Slide background
Slide background




Regolamento (CE) n. 1895/2005

ID 3784 | | Visite: 16464 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/3784

Regolamento (CE) N. 1895/2005

Regolamento (CE) N. 1895/2005 della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari

(GU L. 302 del 19 novembre 2005)
________

1. Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, fabbricati o contenenti una o più delle seguenti sostanze:

a) 2,2-bis (4-idrossifenil) propano bis (2,3-epossipropil) etere, di seguito denominato «BADGE» (n. CAS 001675-54-3) e alcuni suoi derivati;
b) bis (idrossifenil) metano bis (2,3-epossipropil) etere, di seguito denominato «BFDGE» (n. CAS 039817-09-9);
c) altri glicidil-eteri del novolac, di seguito denominati «NOGE».

2. Ai fini del presente regolamento, per «materiali e oggetti» si intendono:
a) materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di plastica;
b) materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie; e
c) adesivi.

3. Questo regolamento non si applica a contenitori o serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10 000 litri né alle tubature ad essi collegate ricoperte da rivestimenti speciali denominati «rivestimenti super resistenti».

ln relazione al Regolamento (CE) n. 1895/2005, il 18 Marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto disciplina del regime sanzionatorio:

D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29

Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non rispetta le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 6.000 a euro 60.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispetta le disposizioni di cui all’articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 5.000 a euro 15.000.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (REGOLAMENTO (CE) n 1895 2005 derivati epossidici.pdf)Regolamento (CE) n. 1895/2005
Derivati epossidici
IT48 kB1860

Tags: Chemicals Food

Ultimi archiviati Chemicals

Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020 2022   Relazione 2021
Mar 27, 2024 94

PCNP pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021

Piano di controllo nazionale pluriennale Sicurezza alimentare 2020-2022 | Relazione 2021 ID 21585 | 27.03.2024 / In allegato Il Ministero della Salute, in qualità di punto di contatto nazionale per la Commissione europea per il Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) ha predisposto la… Leggi tutto
Mar 25, 2024 104

Direttiva 2001/58/CE

Direttiva 2001/58/CE ID 21574 | 25.03.2024 Direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della… Leggi tutto
Mar 25, 2024 91

Decreto 7 settembre 2002

Decreto 7 settembre 2002 ID 21573 | 25.03.2024 Decreto 7 settembre 2002 - Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio. (GU n.252 del 26.10.2002) Collegati
Direttiva 2001/58/CE
Leggi tutto
PNAA Ministero della Salute 2024 2026
Mar 11, 2024 219

PNAA Ministero della Salute 2024-2026

Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’Alimentazione degli Animali 2024-2026 ID 21478 | 11.03.2024 La programmazione dei controlli ufficiali nella filiera dei mangimi prevede un’attività di verifica ispettiva e un’attività di campionamento a sua volta distinta in MONITORAGGIO e in… Leggi tutto
Feb 28, 2024 784

Decreto 15 febbraio 2024

Decreto 15 febbraio 2024 / Elenco officine autorizzate produzione PMC al 14.02.2024 Approvazione dell'elenco delle officine che alla data del 14 febbraio 2024 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici. (GU n.49 del 28.02.2024) Collegati[box-note]I Presidi Medico Chirurgici… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 103171

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 70443

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto