Sicurezza: relazione stato disposizioni TUS 2017 da UIL
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Sicurezza: relazione stato delle disposizioni TUS 2017 da UIL
Relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo (Art. 6, Comma 8, lett. 3), del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Il giorno 10 gennaio 2017 alle ore 10:30 presso il Ministero del Lavoro è stata convocata la Commissione Consultiva Permanente con al Punto 2 dell’Ordine del Giorno “l’approvazione della Relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo (Art. 6, Comma 8, lett. 3), del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)”.
DISPOSIZIONI IN CORSO
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- Con riguardo all’art. 3, comma 2, del d. lgs n. 81/2008, in ordine alla predisposizione di norme dirette ad individuare le particolari esigenze, rispetto alla applicazione della disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, di determinati settori e attività deve essere ancora approvato definitivamente lo schema di Decreto Interministeriale, su proposta del Ministero dell’Interno (Polizia di Stato e Volontari), recante il “Provvedimento di regolamentazione per l’applicazione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell’ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Attualmente si è in attesa dello schema definitivo del Decreto, predisposto a cura della Amministrazione di prevalente competenza;
- è stato predisposto lo schema di Decreto Interministeriale relativo al “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” - ai sensi dell’art. 232 del D.lgs. n. 81/2008 – e inviato dallo scrivente Ministero per l’acquisizione del parere del Ministero della Salute (concertante) e del Ministero dello sviluppo economico (che deve essere “sentito”). Il Ministero della Salute ha sollevato obiezioni sulla definizione del rischio irrilevante per la salute e, pertanto, si attende la ricostituzione del Comitato valori limite per l’elaborazione di una nuova definizione;
- è stato predisposto lo schema di Decreto Interministeriale relativo all’inserimento della lavorazione “sabbiature a secco con materiali contenenti silice libera cristallina in ambienti di lavoro confinati” nell’allegato XL, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, - con le procedure previste dall’art. 232, comma 2, del d.lgs. n.81/2008 – e inviato in data 14 dicembre 2012 per l’acquisizione del parere del Ministero della Salute (concertante) e del Ministero dello sviluppo economico (che deve essere “sentito”); a seguito di un’osservazione del Ministero della Salute si è resa necessaria una modifica della disposizione relativa all’ambiente fisico in cui è destinato ad operare il divieto di lavorazione di cui trattasi. Tale modifica è in corso di verifica;
- Su proposta del Ministero della Giustizia, lo schema di Decreto Interministeriale “Provvedimento di regolamentazione per la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell’amministrazione della Giustizia” è stato trasmesso alle Amministrazioni competenti, le quali si sono scambiate le rispettive osservazioni. Il concerto è stato reso da parte del Ministero del Lavoro per cui si è attesa dell’emanazione del Decreto;
- È stato pubblicato, in G.U. n. 192 del 18 agosto 2016, il D. Lgs. 1 agosto 2016, n. 159, recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”. L’intervento normativo persegue l’obiettivo, nel breve e medio periodo, di migliorare le condizioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi dovuti all’esposizione agli agenti fisici, e precisamente ai campi elettromagnetici presenti sul luogo di lavoro. Ciò anche al fine di rendere la legislazione italiana in materia aderente alle ultime innovazioni normative recepite sia a livello europeo che a livello internazionale.
Il decreto legislativo n. 159/2016, contiene modifiche al D. lgs. n. 81/2008, in particolare al Capo IV del Titolo VIII.
Destinatari del provvedimento sono tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati ed i relativi dipendenti. I settori e le attività principalmente interessati sono il settore industriale (saldatura, incollaggio, energia elettrica, ecc.), sanitario, delle telecomunicazioni e ferroviario. Il decreto è entrato in vigore il 2 settembre 2016.
ALTRE DISPOSIZIONI IN FASE DI CONCLUSIONE
Di seguito sono riportate “Altre Disposizioni in fase di conclusione”. Anche su queste, poiché incidono in maniera importante sulla salute e sicurezza dei lavoratori, chiediamo siano al più presto discusse all’interno della Commissione Consultiva per poter, come Commissione nel complesso e come Componenti singoli della Commissione, esprimere un giudizio e commenti.
- E’ stato predisposto lo schema di Decreto Interministeriale, ex art. 3, comma 13-ter, del d. lgs. n. 81/2008 al fine di “Definire, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali […]”.Tale Decreto sarà corredato da una serie di supporti alla valutazione dei rischi semplificata, attualmente in fase di validazione da parte di un apposito gruppo tecnico, coordinato dalla scrivente Direzione Generale, costituito da un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole, da rappresentanti dell’INAIL e del coordinamento tecnico delle regioni;
- E’ stata, inoltre, predisposta, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d. lgs. n. 81/2008 così come modificato dall’art. 32 del decreto del fare, la bozza di d.P.R. recante il “Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nel settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”. Tale decreto è, attualmente, in fase di definizione unitamente all’INAIL cui è stato affidato il compito di accertare la sussistenza in capo alle aziende partecipanti agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica del requisito preferenziale previsto dal suddetto decreto.
- Sempre in attuazione del decreto del fare è stato predisposto lo schema di decreto, ex art. 29, comma 6-ter , del d. lgs. n. 81/2008, al fine di procedere all’“Individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il Decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo”. Tale Decreto sarà corredato da una serie di supporti alla valutazione dei rischi semplificata, attualmente in fase di elaborazione da parte di un apposito gruppo tecnico, coordinato dalla scrivente Direzione Generale, costituito da rappresentanti dell’INAIL e del coordinamento tecnico delle regioni;
Art. 11 del d.lgs. n. 81/2008
Prevede lo stanziamento di fondi per le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, da ripartire sui tre assi individuati dalla norma:
- a) progetti di investimento in materia di salute e sicurezza per le piccole, medie e micro imprese;
- b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese;
- c) finanziamento di attività di istituti scolastici, universitari e di formazione professionale dirette a inserire nei rispettivi programmi il tema della salute e sicurezza sul lavoro.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha provveduto al trasferimento dei Fondi in favore della Regione Marche, per un importo pari ad € 395.000,00, per la realizzazione del piano di formazione previsto dal Decreto Interministeriale 22 dicembre 2010, sui fondi di competenza del medesimo esercizio finanziario.
Fonte: UIL - 16 gennaio 2017 Prot. 187/2017
Osservatorio Olympus - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
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