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Alcol, droghe e lavoro: normative a confronto | INAIL 2024

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Alcol  droghe e lavoro normative a confronto INAIL 2024

Alcol, droghe e lavoro: normative a confronto | INAIL 2024

ID 22572 | 18.09.2024 / In allegato

Il presente documento contiene un excursus dei riferimenti normativi specifici per alcol e sostanze stupefacenti e delle disposizioni in materia del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., il tutto per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riferimenti specifici

Alcol

Secondo l’art. 15 della legge 125/2001:

- è vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche in attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi;
- il medico competente può sottoporre il personale addetto a tali attività a controlli alcolimetrici. I controlli possono essere effettuati anche dai medici dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle Asl, aventi funzione di vigilanza;
- i lavoratori affetti da patologie alcol-correlate possono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione, con conservazione del posto di lavoro.

Si fa presente che:

a) l’esito dei controlli alcolimetrici dev’essere del tutto negativo (alcolemia = 0 g/l);
b) in caso di positività (alcolemia > 0 g/l) di un lavoratore, costui dev’essere temporaneamente allontanato dalla mansione a rischio.

Nell’allegato al provvedimento n. 2450/2006 della Conferenza Stato-Regioni (CSR nel seguito) sono elencate le attività soggette all’art. 15 della l. 125/2001. Trattasi di:
1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici;
b) conduzione di generatori di vapore;
c) attività di fochino;
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
e) vendita di fitosanitari;
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
g) manutenzione degli ascensori;
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del d.p.r. 547/55 (lavori all’interno di tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili, in cui possono esservi gas e vapori tossici e asfissianti oppure gas, vapori, polveri infiammabili o esplosivi);
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione, medico specialista in chirurgia, medico e infermiere di bordo, medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche, infermiere, operatore socio-sanitario, ostetrica, caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi, mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti alle seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre e aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che
prevedono attività in quota oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari.

A livello regionale, sono state emanate varie linee guida per la verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza nei lavoratori addetti alle suddette attività.

Sostanze stupefacenti

In base agli artt. 124 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 e s.m.:

- gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, sono sottoposti – a cura di strutture pubbliche nell’ambito del SSN - ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici;
- in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore da mansioni a rischio;
- i lavoratori di cui è accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto a conservare il posto di lavoro finché dura il trattamento riabilitativo (e comunque per non più di 3 anni).

L’allegato al provvedimento n. 99/CU/2007 della CSR contiene le mansioni di cui al d.p.r. 309. Esse sono:

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici;
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio e posizionamento e brillamento mine;
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;

2) mansioni inerenti le attività di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura
ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre e aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Nel provvedimento medesimo è stabilito che:

- prima di adibire uno o più lavoratori a una mansione a rischio, il datore di lavoro, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro, comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori interessati;
- il medico competente, all’atto dell’assunzione di personale adibito a mansioni a rischio, verifica l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti tramite test di screening preventivi;
- i lavoratori risultati positivi ai test di screening1 sono inviati al Servizio per le tossicodipendenze (SERT) della Asl territorialmente competente o ad altre strutture sanitarie, al fine di verificare l’esistenza di uno stato di tossicodipendenza. In caso esso venga evidenziato, i lavoratori dovranno sottoporsi a un percorso di recupero;
- il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che svolgono mansioni a rischio siano sottoposti ad accertamenti periodici da parte del medico competente, di norma una volta l’anno. Se, nel corso di tali accertamenti, il medico competente ritiene necessari ulteriori approfondimenti, invia i lavoratori interessati al SERT o altra struttura analoga;
- se un lavoratore rifiuta, senza giustificato motivo, di sottoporsi all’accertamento di assenza di tossicodipendenza, il datore di lavoro deve sospenderlo dall’espletamento delle mansioni a rischio, finché detta assenza non venga verificata;
- i lavoratori dei quali sia stata accertata la tossicodipendenza possono essere adibiti a mansioni non a rischio.

Al provvedimento n. 178/2008 della CSR sono allegate le procedure da seguire per l’esecuzione degli accertamenti sanitari nei confronti dei lavoratori addetti alle mansioni identificate nel provvedimento del 2007. L'iter prevede:

1) un primo livello di accertamenti (screening) a carico del medico competente;
2) in caso di esito positivo o dubbio degli accertamenti di primo livello, un secondo livello di approfondimento diagnostico a carico dei SERT o altre strutture sanitarie competenti.

[...] Segue in allegato

Fonte: INAIL

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