Slide background




D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29

ID 3781 | | Visite: 37720 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/3781

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n. 29 / Consolidato 2019

Update 27.05.2019

25.07.2018
D.L. 25 luglio 2018, n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171), convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220), ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 6.

Disciplina sanzionatoria per i Regolamenti (CE) n. 1935/2004 (MOCA) e 2023/2006 (GMP)

Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA)
Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP)
- Regolamento (CE) n. 282/2008 (Plastica riciclata)
- Regolamento (CE) n. 450/2009 (Materiali attivi)
- Regolamento (CE) n. 10/2011 (Plastica)
- Regolamento (CE) n. 1895/2005 (Derivati epossidici)

Decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.

Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, di seguito denominato «regolamento».

Il presente decreto reca altresì la disciplina sanzionatoria del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti, del regolamento (CE) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari e di altre misure specifiche emanate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

Discipilna sanzionatoria agli articoli:

Art. 2. Violazione dei requisiti generali di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004
Art. 3. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004
Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004
Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004
Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006
Art. 7. Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE) 450/2009
Art. 8. Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) n 10/2011
Art. 9. Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008
Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005
Art. 11. Violazioni di lieve entità

Entrata in vigore: 02/04/2017

G.U. n. 65 del 18 marzo 2017

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n. 29 Consolidato 12.2019.pdf
Sanzioni Regolamenti MOCA
618 kB 842
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (D. Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29.pdf)D .Lgs 10 febbraio 2017 n 29
Sanzioni Regolamenti MOCA
IT1569 kB4491

Tags: Chemicals Food Abbonati Chemicals MOCA

Articoli correlati

Ultimi archiviati HACCP

Apr 07, 2025 377

Regolamento delegato (UE) 2025/687

Regolamento delegato (UE) 2025/687 ID 23761 | 07.04.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/687 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l’azienda di… Leggi tutto
Mar 05, 2025 833

Regolamento delegato (UE) 2025/452

Regolamento delegato (UE) 2025/452 ID 23560 | 05.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/452 della Commissione, del 19 dicembre 2024, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto
Gen 23, 2025 377

Regolamento (UE) 2021/2117

Regolamento (UE) 2021/2117 ID 23345 | 23.01.2025 Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti… Leggi tutto
Gen 16, 2025 354

Decreto 30 dicembre 2024

Decreto 30 dicembre 2024 ID 23312 | 16.01.2025 Decreto 30 dicembre 2024 Frequenza dei controlli fisici per l'anno 2025 sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica e relativa decisione sulla partita. (GU n.12 del 16.01.2025) ...… Leggi tutto
Gen 14, 2025 804

Regolamento delegato (UE) 2025/65

Regolamento delegato (UE) 2025/65 ID 23286 | 14.01.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 3121
Dic 17, 2024 407

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 ID 23137 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del… Leggi tutto

Più letti HACCP

Regolamento  CE  n  2073 2005   Criteri microbiologici prodotti alimentari
Ott 24, 2022 65758

Regolamento (CE) n. 2073/2005

Regolamento (CE) n. 2073/2005 / Criteri microbiologici prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338/1 del 22.12.2005)_______ Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione Il presente… Leggi tutto
Regolamento  CE  852 2004
Set 23, 2022 56719

Regolamento (CE) 852/2004

Regolamento (CE) 852/2004 / Consolidato Marzo 2021 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari(GU L 139/1 del 30.4.2004)________ Testo consolidatiModifiche: M1 - Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17… Leggi tutto