Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068

ID 2078 | | Visite: 16977 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/2078

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra.

GU n. L 301/39 del 18.11.2015 
__________

Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il formato delle etichette per i tipi di prodotti e di apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché per i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, di detto regolamento.

Articolo 2 Formato dell'etichettatura
1. Le informazioni risaltano chiaramente sullo sfondo dell'etichetta e hanno una dimensione e una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili. Quando le informazioni stabilite dal presente regolamento sono aggiunte su un'etichetta già apposta sul prodotto o sull'apparecchiatura in questione, le dimensioni dei caratteri non sono inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull'etichetta, su altre targhette esistenti o su altre etichette di informazione del prodotto.  

2. Tutta l'etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all'apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o l'apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra.

3. I prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014 e recante la menzione «Contiene gas fluorurati a effetto serra».

4. Il peso dei gas fluorurati a effetto serra è espresso in chilogrammi e il CO2 equivalente è espresso in tonnellate.

5. Quando le apparecchiature sono precaricate con gas fluorurati ad effetto serra o ne dipendono per il loro funzionamento e questi gas possono essere aggiunti in un luogo diverso dal sito di produzione senza che la quantità totale finale sia stata stabilita dal fabbricante, l'etichetta riporta la quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l'apparecchiatura è progettata e prevede uno spazio in cui precisare la quantità aggiunta al di fuori del sito di produzione e la quantità totale di gas fluorurati ad effetto serra risultanti.

6. Quando un prodotto contenente gas fluorurati a effetto serra o polioli premiscelati deve essere etichettato anche a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e paragrafi da 5 a 12, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riportate nella sezione riservata alle informazioni supplementari dell'etichetta di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

7. Quando i gas fluorurati a effetto serra sono destinati a determinati usi, ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, del regolamento (UE) n. 517/2014, sull'etichetta devono figurare le diciture seguenti:

a) «100 % rigenerato» o «100 % riciclato»: per i gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati non contenenti gas fluorurati a effetto serra vergini. L'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio deve essere un indirizzo postale (via e numero) nell'Unione.

b) «Importati esclusivamente a fini di distruzione»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra importati in vista della loro distruzione.

c) «Solo per esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'UE»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra forniti da un produttore o un importatore a un'impresa ai fini dell'esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'Unione.

d) «Solo per uso in apparecchiature militari»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati in apparecchiature militari.

e) «Solo per incisione/pulizia nell'industria dei semiconduttori»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati a fini di incisione e pulizia nell'industria dei semiconduttori.

f) «Solo per uso come materia prima»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra utilizzati come materia prima.

g) «Solo per la produzione di inalatori-dosatorì»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati alla somministrazione di ingredienti farmaceutici negli inalatori-dosatori.

8. Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento dell'aria e le pompe di calore, isolate con della schiuma in cui sono stati insufflati gas fluorurati a effetto serra, recano un'etichetta che riporta la dicitura seguente: «Schiuma insufflata con gas fluorurati a effetto serra».

9. Le etichette sono collocate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 e, ove possibile, accanto ai marchi o alle etichette di informazione del prodotto o dell'apparecchiatura che contiene tali gas.

Articolo 3 Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1494/2007 è abrogato. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1494/2007 continua ad applicarsi fino al 1° gennaio 2017; tuttavia, per conformarsi a questa disposizione prima del 1° gennaio 2017, le imprese possono già applicare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1494/2007 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato.

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2015 2068.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068
Formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono CFC
IT323 kB1149

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mag 21, 2024 79

Direttiva 2001/80/CE

Direttiva 2001/80/CE Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001) Abrogata da: Direttiva 2010/75/UE… Leggi tutto
Grandi impianti di combustione ISPRA 2011
Mag 21, 2024 94

Grandi impianti di combustione: emissioni totali, emissioni specifiche e concentrazioni

Grandi impianti di combustione: emissioni totali, emissioni specifiche e concentrazioni ID 21898 | 21.05.2024 / Rapporto ISPRA 132/2011 Il presente rapporto contiene l’elaborazione dei dati delle emissioni in atmosfera di biossido di zolfo, di ossidi di azoto e di polveri, nonché dei combustibili… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1408
Mag 21, 2024 45

Regolamento delegato (UE) 2024/1408

Regolamento delegato (UE) 2024/1408 ID 21895 | 21.05.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1408 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione allineando un termine tecnico alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto
Direttiva delegata UE 2024 1405
Mag 18, 2024 122

Direttiva delegata (UE) 2024/1405

Direttiva delegata (UE) 2024/1405 / Modifica Alleg. IX Direttiva RED II ID 21879 | 18.05.2024 Direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di… Leggi tutto
Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell amianto
Mag 14, 2024 115

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto ID 21855 | 14.05.2024 /In allegato Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell'amianto Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in… Leggi tutto
Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 104

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto

Più letti Ambiente