Studio ecotossicità ceneri pesanti “bottom-ash” - EER 190111* e EER 190112*
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Studio per la valutazione dell’ecotossicità delle ceneri pesanti “bottom-ash” - EER 190111* e 190112
Prodotte dall’incenerimento dei rifiuti urbani per l’attribuzione della caratteristica HP 14 e per la verifica dell’assoggettabilità alla direttiva Seveso
Il Regolamento 997/2017/UE, in vigore dal 04 luglio 2017, applicabile dal 5 luglio 2018, definisce le formule di calcolo per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 Ecotossico: “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”.
Il Regolamento in sintesi:
- introduce le indicazioni di pericolo H412 Aquatic chronic 3, H413 Aquatic chronic 4 e H420 Ozone 1;
- introduce nuove formule, basandosi sulla composizione chimica, per l’attribuzione della caratteristica HP14, che sono diverse da quelle dell’ADR e del CLP;
- specifica i valori di soglia(1) 0,1%p/p per H400, H410;
- specifica i valori di soglia1 del 1%p/p per H411, H412, H413;
- non considera i fattori M nelle formule di calcolo;
- utilizza specifiche formule diverse da quelle dell’ADR e del CLP
Il confronto tra le formule di calcolo dei vari regolamenti si ritrova nella tabella seguente:
Tabella 1- Correlazione tra il Regolamento per HP14 CLP e ADR. Le formule sono numerate da 1 a 12
(1) Valori di soglia = valore di concentrazione in % p/p da considerare per la singola sostanza per utilizzarla e non escluderla nelle formule di calcolo
Le miscele e/o sostanze classificate CLP/ADR H400-H410-H411 rientrano nella Seveso
Dall’analisi della tabella 1, si evidenzia la necessità, dal 5 luglio 2018, di rivalutare tutte le classificazioni dei rifiuti per l’ecotossicità, effettuate con il sistema di calcolo dell’ADR. Anche nel caso di classificazioni effettuate prima del 5 luglio sulla base di test sperimentali sarà comunque necessario effettuare un’attenta valutazione sulla corretta applicazione delle modalità sperimentali previste e dell’interpretazione dei risultati, per le problematiche che sono ampiamente illustrate nel documento di ingresso del tavolo tecnico regionale (allegato1 al presente documento).
L’introduzione nelle formule di altre indicazioni di pericolo (H412-H413-H420) richiede di valutare la presenza delle sostanze classificate con tali indicazioni, se presenti in quantità uguali o superiori ai rispettivi valori di soglia, e di utilizzare le rispettive % nelle formule. Inoltre, se è vero che non si utilizzano i fattori M (previsti nell’ADR e nel CLP), i fattori 10 e 100 introdotti nella formula (3), possono abbassare di 100 volte o 10 volte i limiti % precedenti.
Per verificare l’assoggettabilità alla Seveso del rifiuto è necessario, quindi, utilizzare le formule di calcolo previste dal CLP.
Risulta chiaro che la sola indicazione HP14 di un rifiuto non è sufficiente per capire se il relativo quantitativo debba essere considerato per la verifica di assoggettabilità alla Seveso., a meno che, come previsto dal d.lgs. 105/2015, in assenza di classificazione CLP si assimili alla categoria Seveso più attinente (nota 5 d.lgs. 105/2015).
Effettuando tale valutazione è opportuno fare i confronti con i limiti più restrittivi, per cui le sostanze e/o miscele ecotossiche possono rientrare nella Seveso.
In particolare, la categoria E1 Ecotossicità con indicazione di pericolo H400 Aquatic acute 1-H410 Aquatic chronic 1 ha i limiti più restrittivi: 100 per la soglia inferiore e di 200 ton per la soglia superiore: bastano quindi 100 tonnellate di rifiuto ecotossico per far rientrare l’impianto in Seveso -ter. Dalle formule della tabella 1, si può osservare che per una sostanza classificata H400-H410 è sufficiente una concentrazione del 0,25% per essere classificata HP14 con il Regolamento 997/2017/UE, e una concentrazione del 0,025% (250 mg/kg), con un fattore Mcronico=100, per essere classificata H411 secondo le formule di calcolo del CLP e rientrare nella Seveso.
Si sottolinea che con l’applicazione dei criteri ADR per la classificazione HP14, come previsto dalla legislazione nazionale (legge n.125 del 6 agosto 2015 art.7 comma 9 ter), si aveva perfetta corrispondenza tra HP14 con le indicazioni H400-H410-H411 e la classificazione CLP per la Seveso. Un rifiuto HP14 rientrava automaticamente nella assoggettabilità alla Seveso e nella classe pertinente E1 (H400 tossicità acquatica categoria acuta 1 o H410 cronica 1) o E2 (H411 tossicità acquatica cronica 2).
Dal 5 luglio sarà necessario verificare caso per caso utilizzando le formule di calcolo pertinenti e sarà ancora più complesso la valutazione se si utilizzano approcci sperimentali diversi. Dai dati disponibili sulla composizione chimica e per il livello di approfondimento analitico che è possibile tecnicamente raggiungere allo stato attuale dell’arte è ragionevole prevedere che le scorie pesanti prodotte dall’incenerimento dei rifiuti urbani saranno classificabili ecotossiche HP14 nella maggior parte dei casi utilizzando il metodo di calcolo previsto dal regolamento 997/2017/UE. Con gli stessi dati le scorie saranno classificabili H410-H411, perciò assoggettabili alla Seveso.
Si ricorda che tale classificazione discende dall’applicazione della logica del worst case per la classificazione dei composti metallici, dato che ad oggi tentativi di speciazione dei composti effettivamente presenti non hanno dato risultati.
In Lombardia gli impianti di trattamento non sono per la maggior parte autorizzati alla gestione di scorie classificate come pericolose; i pochi impianti in possesso di autorizzazione al trattamento di scorie pericolose potrebbero, d’altro canto, avere difficoltà con la qualifica EOW dei prodotti in uscita e questo sebbene non vi sia, ovviamente, alcun cambiamento nella natura delle “bottom ash”. La rivisitazione, auspicabile, della filiera di trattamento/recupero delle scorie da incenerimento non risulta fattibile in tempi brevi.
A complicare la situazione il fatto che gli impianti di incenerimento e di trattamento scorie, applicando il calcolo previsto dal CLP, diventerebbero per i quantitativi stoccati/in trattamento assoggettabili alla direttiva Seveso.
Questo problema, peraltro, non si pone solo per questa tipologia di matrice (scorie da incenerimento di rifiuti urbani), ma riguarda anche altre tipologie di rifiuti quali – ad esempio – le polveri di abbattimento da acciaieria. Si consideri, inoltre, che dal punto di vista assoggettabilità alla direttiva Seveso l’introduzione dei fattori M per gli ossidi di rame e per altri composti metallici complica ulteriormente la situazione.
Per questi motivi è prevedibile che le Aziende vorranno ricorrere ai metodi sperimentali per valutare la possibilità di una classificazione meno gravosa dal punto di vista degli adempimenti amministrativi ed economici senza considerare il forte impatto sull’opinione pubblica.
È quindi necessario che P.A. e Aziende condividano gli approcci sperimentali e i criteri valutativi per ottenere test validi scientificamente, ripetibili e riproducibili, per la gestione di tutti gli adempimenti normativi; in maniera corretta per tutta la filiera del rifiuto, dalla produzione al recupero garantendo un adeguata tutela della salute e dell’ambiente. Si ritiene, inoltre, opportuno sottolineare che nell’ottica dell’economia circolare, il potenziale pericolo intrinseco della matrice (in questo caso scorie), non deve limitarne l’utilizzo purché si sia in presenza di una valutazione del rischio per l’uso specifico e di LCA (Life Cycle Assesment).
In Italia la sensibilità a queste tematiche è molto alta da parte dell’opinione pubblica, quindi risulta necessario fare attente e preventive valutazioni da parte di tutti gli stakeholder.
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segue in allegato
Tavolo Tecnico Regione Lombardia “Inceneritori” - Luglio 2018
Collegati
Decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
Regolamento (UE) 2017/997 HP14 Ecotossico
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Studio ecotossicita' ceneri pesanti bottom-ash - EER 190111 e 190112.pdf RL 2018 |
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