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Visite di controllo medico

Visite di controllo medico (fiscali) / Note Rev. 0.0 Maggio 2022

ID 16592 | 16.05.2022 / In allegato documento completo

Le presenti note illustrano la disciplina afferente le visite di controllo medico (fiscali) in caso di assenza dal lavoro per malattia del dipendente (privato e pubblico).

...

Fonti normative

- D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini. (GU n.250 del 12.09.1983)

- D.M. 15 luglio 1986 Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 5, comma 12 e seguenti, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638. (GU n. 170 del 24 luglio 1986)

- D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206 Regolamento recante modalita' per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilita', ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (GU  n.302 del 29.12.2017)

Polo unico per le visite fiscali

Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati, l’Istituto effettua visite mediche sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale.

Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico. I lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19. Quelli pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.

In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS, in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.

I datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’Istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore, in caso di assenza alla visita di controllo, tramite la specifica funzionalità consultabile accedendo al servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”.

Malattia

In caso di assenza dal lavoro per malattia il dipendente (privato e pubblico) è obbligato a rispettare delle fasce orarie, giorni lavorativi e festivi compresi, entro le quali possono essere effettuate, su richiesta del datore di lavoro o d’ufficio da parte dell’Inps, delle visite di controllo medico (VCM) per verificare lo stato della malattia.

La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l’assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell’istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione, tale reperibilità può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l’ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio.

Reperibilità lavoratore durante la malattia o l’infortunio / Fasce orarie

Le fasce di reperibilità sono le seguenti:

lavoratori privati: ore 10-12 e ore 17-19 (D.M. 15 luglio 1986, art. 4);

lavoratori pubblici: ore 9-13 e ore 15-18 (D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206, art. 3).

Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i prestatori di lavoro la cui assenza è riconducibile a una delle seguenti circostanze:

- lavoratori privati:

- - patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;

- - stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%;

- dipendenti pubblici:

- - patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

- - causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

- - stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67% (D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206, art. 3).

Per i lavoratori tossicodipendenti rimane valido l’obbligo di reperibilità durante le fasce orarie, anche presso le Comunità terapeutiche.

INPS - Immagine Assenza per malattia

Visite di Controllo Medico   Immagine 1

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Esclusiva competenza Inail su accertamenti infortunio sul lavoro/malattia professionale

Il Messaggio Inps n. 1399/2018 del 29 marzo dispone l’esclusiva competenza dell’Inail sugli accertamenti medico-legali in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale del lavoratore e l’improcedibilità da parte dell’Inps, su richiesta del datore di lavoro, all’effettuazione di qualsiasi visita fiscale.{

Sanzioni

L’assenza ingiustificata del lavoratore alle visite di controllo da parte del medico fiscale sono così sanzionate

- assenza alla prima visita medica di controllo: perdita del 100% dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia, mentre per il restante periodo l’indennità verrà corrisposta in misura intera;
- assenza a una seconda visita medica di controllo (o prima visita ambulatoriale): perdita del 100% dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia e del 50% fino a conclusione dell’evento morboso (o a nuova visita di controllo a cui il lavoratore si sia sottoposto);
-  assenza a una terza visita medica di controllo: sospensione della prestazione economica di malattia;
- presenza a visita ambulatoriale dopo assenza a visita medica di controllo: perdita del 100% dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia, non oltre comunque il giorno precedente la presentazione all’ambulatorio, se trattasi di prima assenza;
- assenza a visita ambulatoriale dopo assenza giustificata a visita medica di controllo: perdita del 100% dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia se trattasi di prima assenza;
- assenza a visita medica di controllo, seguita da un’ambulatoriale a cui lo stesso si sia presentato e giudicato inidoneo al lavoro, venga predisposta una successiva visita di controllo a cui l’interessato risulti assente ingiustificato: applicazione della sanzione nella misura del 50% a partire dalla scadenza del periodo sanzionabile di 10 giorni al 100%, salvo il pagamento integrale della indennità per i giorni di incapacità accertati in occasione della precedente visita di controllo ambulatoriale.

L’applicazione delle sanzioni è esclusa:

- per i periodi di ricovero ospedaliero;
- per i periodi già accertati di precedente visita di controllo, conseguentemente la decorrenza per la sanzione, in caso di assenza ingiustificata ad ulteriore controllo, deve essere calcolata a partire dal giorno successivo all’ultimo accertamento sanitario regolarmente eseguito.

Oltre alla decurtazione dell’indennità di malattia, il dipendente, nei casi di reiterata violazione dell’obbligo di reperibilità domiciliare, senza aver prodotto giustificati motivi, può essere sanzionato disciplinarmente dal datore di lavoro fino ad arrivare al licenziamento per giusta causa.

Giurisprudenza

Cassazione Civile Sez. L del 22 luglio 2019 n. 19668

La causa era stata promossa nei confronti dell’INPS che non aveva erogato per alcuni giorni l’indennità di malattia, ritenendo ingiustificata l’assenza del dipendente alla visita domiciliare di controllo, motivata con l’intento di andare a ritirare i risultati di alcune analisi cliniche e dal dentista. In proposito, la Corte ribadisce il principio che il lavoratore può sottrarsi alla verifica medica solo per serie e comprovate ragioni, come l’indifferibile necessità di recarsi in altro luogo. Conseguente, cassa con rinvio la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda di erogazione dell’indennità, senza accertare la ricorrenza o non dell’indifferibile necessità del dipendente di allontanarsi dall’abitazione durante le fasce orarie di reperibilità.

Cassazione civile Sez. Lavoro del 02 dicembre 2016 n. 24681

Nel giudizio in cui un dipendente, licenziato per avere ripetutamente omesso di giustificare l’assenza a visite di controllo domiciliare della malattia, aveva sostenuto che la tutela della salute dovesse prevalere sull’obbligo di giustificare l’inosservanza delle fasce orarie di reperibilità, la Corte ricorda la propria consolidata giurisprudenza al riguardo, secondo la quale l’effettività della malattia è irrilevante rispetto alla necessità di controllo della stessa, in funzione della quale è stabilito l’obbligo di reperibilità. Con l’occasione, la Corte richiama altresì la propria elaborazione giurisprudenziale in ordine all’individuazione delle circostanze che possono giustificare il fatto di non aver adempiuto all’obbligo di reperibilità.

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3226 del 11 febbraio 2008

In tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sè, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia e può anche costituire giusta causa di licenziamento.

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