Circolare n. 7 del 28 luglio 2022 / Trasporto combinato transfrontaliero e cabotaggio di rifiuti
Albo nazionale gestori ambientali
Trasporto combinato transfrontaliero e cabotaggio di rifiuti
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Oggetto: Iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto
Sono pervenute al Comitato nazionale richieste di chiarimento dalle Sezioni regionali e da alcune associazioni di categoria economica in ordine all’iscrizione all’Albo in talune fattispecie di trasporto di rifiuti. Il Comitato nazionale ha ritenuto di diramare i seguenti chiarimenti.
1. Cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano
E’ stato chiesto di specificare in quale categoria di cui al DM 120/2014 debba iscriversi l’impresa estera che effettui trasporto di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano.
Sul punto l’articolo 2, punto n. 6) del reg. (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 definisce trasporti di cabotaggio i “trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento”; detti trasporti sono disciplinati dalle disposizioni del capo III del medesimo regolamento, da ultimo modificato con regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020.
In considerazione del quadro normativo qui richiamato, il Comitato nazionale ha ritenuto di chiarire che nel caso di impresa di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi, stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso di licenza comunitaria, che intenda effettuare trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, questa debba iscriversi all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 5 del D.lgs. 152/2006 nella categoria 1, 4 o 5 in funzione della tipologia di rifiuti trasportata.
In tal caso, l’iscrizione all’Albo nelle suddette categorie è subordinata alla verifica del possesso di licenza comunitaria al trasporto di merci di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009, rilasciata dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore estero, oltre che dei requisiti previsti ai sensi del DM 120/2014.
Considerato altresì che l’attività di cabotaggio di rifiuti in Italia è sottoposta a precise condizioni tecnico-operative previste dalla richiamata normativa, il Comitato nazionale ha ritenuto che sul provvedimento di iscrizione e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali debba essere riportata la seguente indicazione: “Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci”.
Sul punto, il Comitato ha inoltre precisato che i trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano rimangono preclusi alle imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea prive di licenza comunitaria al trasporto merci, stante l’attuale quadro normativo sull’autotrasporto; per le medesime ragioni non è altresì ammissibile l’iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 di un’impresa di autotrasporto stabilita all’estero, per l’esercizio esclusivo di trasporti interni allo Stato italiano di rifiuti.
2. Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano
E’ stato chiesto quale categoria di iscrizione all’Albo sia necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.
Sul punto il Comitato nazionale ha ritenuto di riferirsi alla disciplina di cui alla direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, recepita in Italia con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 febbraio 2001, prot. n. 28T e successive modificazioni.
All’articolo 1 di detto decreto si intende per trasporto combinato “i trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni:
a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d’aria;
b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco”.
Il successivo articolo 4 del menzionato decreto prevede inoltre che “I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, e che possiedono i requisiti per l'accesso alla attività e al mercato per il trasporto di cui all'art. 1, possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera”.
La normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata assimila pertanto, ove ricorrano i presupposti del trasporto combinato, i menzionati tragitti iniziali e/o terminali su strada ai trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo: il Comitato nazionale ha quindi ritenuto che debba iscriversi nella categoria 6 dell’Albo
- l’impresa stabilita in uno Stato appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo
spazio economico europeo, nonché
- l’impresa stabilita in Italia, purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione (licenza comunitaria) e al mercato per il trasporto combinato, che intenda effettuare trasporti di rifiuti sui tragitti stradali, in territorio italiano, ai sensi del richiamato articolo 4 del DM 15 febbraio 2001.
Resta salva la possibilità di avvalersi del disposto dell’art. 8, comma 3 del DM 120/2014 alle condizioni ivi riportate e secondo le indicazioni di cui punto n. 3 della presente circolare.
Inoltre, il Comitato nazionale ha altresì precisato che qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, esso è considerato un trasporto intermodale transfrontaliero; i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si configurano di fatto come trasporti di rifiuti interni allo Stato, e quindi, se gli stessi sono svolti da un’impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio.
Pertanto, in quest’ultimo caso, l’impresa stabilita in uno Stato (diverso dall’Italia) appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo ed in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci di cui al reg. (CE) 1072/2009, deve iscriversi all’Albo nelle catt. 1, 4 o 5 secondo quanto precisato al punto 1 della presente circolare.
3. Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia
Da ultimo sono pervenuti dubbi interpretativi sullo svolgimento dell’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti qualora l’impresa sia iscritta nelle catt. 1, 4 e 5.
Sul punto occorre ricordare il disposto dell’articolo 8, comma 3 del DM 120/2014, che prevede che “Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta”.
Al riguardo, il Comitato nazionale ha precisato che le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti
- alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3,
- purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio)
- nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci.
A riguardo, il Comitato ha ritenuto altresì opportuno richiamare l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1072/2009 che individua le tipologie di trasporto esenti da ogni autorizzazione di trasporto, che possono pertanto essere parimenti svolte alle condizioni indicate al menzionato articolo 8, comma 3 del DM 120/2014.
Il Comitato nazionale ha infine precisato che l’impresa stabilita all’estero, iscritta all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia (ai sensi del punto n. 1 della presente circolare) possa avvalersi del medesimo articolo 8, comma 3 per l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6.
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Fonte: Albo nazionale gestori ambientali
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