Slide background
Slide background




Linee guida requisiti sostanze negli articoli - ECHA

ID 4245 | | Visite: 8136 | Documenti Chemicals ECHAPermalink: https://www.certifico.com/id/4245


Guidance on requirements for substances in articles

Update 18.10.2017

Pubblicazione in IT

ECHA June 2017 Ed. 4.0

Questo documento aiuta i produttori e gli importatori di articoli a capire se hanno degli obblighi imposti da REACH, in particolare in relazione alla registrazione e alla notifica di cui all'Articolo 7, e in relazione alle comunicazioni nella catena d'approvvigionamento di articoli di cui all'Articolo 33.

L'ECHA ha pubblicato un aggiornamento completo alla sua Guida sui requisiti per le sostanze negli articoli. Dà maggiore chiarezza agli obblighi di comunicazione e di notifica delle aziende quando le materie di grande preoccupazione sono contenute negli articoli.

Articolo 7 Reg. REACH

Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli

1. Ogni produttore o importatore di articoli presenta una registrazione all'Agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
b) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.
La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

2. Ogni produttore o importatore di articoli notifica all'Agenzia, a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se una sostanza soddisfa i criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso.

3. Il paragrafo 2 non si applica se il produttore o l'importatore può escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento. In tali casi il produttore o l'importatore fornisce istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo.

4. Le informazioni da notificare comprendono i seguenti elementi:
a) l'identità e i dati del fabbricante o dell'importatore come specificato nell'allegato VI, punto 1, ad eccezione dei loro siti di uso;
b) il/i numero/i di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, se disponibili;
c) l'identità della sostanza, come specificato nell'allegato VI, punti da 2.1 a 2.3.4;
d) la classificazione della o delle sostanze come specificato nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2;
e) una breve descrizione dell'uso o degli usi della o delle sostanze in quanto componente dell'articolo come specificato nell'allegato VI, punto 3.5 e degli usi dello o degli articoli;
f) la fascia di tonnellaggio della o delle sostanze (ad esempio, 1-10 tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).

5. L'Agenzia può assumere decisioni che prescrivono ai produttori o agli importatori di articoli di presentare una registrazione, a norma del presente titolo, per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori a 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
b) l'Agenzia ha motivo di sospettare che:
i) la sostanza sia rilasciata dagli articoli; e
ii) il rilascio della sostanza dagli articoli presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente;
c) la sostanza non è soggetta al paragrafo 1.
La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX.

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle sostanze che sono già state registrate per tale uso.

7. A decorrere dal 1o giugno 2011 i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano sei mesi dopo che una sostanza è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

8. Le misure destinate a dare attuazione ai paragrafi da 1 a 7 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 3.

Articolo 33 Reg. REACH

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

1. Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti
a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

2. Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

...

Table of Contents
1 GENERAL INTRODUCTION
1.1 What is this guidance about and who is it for?
1.2 Structure of the guidance
1.3 Examples in the guidance
2 DECIDING WHAT IS AN ARTICLE UNDER REACH
2.1 The function of an object
2.2 The shape, surface and design of an object
2.3 Deciding whether an object is an article or not
2.4 What is a complex object?
2.5 Packaging .
2.6 Documenting conclusions
3 REQUIREMENTS FOR CANDIDATE LIST SUBSTANCES IN ARTICLES
3.1 Candidate List substances
3.2 Communication and notification of Candidate List substances in articles.
3.2.1 Communication of information down the supply chain
3.2.2 Notification of Candidate List substances in articles
3.2.3 How to determine the concentration and the tonnage of a Candidate List substance in articles (communication and notification obligations)
3.3 Exemptions from notification obligation
3.3.1 Exemption of substances already registered for that use
3.3.2 Exemption based on “exclusion of exposure”
3.4 What information to communicate and to notify
3.4.1 Communicating information according to Article 33
3.4.2 Notifying information to ECHA according to Article 7
4 REQUIREMENTS FOR SUBSTANCES INTENDED TO BE RELEASED FROM ARTICLES
4.1 Intended release of substances from articles
4.2 Registration requirements for substances intended to be released from articles
4.2.1 Critical concentration level for substances in a mixture intended to be released
4.3 Exemptions from registration requirements for substances intended to be released
4.3.1 General exemptions from registration requirements
4.3.2 Exemption of substances already registered for that use
4.4 Registration of substances in articles
5 OBTAINING INFORMATION ON SUBSTANCES IN ARTICLES
5.1 Information via the supply chain
5.1.1 Standardised REACH information from suppliers in the EU
5.1.2 Voluntary information tools to exchange information on articles
5.1.3 Requesting information up the supply chain
5.1.4 Evaluation of information received from suppliers
5.2 Chemical analysis of substances in articles
5.2.1 Challenges of chemical analyses
5.2.2 Planning chemical analyses of substances in articles
APPENDIX 1. TOPICS COVERED BY OTHER GUIDANCE DOCUMENTS
APPENDIX 2. PARTS OF THE REACH REGULATION OF PARTICULAR RELEVANCE FOR SUPPLIERS OF ARTICLES
APPENDIX 3. BORDERLINE CASES BETWEEN ARTICLES AND SUBSTANCES/MIXTURES IN CONTAINERS OR ON CARRIERS
APPENDIX 4. EXAMPLES OF SETTING THE BORDERLINE BETWEEN SUBSTANCES/MIXTURES AND ARTICLES IN THE PROCESSING SEQUENCE OF NATURAL OR SYNTHETIC MATERIALS
APPENDIX 5. HINTS FOR FACILITATING THE FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR CANDIDATE LIST SUBSTANCES IN ARTICLES
APPENDIX 6. ILLUSTRATIVE CASES FOR CHECKING IF THE REQUIREMENTS UNDER ARTICLES 7 AND 33 APPLY

Fonte: ECHA

Normativa di riferimento:

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 REACH

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli.pdf
ECHA Giugno 2017 Ed 4.0
2035 kB 330
Allegato riservato Guidance on requirements for substances in articles.pdf
ECHA June 2017 Ed 4.0
2407 kB 435

Tags: Chemicals Reach Abbonati Chemicals

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Apr 08, 2025 311

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23772 | 08.04.2025 Decreto 27 marzo 2025 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.7 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.82 del 08.04.2025) _________ Art. 1. 1. I testi… Leggi tutto
Apr 07, 2025 411

Regolamento delegato (UE) 2025/687

Regolamento delegato (UE) 2025/687 ID 23761 | 07.04.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/687 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l’azienda di… Leggi tutto
Mar 20, 2025 784

Regolamento delegato (UE) 2020/1413

Regolamento delegato (UE) 2020/1413 ID 23662 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2020/1413 della Commissione del 29 giugno 2020 che rettifica la versione in lingua svedese dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,… Leggi tutto
IARC Monograph Volume 58
Mar 17, 2025 798

IARC Monographs Volume 58 / 1993

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 58 / IARC 1993 ID 23643 | 17.03.2025 / Attached Beryllium, Cadmium, Mercury, and Exposures in the Glass Manufacturing Industry Evaluates the carcinogenic risk to humans posed by exposure to selected metals and their compounds.… Leggi tutto
Mar 14, 2025 1000

Regolamento (UE) 2024/2929

Regolamento (UE) 2024/2929 ID 23634 | 14.03.2025 Regolamento (UE) 2024/2929 della Commissione, del 27 novembre 2024, che rettifica la versione in lingua francese dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di… Leggi tutto
Microbioma nell uomo negli animali negli alimenti e nell ambiente
Mar 14, 2025 777

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente / Rapporto ISTISAN 2025 ID 23627 | 14.03.2025 / In allegato (EN) Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente: implicazioni per la valutazione del rischio nella sicurezza alimentare. L’Autorità Europea per la… Leggi tutto
Rapporto sui controlli ufficiali nel settore dell alimentazione animale eseguiti 2023
Mar 05, 2025 729

Rapporto sui controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale 2023

Rapporto sui controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale eseguiti nel 2023 ID 23563 | 05.03.2025 / In allegato Il presente rapporto si propone di rendere pubblici gli esiti dei controlli ufficiali effettuati nel 2023, ultimo anno di applicazione del Piano Nazionale di controllo… Leggi tutto
Mar 05, 2025 801

Regolamento (CE) n. 1451/2007

Regolamento (CE) n. 1451/2007 Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007 , concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 97812

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto