Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento (UE) n. 517/2014

ID 2080 | | Visite: 40770 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/2080

Regolamento (UE) 517/2014

Regolamento (UE) n. 517/2014

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006

GU L 150 del 20.5.2014

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Abrogazione

Il Regolamento (UE) 2024/573 abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 dall'11.03.2024.

L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di dichiarazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La quota assegnata a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 rimane valida ai fini del rispetto del presente regolamento. L’esenzione degli idrofluorocarburi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 517/2014 si applicano fino al 31 dicembre 2024.

D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

GU n.7 del 09.01.2019

Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2019

Il D.P.R. 146/2018 prevede dal 24 gennaio 2019 l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

GU n.7 del 09-01-2019

Obbligo di Comunicazione ai sensi dell'Art. 19

L’articolo 19, del Regolamento, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno siano comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II, del Regolamento, per l’anno civile in questione, prodotte, importate, inclusi i gas contenuti nella apparecchiature, esportate, utilizzate come materia prima e distrutte.

Chi deve effettuare il report?

- Produttori, importatori o esportatori che hanno prodotto, importato o esportato più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II, incluse anche le imprese (produttori o importatori) alle quali è stata trasferita una quota;
- Imprese che hanno distrutto più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II;
- Imprese che hanno utilizzato come materia prima più di 1000 tonn di CO2 equiv di F-gas;
- Imprese che hanno immesso in commercio più di 500 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II contenuti in prodotti ed apparecchiature;
- Imprese che hanno immesso in commercio apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore precaricate con HFC non precedentemente immessi in commercio nell’Unione.

Cosa deve essere comunicato?

I contenuti della comunicazione dipendono dal ruolo dell’impresa nel mercato.
Il nuovo modello di comunicazione e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 sono stati stabiliti dalla Commissione mediante il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014.

Come deve essere inviato il report?

Ogni anno le imprese dovranno inviare il proprio report entro il 31 marzo all’European Environment Agency (EEA) utilizzando il sistema online Business Data Repository (BDR).

Una guida all’uso del BDR è disponibile su CIRCA online forum nelle diverse lingue dell’Unione.

Ulteriori informazioni e manuali dettagliati sono disponibili su BDR website.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE  517 2014.pdf)Regolamento (UE) 517/2014
Gas fluorurati a effetto serra
IT974 kB4069

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Direttiva 2005 35 CE
Mar 27, 2024 54

Direttiva 2005/35/CE

Direttiva 2005/35/CE ID 21590 | 27.03.2024 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni GU L 255/11 del 30.9.2005 .... Testo consolidato 16.11.2009 Modificato da:… Leggi tutto
Direttiva 2009 123 CE
Mar 27, 2024 46

Direttiva 2009/123/CE

Direttiva 2009/123/CE ID 21589 | 27.03.2024 Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni GU L 280/52 del 27.10.2009 Leggi tutto
Mar 27, 2024 71

Rettifica decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 - 27.03.2024

Rettifica decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 - 27.03.2024 ID 21584 | 27.03.2024 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del… Leggi tutto
Mar 25, 2024 75

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 ID 21569 | 25.03.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione per i rifiuti accidentalmente pescati GU L 2024/917… Leggi tutto
Decreto 5 marzo 2024   Immersione subaquea a carattere scientifico e protezione ambiente marino
Mar 20, 2024 85

Decreto 5 marzo 2024

Decreto 5 marzo 2024 / Immersione subaquea a carattere scientifico e protezione ambiente marino ID 21543 | 20.03.2024 Decreto 5 marzo 2024 Linee guida operative cui si conformano le attivita' tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea… Leggi tutto
Direttiva PdCM 8 luglio 2014   Indirizzi protezione civile grandi dighe
Mar 17, 2024 90

Direttiva 8 luglio 2014

Direttiva PdCM 8 luglio 2014 / Indirizzi protezione civile grandi dighe ID 21526 | 17.03.2024 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. [GU n. 256 del… Leggi tutto

Più letti Ambiente