Modello APE Direttiva Case Green (EPBD IV)
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Modello APE Direttiva Case Green / Direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD IV)
ID 22401 | Rev. 0.0 del 07.08.2024 / Documento completo in allegato
Pubblicata nella GU L 2024/1275 dell’8.5.2024 la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD IV).
La Direttiva (UE) 2024/1275 ha l’obiettivo di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050.
Le disposizioni della direttiva sono in vigore dal 28 maggio 2024, ad esclusione degli articoli 30, 31, 33 e 34 che si applicheranno a decorrere dal 30 maggio 2026.
Entro il 29 maggio 2026 l’Italia, come indicato all’articolo 19, dovrà aggiornare l’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici in conformità a quanto previsto dall’Allegato V della Direttiva (UE) 2024/1275.
L’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.
Esso specifica la classe di prestazione energetica dell’edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G.
La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell’introduzione della scala.
Gli Stati membri che, al 29 maggio 2026, designano già gli edifici a emissioni zero come «A0» possono continuare a utilizzare tale designazione anziché classe A. Gli Stati membri provvedono affinché le restanti classi (da B a F o, qualora A0 sia utilizzato, da A a F) abbiano un’adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica tra le classi di prestazione energetica.
L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica e la riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra e il miglioramento della qualità degli ambienti interni dell’edificio o dell’unità immobiliare, a meno che l’edificio o l’unità immobiliare raggiunga già almeno la classe di prestazione energetica A.
- le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell’involucro di un edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l’edilizia; e
- le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell’involucro dell’edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l’edilizia.
La certificazione per le unità immobiliari può fondarsi:
- su una certificazione comune dell’intero edificio; ovvero
- sulla valutazione di un’altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche rappresentativa dello stesso edificio.
La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della prestazione energetica effettiva, sempre che l’esperto che rilascia l’attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.
La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo.
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora per un edificio sia stato rilasciato un attestato di prestazione energetica al di sotto del livello C, il proprietario dell’edificio sia invitato a contattare uno sportello unico per ricevere consulenza in materia di ristrutturazione, alla prima fra le date seguenti:
- immediatamente dopo la scadenza dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio; ovvero
- cinque anni dopo il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.
Attestato digitale di prestazione energetica
Rilasciato:
- per gli edifici o le unità immobiliari quando sono costruiti, sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario o il cui contratto di locazione è rinnovato;
- per gli edifici esistenti di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.
Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, ristrutturazione profonda, ovvero vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, o di rinnovo del contratto di locazione di edifici o unità immobiliari, l’attestato di prestazione energetica sia mostrato al potenziale acquirente o locatario e consegnato all’acquirente o al locatario.
Gli attestati di prestazione energetica digitali rilasciati verranno caricati nella banca dati della prestazione energetica dell’edilizia (di cui all’art. 22 della Direttiva (UE) 2024/1275).
Modello dell’attestato di prestazione energetica (APE)
L’allegato V della Direttiva (UE) 2024/1275 indica elementi essenziali e altri eventuali riguardanti la valutazione energetica di un edificio.
La prima pagina deve contenere dati obbligatori, quali:
- la classe di prestazione energetica;
- i consumi annui di energia primaria e finale;
- la percentuale di energia rinnovabile prodotta in loco;
- le emissioni operative di gas a effetto serra.
Ulteriori elementi da indicare riguardano:
- i consumi energetici totali;
- la produzione di energia rinnovabile;
- il fabbisogno energetico e la capacità dell'edificio di reagire a segnali esterni e operare a temperature efficienti.
Eventuali indicatori attengono:
- efficienza energetica specifica per diversi usi;
- analisi del rischio di surriscaldamento;
- presenza di sensori di qualità dell'aria;
- punti di ricarica per veicoli elettrici; possibilità di adattamento degli impianti per migliorare l'efficienza energetica
Schema 1 - Modello prestazione energetica (APE) - elementi obbligatori
[...] Segue in allegato
Articolo 2 Definizioni 30) «attestato di prestazione energetica»: un documento, riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato in conformità di una metodologia adottata a norma dell’articolo 4; Articolo 4 Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all’allegato I. Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale. La Commissione formula orientamenti sul calcolo della prestazione energetica degli elementi edilizi trasparenti che fanno parte dell’involucro dell’edificio e sul modo in cui tenere conto dell’energia ambientale. ALLEGATO I 1. La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o misurato e riflette l’uso normale di energia dell’edificio per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l’illuminazione integrata e altri sistemi tecnici per l’edilizia. Gli Stati membri provvedono affinché l’uso normale dell’energia sia rappresentativo delle condizioni di esercizio effettive per ogni tipologia pertinente e rispecchi il comportamento tipico degli utenti. Se possibile, l’uso normale dell’energia e il comportamento tipico degli utenti si basano sulle statistiche nazionali, sui codici edilizi e sui dati misurati disponibili. Quando l’utilizzo dell’energia misurata costituisce la base per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, la metodologia di calcolo è in grado di individuare l’incidenza del comportamento degli occupanti e delle condizioni climatiche locali, elementi di cui il risultato del calcolo non deve tenere conto. L’utilizzo dell’energia misurata da utilizzare al fine di calcolare la prestazione energetica degli edifici esige, come minimo, letture a intervalli mensili e deve distinguere tra vettori energetici. Gli Stati membri possono utilizzare il consumo di energia misurato in condizioni di esercizio tipiche per verificare la correttezza del consumo di energia calcolato e consentire il raffronto tra le prestazioni calcolate e quelle effettive. Il consumo di energia misurato ai fini della verifica e del raffronto può basarsi su letture mensili. La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria per unità di superficie di riferimento all’anno, ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. La metodologia per la determinazione della prestazione energetica di un edificio è trasparente e aperta all’innovazione. Gli Stati membri descrivono la metodologia nazionale di calcolo sulla base dell’allegato A delle norme europee fondamentali sulla prestazione energetica degli edifici, ossia (EN) ISO 52000-1, (EN) ISO 52003-1, (EN) ISO 52010-1, (EN) ISO 52016-1, (EN) ISO 52018-1, (EN) ISO 52120-1, EN 16798-1e EN 17423 o i documenti che le sostituiscono. Questa disposizione non costituisce una codificazione giuridica di tali norme. [...] Articolo 19 Attestato di prestazione energetica 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica. 2. Entro il 29 maggio 2026 l’attestato di prestazione energetica è conforme al modello di cui all’allegato V. Esso specifica la classe di prestazione energetica dell’edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G. La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero di cui all’articolo 2, punto 2, e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell’introduzione della scala. Gli Stati membri che, al 29 maggio 2026, designano già gli edifici a emissioni zero come «A0» possono continuare a utilizzare tale designazione anziché classe A. Gli Stati membri provvedono affinché le restanti classi (da B a F o, qualora A0 sia utilizzato, da A a F) abbiano un’adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica tra le classi di prestazione energetica. Gli Stati membri possono definire una classe di prestazione energetica A + corrispondente agli edifici la cui soglia massima per il consumo energetico è inferiore di almeno il 20 % rispetto alla soglia massima per gli edifici a emissioni zero e che generano in loco, ogni anno, più energia rinnovabile rispetto alla loro domanda totale annua di energia primaria. Per gli edifici esistenti ristrutturati per rientrare in classe A+, gli Stati membri garantiscono che il GWP nel corso del ciclo di vita sia stimato e reso noto nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio. Gli Stati membri che hanno ridefinito le loro classi di prestazione energetica il 1° gennaio 2019 o in data successiva e prima del 28 maggio 2024, possono posticipare la ridefinizione delle loro classi di prestazione energetica fino al 31 dicembre 2029. 3. Gli Stati membri garantiscono l’identità visiva comune degli attestati di prestazione energetica sul loro territorio. 4. Gli Stati membri assicurano la qualità, affidabilità e accessibilità economica degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri adottano misure per garantire che gli attestati di prestazione energetica siano economicamente accessibili e valutano la possibilità di fornire sostegno finanziario alle famiglie vulnerabili. Gli Stati membri garantiscono che gli attestati di prestazione energetica siano rilasciati a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, e da esperti indipendenti sulla base di una visita in loco, che può essere effettuata, se del caso, con mezzi virtuali mediante controlli visivi. Gli attestati di prestazione energetica sono chiari e facilmente leggibili e disponibili in un formato leggibile meccanicamente e in conformità del modello di cui all’allegato V. 5. L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica e la riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra e il miglioramento della qualità degli ambienti interni dell’edificio o dell’unità immobiliare, a meno che l’edificio o l’unità immobiliare raggiunga già almeno la classe di prestazione energetica A. Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano: a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell’involucro di un edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l’edilizia; e b) le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell’involucro dell’edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l’edilizia. 6. Qualora gli Stati membri prevedano che un passaporto di ristrutturazione sia redatto e rilasciato contestualmente all’attestato di prestazione energetica a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, il passaporto sostituisce le raccomandazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo. 7. Le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l’edificio considerato e fornire una stima del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra. Esse possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico e informazioni sugli incentivi finanziari disponibili, sull’assistenza amministrativa e tecnica nonché molteplici benefici finanziari ampiamente associati al conseguimento dei valori di riferimento. 8. Le raccomandazioni comprendono una valutazione volta a stabilire se l’impianto di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento d’aria e per l’acqua calda per uso domestico possa essere adattato per funzionare a temperature che garantiscono una maggiore efficienza, in particolare con degli emettitori a bassa temperatura per gli impianti di riscaldamento ad acqua, compresi i requisiti di progettazione del rendimento termico e i requisiti di temperatura e flusso. 9. Le raccomandazioni comprendono una valutazione della vita residuale dell’impianto di riscaldamento o condizionamento d’aria. Se del caso, le raccomandazioni indicano possibili alternative per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento o condizionamento d’aria, in linea con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050, tenendo conto delle circostanze locali e sistemiche. 10. L’attestato di prestazione energetica precisa se il proprietario o locatario dell’edificio o dell’unità residenziale può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda l’efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell’attestato di prestazione energetica. La valutazione dell’efficacia in termini di costi si basa su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell’energia e una stima preliminare dei costi. Contiene, inoltre, informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni, le informazioni di contatto degli sportelli unici pertinenti e, se del caso, informazioni sulle opzioni di sostegno finanziario. Al proprietario o locatario dell’edificio o dell’unità residenziale possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento, o ancora consulenze su come aumentare la resilienza dell’edificio ai cambiamenti climatici. 11. La certificazione per le unità immobiliari può fondarsi: a) su una certificazione comune dell’intero edificio; ovvero b) sulla valutazione di un’altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche rappresentativa dello stesso edificio. 12. La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della prestazione energetica effettiva, sempre che l’esperto che rilascia l’attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza. 13. La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora per un edificio sia stato rilasciato un attestato di prestazione energetica al di sotto del livello C, il proprietario dell’edificio sia invitato a contattare uno sportello unico per ricevere consulenza in materia di ristrutturazione, alla prima fra le date seguenti: a) immediatamente dopo la scadenza dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio; ovvero b) cinque anni dopo il rilascio dell’attestato di prestazione energetica. 14. Se vengono migliorati solo singoli elementi mediante misure singole o autonome, gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l’attestato di prestazione energetica. Se sono predisposte misure indicate nel passaporto di ristrutturazione o nei casi in cui sia utilizzato un gemello digitale dell’edificio, altri metodi certificati o i dati di strumenti certificati che determinano la prestazione energetica dell’edificio, gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l’attestato di prestazione energetica.
Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
(di cui all’articolo 4)
[...] Segue in allegato
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Efficienza energetica: Quadro Direttive UE e recepimenti IT
Efficienza energetica edilizia | Quadro normativo
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