Raccomandazione (UE) 2024/1343
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Raccomandazione (UE) 2024/1343
ID 21894 | 21.05.2024
Raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione del 13 maggio 2024 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) Le energie rinnovabili sono al centro della transizione verso l’energia pulita necessaria per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, garantire l’accessibilità economica dell’energia e ridurre la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili e dalle importazioni energetiche. Sono anche fonte di crescita e occupazione e contribuiscono alla leadership tecnologica e industriale dell’Unione, rafforzandone l’autonomia strategica e rendendo più resiliente l’economia unionale. L’accelerazione della diffusione delle rinnovabili renderà l’Unione meno dipendente dai combustibili fossili, che sono per lo più importati.
(2) Un rapido incremento della quota di energie rinnovabili è fondamentale anche per affrontare il problema dei prezzi elevati e volatili dell’energia. Le energie rinnovabili hanno costi fissi minori rispetto al passato e costi variabili quasi inesistenti e, di conseguenza, l’energia elettrica rinnovabile vanta costi più stabili e contenuti rispetto ai combustibili fossili.
(3) Durante la crisi energetica la diffusione accelerata delle energie rinnovabili ha dato prova di poter ridurre i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione, in particolare per quanto riguarda il gas e l’energia elettrica, e ha contribuito a far scendere i prezzi dell’energia a beneficio dei cittadini e delle imprese dell’Unione. Sul fronte della sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione, dal 2022 si registra un generale miglioramento. Ciononostante permangono rischi significativi ed è necessaria un’ulteriore accelerazione della diffusione delle rinnovabili affinché l’Unione consegua gli obiettivi del piano REPowerEU.
(4) La costruzione e l’esercizio di progetti di energia rinnovabile sono di norma soggetti ad autorizzazioni e permessi amministrativi in tutti gli Stati membri. Le procedure autorizzative sono finalizzate a garantire la sostenibilità e la sicurezza di tali progetti. Tuttavia la complessità, la varietà e la durata spesso eccessiva di tali procedure costituiscono un ostacolo rilevante alla rapida e necessaria diffusione delle energie rinnovabili e alla realizzazione di un sistema energetico dell’Unione più accessibile dal punto di vista economico, sicuro e sostenibile.
(5) Le lungaggini amministrative nell’iter di rilascio delle autorizzazioni compromettono il raggiungimento nei tempi previsti degli obiettivi in materia di energia e clima e aumentano i costi dei progetti necessari a conseguirli. I ritardi potrebbero anche frenare l’innovazione dinamica, portando all’installazione di impianti di energia rinnovabile meno efficienti.
(6) Muovendo dall’esperienza maturata con l’applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ha affrontato i problemi di cui sopra introducendo requisiti più rigorosi per l’organizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni agli sviluppatori di progetti di energia rinnovabile. La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha modificato la direttiva (UE) 2018/2001, ha rafforzato ulteriormente detti requisiti. Il pieno e rapido recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 da parte di tutti gli Stati membri contribuirà in modo significativo a snellire le procedure amministrative ed è pertanto una questione della massima priorità e urgenza. In aggiunta alle modifiche strutturali apportate dalla direttiva (UE) 2023/2413, il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio ha introdotto altre misure temporanee, urgenti e mirate incentrate su tecnologie e tipi di progetti specifici. L’applicazione di alcune di queste misure è stata temporaneamente prorogata dal regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio, che ha anche introdotto nuove misure. Stando ai dati disponibili, dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2577 diversi Stati membri hanno registrato aumenti a due cifre del volume di autorizzazioni rilasciate per l’energia eolica onshore e un netto incremento della diffusione dell’energia solare.
(7) La Commissione sostiene gli Stati membri attraverso diversi canali di scambio di buone pratiche volte ad accelerare le procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati nonché attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, che mette a disposizione competenze tecniche su misura per progettare e attuare riforme, comprese quelle che razionalizzano il quadro delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile. A titolo di esempio, il sostegno tecnico fornito nell’ambito dell’iniziativa faro del 2023 «Accelerare le autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile» comprende il potenziamento della capacità amministrativa, l’armonizzazione dei quadri legislativi e la condivisione di migliori pratiche.
(8) Sebbene sia generalmente a favore di una maggiore diffusione delle energie rinnovabili, l’opinione pubblica potrebbe nutrire riserve nei confronti dei singoli progetti, il che rischia di ostacolarne la realizzazione. Per scongiurare questa evenienza, le esigenze e le prospettive di cittadini, autorità locali e parti interessate della società dovrebbero essere prese in considerazione in tutte le fasi di sviluppo dei progetti di energia rinnovabile, dall’elaborazione delle politiche alla pianificazione territoriale e all’iter progettuale, fino alla realizzazione e all’entrata in esercizio dei progetti. Analogamente dovrebbero essere incoraggiate le buone pratiche che garantiscono un’equa ripartizione tra la popolazione locale degli impatti e dei benefici derivanti dagli impianti, in linea con la raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica.
(9) Quasi tutti gli ostacoli al rilascio di autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e le infrastrutture correlate, nonché le buone pratiche per superarli, sono stati individuati a livello degli Stati membri.
(10) La presente raccomandazione risponde alle preoccupazioni esposte in precedenza, invitando a trovare soluzioni nell’ambito del quadro giuridico esistente. Essa lascia impregiudicato il diritto dell’Unione, in particolare nei settori dell’energia e dell’ambiente e in quello dell’accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali e dell’accesso alla giustizia in materia ambientale, cui si applica la convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»).
(11) Data l’urgenza di accelerare la diffusione dei progetti di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero iniziare quanto prima a individuare zone terrestri e marine adatte e a preparare piani per le zone particolarmente idonee («zone di accelerazione per le energie rinnovabili»), conformemente agli articoli 15 ter e 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001. Orientamenti specifici sulla designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili sono pubblicati insieme alla presente raccomandazione nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2024) 333.
(12) La pianificazione dello spazio marittimo è uno strumento fondamentale per individuare aree future per la produzione di energia da fonti rinnovabili e facilitare l’uso polivalente dello spazio marittimo, compresa la conservazione e la protezione dell’ambiente marino. La direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio imponeva agli Stati membri di adottare i piani nazionali di gestione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021. La Commissione incoraggia tutti gli Stati membri che hanno fissato obiettivi nazionali per l’eolico offshore nel proprio piano nazionale per l’energia e il clima a individuare e assegnare fin da subito lo spazio marittimo necessario e a integrarlo nel piano di gestione dello spazio marittimo.
(13) Gli ostacoli inerenti alle procedure autorizzative potrebbero anche incidere sulla futura diffusione di tecnologie innovative di decarbonizzazione necessarie per conseguire la neutralità climatica. La creazione di spazi di sperimentazione normativa – ossia la sperimentazione, in condizioni reali, di tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi non pienamente conformi al quadro giuridico e normativo esistente – potrebbe sostenere le innovazioni e facilitare il successivo adeguamento del contesto normativo in modo tale da incorporarle. Garantire che gli enti locali e regionali coinvolti nelle valutazioni ambientali e nelle procedure autorizzative dispongano di un organico sufficiente e adeguato e affrontare le carenze di manodopera e di competenze sono altri due presupposti fondamentali per accelerare lo sviluppo dei progetti e la diffusione dell’energia da fonti rinnovabili.
(14) Insieme alla presente raccomandazione, la Commissione mette a disposizione digitalmente serie di dati consolidate su un’ampia gamma di fattori energetici e ambientali pertinenti attraverso il laboratorio di geografia dell’energia e dell’industria (Energy and Industry Geography Lab – EIGL), nell’intento di aiutare gli Stati membri a individuare zone di accelerazione per la rapida realizzazione di nuovi progetti di energia rinnovabile.
(15) Per rispondere alla necessità di accelerare lo sviluppo delle reti necessarie a integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico ed evitare così ulteriori ritardi nella loro diffusione, il 28 novembre 2023 la Commissione ha presentato un piano d’azione (17) volto a garantire una maggiore efficacia di funzionamento e un’espansione più rapida e capillare delle reti elettriche nell’Unione.
(16) Diverse azioni di questo piano vertono sull’accelerazione della realizzazione delle reti attraverso il rilascio più rapido delle autorizzazioni, la pianificazione e la prevedibilità a lungo termine e su un maggior coinvolgimento dei portatori di interessi, a integrazione delle disposizioni relative all’accelerazione delle energie rinnovabili.
(17) Il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che ai progetti di interesse comune e ai progetti di interesse reciproco sia attribuito lo status di massima importanza possibile a livello nazionale, se detto status è previsto dal diritto nazionale, e che siano adeguatamente trattati nel corso dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni. Tutte le procedure per la soluzione delle controversie, i contenziosi, gli appelli e i ricorsi giurisdizionali in relazione ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi nazionali, compresi la mediazione e l’arbitrato, laddove esistano nel diritto nazionale, sono considerati urgenti nella misura consentita dall’ordinamento nazionale.
(18) La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione del 18 maggio 2022 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
DEFINIZIONI
1. Ai fini della presente raccomandazione, per «progetti di energia rinnovabile» dovrebbero intendersi gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche sotto forma di idrogeno rinnovabile, e le opere necessarie per la loro connessione alla rete e per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per «infrastrutture correlate» ai sensi della presente raccomandazione dovrebbero intendersi le reti destinate all’energia elettrica, al gas e al calore o gli impianti di stoccaggio necessari a integrare l’energia rinnovabile nel sistema energetico.
PROCEDURE PIÙ VELOCI E PIÙ BREVI
2. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la pianificazione, la costruzione e l’esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati possano beneficiare della più favorevole tra le procedure nazionali di pianificazione e rilascio delle autorizzazioni. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i progetti di sviluppo della rete godano dello status di massima importanza possibile a livello nazionale, se detto status è previsto dal diritto nazionale, con tutti i vantaggi che ne derivano nei procedimenti amministrativi o giudiziari.
3. Fatti salvi i termini per le autorizzazioni di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, gli Stati membri dovrebbero stabilire termini chiaramente definiti e quanto più brevi possibili per tutte le fasi necessarie per autorizzare la costruzione e l’esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati, specificando i casi in cui tali termini possono essere prorogati e in quali circostanze. Gli Stati membri dovrebbero stabilire termini massimi vincolanti per tutte le fasi pertinenti della procedura di valutazione dell’impatto ambientale al fine di garantire il rispetto dei termini definiti nella direttiva (UE) 2018/2001.
4. Gli Stati membri dovrebbero stabilire calendari e norme procedurali specifiche al fine di garantire l’efficienza dei procedimenti giurisdizionali relativi all’accesso alla giustizia per i progetti di energia rinnovabile e i progetti infrastrutturali correlati.
5. Gli Stati membri dovrebbero creare una procedura unica di domanda per l’intero iter amministrativo di richiesta e rilascio dell’autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile. Se sono necessarie autorizzazioni diverse, anche per progetti di connessione di rete interrelati, si dovrebbero privilegiare le domande simultanee rispetto alle domande in sequenza.
6. Per favorire l’adozione di tecnologie innovative gli Stati membri dovrebbero consentire ai richiedenti di aggiornare le specifiche tecnologiche dei loro progetti nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di autorizzazione e la costruzione dei progetti.
7. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti da 2 a 6, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 2 degli orientamenti che figurano nel documento di lavoro dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione.
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE COMUNITÀ
8. Gli Stati membri dovrebbero applicare procedure autorizzative semplificate per le energie rinnovabili su piccola scala e gli autoconsumatori di energia rinnovabile, anche rendendo meno stringenti i requisiti in materia di consenso per l’installazione di energie rinnovabili nei condomini (ad esempio con maggioranze ridotte) o evitandoli del tutto. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i consumatori disposti a partecipare all’autoconsumo di energia rinnovabile possano accedere alle informazioni riguardanti le procedure autorizzative e i requisiti in materia di consenso.
9. Gli Stati membri dovrebbero stimolare la partecipazione dei cittadini, comprese le famiglie a basso e medio reddito, e delle comunità energetiche alla pianificazione, allo sviluppo, alla costruzione e all’esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati, nonché adottare misure per incoraggiare il trasferimento dei benefici della transizione energetica alle comunità locali, anche attraverso la partecipazione a comunità energetiche o ad altre strutture di comproprietà. A tale riguardo gli Stati membri sono incoraggiati ad aderire ai pilastri del «patto di coinvolgimento per garantire un coinvolgimento tempestivo, regolare e significativo dei portatori di interessi nello sviluppo delle reti» annunciato nella comunicazione della Commissione sul piano d’azione dell’UE per le infrastrutture di rete e a rafforzare le attuali pratiche di coinvolgimento del pubblico per assicurare un processo regolare che valorizzi la fiducia e la partecipazione allo sviluppo delle reti e attenui l’impatto sulle comunità e sulla natura, anche attraverso la condivisione e la distribuzione dei benefici.
10. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’organizzazione tempestiva e periodica di audizioni pubbliche o altre opportunità di coinvolgimento dei portatori di interessi durante il processo di progettazione e pianificazione, quando queste possono ancora influire sull’ubicazione, sul tracciato o sulla tecnologia delle opere di rete. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le audizioni pubbliche e le altre iniziative di coinvolgimento dei portatori di interessi siano inclusive e accessibili, consentano al pubblico di interagire in tempo utile con i promotori dei progetti e i responsabili politici e incoraggino la partecipazione attiva a ogni fase di sviluppo, costruzione ed esercizio dei progetti.
11. Nel caso delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini gli Stati membri dovrebbero applicare procedure autorizzative semplificate e requisiti di autorizzazione proporzionati, anche per la connessione alla rete degli impianti di proprietà di tali comunità, e ridurre al minimo le procedure e i requisiti inerenti alle licenze di produzione, come pure i permessi d’esercizio o le certificazioni analoghe, garantendo nel contempo il rispetto del diritto dell’UE.
12. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti da 8 a 11, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 5, lettera c), e nella sezione 6, lettera a), degli orientamenti che figurano documento di lavoro dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione.
MIGLIORARE IL COORDINAMENTO INTERNO
13. Gli Stati membri dovrebbero assicurare un coordinamento efficace delle autorità competenti a livello nazionale, regionale e comunale per quanto riguarda i rispettivi ruoli e responsabilità, nonché razionalizzare la legislazione, la regolamentazione e le procedure applicabili all’autorizzazione dei progetti di energia rinnovabile e delle infrastrutture correlate.
14. Gli Stati membri dovrebbero designare i punti di contatto unici per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e per i progetti di interesse comune e di interesse reciproco, come previsto rispettivamente dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal regolamento (UE) 2022/869, in modo da limitare il numero di autorità coinvolte allo stretto necessario. Gli Stati membri dovrebbero massimizzare l’efficienza, tenendo conto dei vantaggi derivanti dal concentrare competenze tecnologiche, ambientali e giuridiche.
15. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i punti di contatto unici fungano da Mediatore fra gli sviluppatori dei progetti e le altre autorità competenti onde garantire tanto l’interpretazione uniforme delle norme in materia di rilascio delle autorizzazioni quanto lo sviluppo delle capacità di tutte le autorità coinvolte.
16. Gli Stati membri dovrebbero incentivare i punti di contatto unici e le altre autorità competenti ad avviare, subito dopo l’inizio della procedura autorizzativa, scambi in merito alle esigenze e ai potenziali rischi legati all’autorizzazione dei progetti.
17. Gli Stati membri dovrebbero introdurre norme sulle conseguenze di eventuali ritardi o omissioni delle autorità amministrative, ad esempio prevedendo la tacita approvazione delle fasi intermedie in assenza di una risposta esplicita della o delle autorità competenti entro i termini stabiliti, anche al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e con le necessarie misure di salvaguardia.
18. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti da 13 a 17, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 3 degli orientamenti che figurano nel documento dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione.
PROCEDURE CHIARE, TRASPARENTI E DIGITALIZZATE
19. All’inizio della procedura autorizzativa dei progetti di energia rinnovabile e delle infrastrutture correlate gli Stati membri dovrebbero comunicare ai richiedenti informazioni chiare, complete e trasparenti su tutti gli obblighi e le fasi procedurali, comprese le procedure di reclamo.
20. Gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure autorizzative totalmente digitali e sistemi di comunicazione elettronica quanto prima e comunque entro il 21 novembre 2025 a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Nel farlo essi dovrebbero avvalersi di strumenti digitali per monitorare e far rispettare i termini stabiliti e informare i richiedenti dello stato della loro domanda. Il manuale delle procedure online da mettere a disposizione degli sviluppatori di progetti a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, anche attraverso il portale YourEurope, dovrebbe includere una chiara descrizione sequenziale delle fasi e dei termini vincolanti per ciascuna fase della procedura autorizzativa con l’indicazione della durata massima di ciascuna proroga, oltre a modelli per le domande, studi e dati ambientali nonché informazioni sulle opzioni di partecipazione del pubblico e sugli oneri amministrativi.
21. Gli Stati membri dovrebbero sondare la possibilità di utilizzare meglio le nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e i dati geospaziali, per individuare i casi in cui è possibile velocizzare e automatizzare il trattamento delle informazioni e sostituire la comunicazione da parte dei promotori dei progetti con dati ottenuti con altri mezzi, riducendo così l’onere per i promotori stessi e accelerando la procedura autorizzativa.
22. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i progetti di rilevanza transfrontaliera siano trattati a livello nazionale, coinvolgendo le autorità locali interessate a seconda dei casi.
23. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati intrattengano discussioni bilaterali con gli sviluppatori e, se del caso, con le autorità locali già nelle fasi iniziali del processo di pianificazione al fine di valutare le esigenze in termini di autorizzazione del progetto e consultazione pubblica, unitamente alle misure di mitigazione necessarie per ridurre al minimo l’impatto ambientale, giungendo, se possibile, all’elaborazione di un calendario esaustivo per le autorizzazioni.
24. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti da 19 a 23, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 3 degli orientamenti che figurano nel documento dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione.
RISORSE UMANE E COMPETENZE SUFFICIENTI
25. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni e le autorità incaricate della valutazione ambientale dispongano di un organico sufficiente e adeguato, in possesso delle giuste competenze e qualifiche. A tal fine gli Stati membri dovrebbero valutare l’opportunità di istituire, in stretta cooperazione con le parti sociali dei settori interessati, centri nazionali di eccellenza per la formazione tematica e piattaforme di scambio tra le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni.
26. Gli Stati membri dovrebbero garantire un finanziamento sufficiente e adeguato delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e sfruttare le opportunità di finanziamento unionale e nazionale disponibili per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione, in particolare a livello regionale e locale; dovrebbero altresì cooperare con i partenariati su vasta scala per le competenze istituiti nell’ambito del patto per le competenze negli ecosistemi delle energie rinnovabili onshore e offshore allo scopo di colmare le lacune nelle competenze del personale addetto al rilascio delle autorizzazioni e alle valutazioni ambientali.
27. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti 25 e 26, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 4 degli orientamenti che figurano nel documento dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione.
INDIVIDUARE E PIANIFICARE MEGLIO I SITI DEI PROGETTI
28. Ai fini degli obblighi di mappatura di cui agli articoli 15 ter e 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri dovrebbero eliminare rapidamente gli ostacoli normativi, individuare le lacune nei dati e garantire il coinvolgimento tempestivo dei portatori di interessi pertinenti per agevolare la raccolta di dati ambientali e incrementare il sostegno pubblico. A questo scopo gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare le serie di dati aggiornate messe a disposizione dal laboratorio di geografia dell’energia e dell’industria (Energy and Industry Geography Lab – EIGL) e dal sistema di informazioni geografiche per il fotovoltaico (Photovoltaic Geographical Information System - PVGIS), integrandole con le serie di dati disponibili a livello nazionale o regionale.
29. Gli Stati membri dovrebbero limitare al minimo necessario le zone di esclusione in cui non può essere sviluppata l’energia rinnovabile («zone di esclusione»). Essi dovrebbero fornire informazioni chiare e trasparenti, corredate di una giustificazione motivata, sulle restrizioni dovute alla distanza dagli abitati e dalle zone dell’aeronautica militare o civile. Le restrizioni dovrebbero essere basate su dati concreti e concepite in modo da rispondere allo scopo perseguito massimizzando la disponibilità di spazio per lo sviluppo dei progetti di energia rinnovabile, tenuto conto degli altri vincoli di pianificazione territoriale.
30. Gli Stati membri dovrebbero razionalizzare gli obblighi di valutazione ambientale per i progetti di energia rinnovabile e le infrastrutture correlate. A tal fine essi dovrebbero attenersi agli orientamenti tecnici disponibili su come conciliare la diffusione delle energie rinnovabili e delle relative reti con la legislazione ambientale dell’Unione. Per migliorare la qualità del processo di valutazione dell’impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero rendere obbligatoria la definizione del campo d’applicazione («scoping») anche per i progetti infrastrutturali correlati. Gli Stati membri dovrebbero applicare procedure comuni o coordinate per tutte le valutazioni pertinenti derivanti dal diritto ambientale dell’Unione.
31. Gli Stati membri dovrebbero agevolare la condivisione dei dati emersi dalle valutazioni ambientali passate e dal monitoraggio degli impatti ambientali dell’energia da fonti rinnovabili e dei progetti infrastrutturali correlati, anche digitalizzando tali dati e raccogliendoli in un portale accessibile al pubblico. Gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi volti a colmare le lacune nelle conoscenze relative alla distribuzione e alle condizioni degli habitat protetti nonché alla distribuzione e ai percorsi migratori delle specie, soprattutto nell’ambiente marino, e provvedere affinché i dati ottenuti dal monitoraggio siano messi rapidamente a disposizione del pubblico, in particolare dei promotori dei progetti.
32. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la partecipazione del pubblico alla definizione dei piani territoriali sin dalle prime fasi, promuovendo l’uso polivalente dei siti e garantendo trasparenza su dove e come possono essere costruiti o installati i progetti di energia rinnovabile e le infrastrutture correlate, compresi gli impianti su piccola scala a livello comunale. Gli Stati membri dovrebbero perseguire una pianificazione a lungo termine, coordinata e preventiva delle reti, dello stoccaggio e delle capacità di produzione di energia rinnovabile a tutti i livelli, anche nel contesto della cooperazione regionale.
33. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti da 28 a 32, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 5 degli orientamenti che figurano nel documento dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione.
CONNESSIONE PIÙ AGEVOLE ALLA RETE E USO EFFICIENTE DELLE RETI
34. Gli Stati membri dovrebbero attuare una pianificazione a lungo termine della rete e investimenti ex ante coerenti con l’espansione prevista delle capacità di produzione di energia rinnovabile, tenendo conto della domanda futura e dell’obiettivo della neutralità climatica.
35. Gli Stati membri dovrebbero stabilire procedure semplificate per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, anche chiarendo le restrizioni applicabili all’uso del suolo e le distanze obbligatorie e formulando orientamenti sulla distinzione tra revisione della potenza e nuovi progetti nell’assetto nazionale.
36. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di sistemi:
i) elaborino piani di sviluppo della rete che integrino adeguatamente le esigenze in termine di rinnovabili ed elettrificazione;
ii) applichino una procedura digitale trasparente per la presentazione delle domande di connessione alla rete;
iii) forniscano informazioni sulle capacità di rete disponibili;
iv) ottimizzino l’uso della capacità di rete permettendo che se ne servano centrali elettriche che combinano più tecnologie complementari.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i gestori dei sistemi di distribuzione intraprendano tali azioni, qualora non lo abbiano già fatto.
37. Una volta adottata, gli Stati membri dovrebbero recepire rapidamente nell’ordinamento nazionale la rifusione della direttiva sui mercati del gas al fine di garantire la certezza del diritto per la riconversione all’idrogeno dei gasdotti adibiti al gas naturale, indicando chiaramente quali nuove autorizzazioni potrebbero essere necessarie e consentendo il cosiddetto «grandfathering» delle autorizzazioni attuali.
38. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti da 34 a 37, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 6 degli orientamenti che figurano nel documento dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione.
PROGETTI INNOVATIVI
39. Gli Stati membri sono incoraggiati a porre in essere spazi di sperimentazione normativa per concedere a tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi esenzioni mirate dal quadro legislativo o regolamentare nazionale, regionale o locale, al fine di agevolare l’autorizzazione e sostenere così la diffusione delle energie rinnovabili, delle relative reti, dello stoccaggio e di altre tecnologie di decarbonizzazione e la loro integrazione nel sistema, ma anche di agevolare l’autorizzazione di siti di prova per nuove tecnologie.
MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E RIESAME
40. Gli Stati membri dovrebbero istituire un punto di contatto per gli sviluppatori di progetti e per la Commissione, incaricato di monitorare regolarmente le principali strozzature nel processo autorizzativo e di affrontare i problemi incontrati dagli sviluppatori dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati. Gli Stati membri dovrebbero continuare a monitorare gli impatti occupazionali, sociali e distributivi dello sviluppo e della diffusione delle energie rinnovabili, in linea con la raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica.
41. Gli Stati membri dovrebbero sottoporre ad audit le proprie procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile e alle infrastrutture correlate, mappare i processi e le autorità coinvolte ed effettuare valutazioni periodiche al fine di individuare e attuare misure tese ad accelerare tali procedure.
42. Gli Stati membri sono incoraggiati a comunicare alla Commissione, in particolare nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima che sono tenuti a presentare a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, tutte le informazioni dettagliate disponibili sulle misure nazionali adottate nel contesto della presente raccomandazione.
43. La Commissione, tenuto conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, esaminerà l’attuazione della presente raccomandazione in sede di valutazione della necessità di misure supplementari per coadiuvare gli Stati membri nell’attuazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni stabilite della direttiva (UE) 2018/2001, anche attraverso lo sviluppo di indicatori chiave di prestazione indicativi, obbligo cui deve adempiere entro il 21 novembre 2025 a norma della predetta direttiva.
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