE di Conformita' 2016.doc Modello nuove Direttive BT ed EMC - Rev. 1.0 2016 |
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Application of the ATEX Directives to Power Drive Systems (PDS)
Application of the ATEX Directives to Power Drive Systems (PDS)
ATEX is the French acronym for “Atmosphères Explosibles” which translates to Explosive Atmospheres in English.
ATEX is a set of two European Directives.
The objective of Equipment Directive ATEX 95 (officially known as Directive 94/9/EC) is to ensure that equipment and protective systems function safely when used in potentially explosive atmospheres. It applies to both mechanical and electrical equipment capable of causing an explosion through their own potential sources of ignition, and protective systems intended to halt/limit incipient explosions.
Worker Protection< (officially known as Directive 1999/92/EC) on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers operating in potentially explosive atmospheres defines the various zones for gases, vapours and dusts.
The purpose of this document is to:
- outline the Equipment Directive (known as ATEX 95 or 94/9/EC) that covers the design of motors, selection of the equipment category, certification of equipment, and the qualification of the manufacturing process;
- present the main principles of the Worker Protection Directive (known as ATEX 137 or 1999/92/EC), especially the risk analysis, new zone designations, and minimum safety requirements;
- clarify the role of third parties such as repair shops and address documentation / manufacturers instructions for installation, maintenance and repair;
- define fields of responsibility;
- identify appropriate standards and solutions relating to motors fed from a converter supply.
CEMEP
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Application of the ATEX Directives to Power Drive Systems PDS.pdf CEMP |
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