Slide background
Slide background




Regolamento (UE) n. 655/2013

ID 18428 | | Visite: 1791 | Legislazione cosmeticiPermalink: https://www.certifico.com/id/18428

Regolamento UE n  655 2013

Regolamento (UE) n. 655/2013

ID 18248 | 21.12.2022

Regolamento (UE) n. 655/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici

GU L 190/31 dell' 11.7.2013

Entrata in vigore: 12.07.2013

Applicazione: 11.07.2013

...

Articolo 1

Il presente regolamento si applica alle dichiarazioni sotto forma di testi, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono esplicitamente o implicitamente caratteristiche o funzioni ai prodotti in sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici. Esso si applica a tutte le dichiarazioni, indipendentemente dal mezzo o tipo di strumento di commercializzazione utilizzato, dalle funzioni attribuite al prodotto e dal pubblico destinatario.

Articolo 2

La persona responsabile di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/2009 garantisce che la dicitura della dichiarazione relativa ai prodotti cosmetici sia conforme ai criteri comuni stabiliti nell’allegato I e coerente con i documenti che dimostrano gli effetti attribuiti al prodotto cosmetico nella documentazione informativa sul prodotto di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’11 luglio 2013.

________

ALLEGATO I

CRITERI COMUNI

1. Conformità alle norme

1) Non sono ammesse le dichiarazioni che indicano che il prodotto è stato autorizzato o approvato da un’autorità competente all’interno dell’Unione.

2) Una dichiarazione è considerata accettabile in base al modo in cui il prodotto cosmetico viene percepito dall’utilizzatore finale medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici del mercato in questione.

3) Non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l’impressione che un prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel semplice rispetto dei requisiti minimi di legge.

2. Veridicità

1) Se si dichiara che un prodotto contiene uno specifico ingrediente, tale ingrediente deve essere effettivamente presente.

2) Le dichiarazioni sugli ingredienti che fanno riferimento alle proprietà di uno specifico ingrediente non possono attribuire le stesse proprietà al prodotto finito se questo non le possiede.

3) I messaggi commerciali non devono suscitare l’impressione che i pareri espressi siano dichiarazioni verificate, a meno che non siano sostenuti da prove verificabili.

3. Supporto probatorio

1) Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, sia esplicite che implicite, devono essere sostenute da prove adeguate e verificabili, indipendentemente dal tipo di supporto probatorio utilizzato per comprovarle, comprese eventualmente anche valutazioni di esperti.

2) Le prove a sostegno delle dichiarazioni devono tenere conto di prassi all’avanguardia.

3) Se come elementi di prova si utilizzano studi, questi devono essere pertinenti al prodotto e ai benefici attribuitigli, seguire metodologie ben concepite e applicate correttamente (valide, affidabili e riproducibili) e rispettare considerazioni di ordine etico.

4) Le prove o le convalide devono essere di un livello coerente con il tipo di dichiarazione presentato, in particolare in caso di dichiarazioni per cui la mancanza di efficacia può causare un problema di sicurezza.

5) Per le affermazioni chiaramente esagerate che non vanno prese alla lettera dall’utilizzatore finale medio (iperboli) o per le affermazioni di tipo astratto non sono richieste prove.

6) Una dichiarazione che estrapola (esplicitamente o implicitamente) le proprietà di un ingrediente attribuendole al prodotto finito deve essere corroborata da prove adeguate e verificabili, che dimostrino ad esempio la presenza dell’ingrediente a una concentrazione efficace.

7) La valutazione dell’accettabilità di una dichiarazione si deve basare sul valore probante di tutti gli studi, i dati e le informazioni disponibili, a seconda della natura della dichiarazione e delle conoscenze generali prevalenti degli utilizzatori finali.

4. Onestà

1) La presentazione delle prestazioni di un prodotto non deve andare al di là delle prove a sostegno disponibili.

2) Le dichiarazioni non devono attribuire al prodotto in questione caratteristiche specifiche (cioè uniche) se prodotti simili possiedono le stesse caratteristiche.

3) Se l’azione di un prodotto è legata a condizioni specifiche, come l’utilizzo in combinazione con altri prodotti, ciò va indicato chiaramente.

5. Correttezza

1) Le dichiarazioni relative ai cosmetici devono essere obiettive e non denigrare i prodotti della concorrenza, né denigrare ingredienti legalmente utilizzati.

2) Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici non devono creare confusione con il prodotto di un concorrente.

6. Decisioni informate

1) Le dichiarazioni devono essere chiare e comprensibili all’utilizzatore finale medio.

2) Le dichiarazioni sono parte integrante dei prodotti e devono contenere informazioni che consentano all’utilizzatore finale medio di compiere una scelta informata.

3) I messaggi commerciali devono tener conto della capacità di comprensione dei messaggi da parte del pubblico destinatario (popolazione degli Stati membri interessati o segmenti della popolazione, per esempio utilizzatori finali di età e sesso diversi). I messaggi commerciali devono essere chiari, precisi, pertinenti e comprensibili al pubblico destinatario.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE n. 655_2013.pdf)Regolamento (UE) n. 655/2013
 
IT716 kB238

Tags: Chemicals Cosmetici

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Ott 07, 2024 118

Regolamento (CE) n. 199/2006

Regolamento (CE) n. 199/2006 ID 22685 | 07.10.2024 Regolamento (CE) n. 199/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari per quanto riguarda le diossine e i PCB… Leggi tutto
Ott 04, 2024 131

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 ID 22667 | 04.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione del 29 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l’istituzione e l’uso dell’ADIS e dell’EUROPHYT, il rilascio di… Leggi tutto
Ott 04, 2024 151

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 / Regolamento IMSOC ID 22666 | 04.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi… Leggi tutto
Ott 04, 2024 120

Regolamento (CE) n. 16/2011

Regolamento (CE) n. 16/2011 ID 22665 | 04.10.2024 Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 del 11.1.2011) Abrogato da: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 82360

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto