Decreto MIT n. 25 del 21.02.2018
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Istituzione dell’elenco nazionale degli impianti di riciclaggio delle navi
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Con il Decreto Ministeriale numero 25 del 21 febbraio 2018 viene istituito l’elenco nazionale degli impianti di riciclaggio delle navi.
Art. 1 Istituzione elenco nazionale
1. E' istituito, presso la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d' acqua interne, l' elenco degli impianti di riciclaggio secondo lo schema allegato al presente decreto.
2. L'elenco nazionale e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed è comunicato alla Commissione europea.
Art. 2 iscrizioni
1. Sono iscritti nell'elenco i cantieri autorizzati a svolgere l'attività di riciclaggio delle navi, rilasciata ai sensi dell' art. 4 del decreto ministeriale 12 ottobre 2017.
2. L' autorizzazione ha durata di cinque anni ed è rinnovabile previa domanda da presentarsi all'autorità competente almeno 6 mesi prima della scadenza.
3. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne revoca l'autorizzazione rilasciata nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 13 del regolamento europeo o di cancellazione del cantiere navale dall'albo dei demolitori.
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Riciclaggio delle navi (Ship recycling)
Nel corso degli ultimi anni si è largamente affermata la pratica dello smantellamento e del riciclaggio dei materiali di costruzione delle navi a fine vita. Tale attività si svolge essenzialmente presso alcune nazioni del sud-est asiatico, in siti carenti delle norme di sicurezza e di salvaguardia della salute umana ed ambientale. Tra le principali cause di tale pratica vi sono:
- l’aumento del prezzo dell’acciaio, del rame e dei metalli provenienti da rottamazione;
- il bassissimo costo e la vasta disponibilità della manodopera ivi reclutata;
- la carenza di norme a tutela dell’ambiente e della salute umana.
Tale situazione limita lo sviluppo in quelle aree geografiche di strutture industriali cantieristiche idonee alla corretta demolizione e riciclaggio ecocompatibile delle navi.
Per arginare queste cattive pratiche di riciclaggio, lo “International Maritime Organization” (IMO), in accordo con l’ “International Labour Organization” (I.L.O.), ha stabilito tramite la Convenzione di Hong Kong (HKC) una serie di protocolli, di criteri e di procedure da adottare per la costruzione, la demolizione ed il riciclaggio ecocompatibile in sicurezza delle navi.
Tale Convenzione, pur sottoscritta nel 2009, entrerà in vigore solamente dopo la ratifica di almeno 15 Stati Membri con tonnellaggio commerciale complessivo di almeno il 40% del totale mondiale, in aggiunta a precise percentuali, in TSL, di naviglio demolito.
Al fine di dare nuova spinta alla Convenzione, nel marzo del 2012, la Commissione Europea ha proposto la redazione e l’approvazione di un Regolamento Europeo sul Riciclaggio Ecocompatibile delle Navi Europee per conseguire i seguenti principali obiettivi:
- evitare il posticipo “sine die”, a livello europeo, per l’applicazione dei requisiti della Convenzione IMO di Hong Kong, accelerandone di fatto l’entrata in vigore a livello mondiale.
- superare, relativamente alle navi in dismissione, il regolamento (UE) n. 1257/2013 , che recepisce la convenzione di Basilea, la quale vieta la spedizione/esportazione di rifiuti pericolosi o tossico-nocivi verso paesi al di fuori dell’OCSE/OECD.
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Autorizzazione impianto di riciclaggio delle navi
1. L’autorità competente, acquisito il parere del Ministero per i profili di competenza, rilascia ai cantieri navali iscritti nell’albo dei demolitori l’autorizzazione a svolgere l’attività di riciclaggio delle navi, ai sensi dell’art. 14 del regolamento.
Articolo 14 regolamento (UE) n. 1257/2013 Autorizzazione di impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro
1. Fatte salve altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, le autorità competenti autorizzano gli impianti di riciclaggio situati nel loro territorio che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13 a procedere al riciclaggio delle navi. Tale autorizzazione
può essere accordata ai rispettivi impianti di riciclaggio delle navi per un periodo massimo di cinque anni e rinnovata di conseguenza.
A condizione che i requisiti del presente regolamento siano rispettati, l’autorizzazione rilasciata a norma di altre pertinenti disposizioni del diritto nazionale o dell’Unione può essere combinata con l’autorizzazione a norma del presente articolo in un’unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una duplicazione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi o dall’impresa di riciclaggio delle navi o dall’autorità competente.
In tali casi, l’autorizzazione può essere prorogata conformemente al regime di autorizzazione di cui al primo comma, per un periodo massimo di cinque anni.
2. Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essi autorizzati conformemente al paragrafo 1.
3. L’elenco di cui al paragrafo 2 è comunicato alla Commissione senza indugio ed entro il 31 marzo 2015.
4. Qualora un impianto di riciclaggio delle navi non soddisfi più i requisiti stabiliti all’articolo 13, lo Stato membro in cui è situato tale impianto di riciclaggio delle navi sospende o revoca l’autorizzazione ad esso concessa o chiede all’impresa di riciclaggio
delle navi interessata di intraprendere azioni correttive e ne informa senza indugio la Commissione.
5. Se un impianto di riciclaggio delle navi è stato autorizzato conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro interessato ne informa senza indugio la Commissione.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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