Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2021/476

ID 13163 | | Visite: 3027 | EcolabelPermalink: https://www.certifico.com/id/13163

Ecolabel

Decisione (UE) 2021/476

Decisione (UE) 2021/476 della Commissione del 16 marzo 2021 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure 

(GU L 99/37 del 22.3.2021)

______

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» comprende piastrelle per pavimentazione, piastrelle murali, tegole, blocchi, lastre, pannelli, elementi per pavimentazione, cordoli, piani tavolo, piani da bagno e piano di lavoro da cucina per uso interno o esterno.
2. Nel gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» non rientrano:
a) ceramiche refrattarie, ceramiche tecniche, tubazioni in terracotta, stoviglie da tavola in ceramica, ceramiche ornamentali o sanitari in ceramica;
b) elementi per muratura definiti nella serie di norme EN 771;
c) tegole e accessori in laterizio definiti nella norma EN 1304;
d) prodotti di calcestruzzo prefabbricato rinforzato;
e) prodotti accessori associati alla posa in opera e al montaggio di prodotti per coperture dure quali malte da iniezione, adesivi, fissaggi meccanici e i materiali di sottofondo.
3. I prodotti per coperture dure sono costituiti da uno dei seguenti materiali:
a) pietra naturale (detta anche pietra da taglio);
b) agglomerati lapidei a base di leganti in resina;
c) ceramica o laterizio;
d) prodotti in calcestruzzo prefabbricato o blocchi in terra compressa a base di leganti idraulici o cementi alternativi.

[...]

Articolo 3

Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure», il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare tutti i requisiti obbligatori dei criteri e ottenere almeno il punteggio minimo richiesto come stabilito nell’allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» è «021».

Articolo 6

La decisione 2009/607/CE è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all’articolo 6, le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti per coperture dure» ai sensi della decisione 2009/607/CE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2009/607/CE.
2. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2009/607/CE per il suddetto gruppo di prodotti. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2009/607/CE può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione UE 2021 476.pdf)Decisione (UE) 2021/476
 
IT883 kB349

Tags: Ambiente Ecolabel

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP prodotti assorbenti
Ott 30, 2024 86

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti / JRC 2024 ID 22829 | 30.10.2024 / In allegato La guida pratica per l'uso del marchio Ecolabel UE negli appalti pubblici verdi di prodotti assorbenti per l'igiene personale include criteri ambientali raccomandati incentrati su: (i) polpa di… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione UE 2024 2729
Ott 23, 2024 132

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 / Deroga immissione sul mercato apparecchiature FGAS ID 22780 | 23.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio… Leggi tutto
Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora
Ott 21, 2024 153

Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimenti obblighi impresa energivora

Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora (Art. 7 DM 256 del 10 luglio 2024) ID 22769 | 21.10.2024 / Pubblicato sito ENEA 10.10.2024 Energivori: comunicazione linee guida operative ENEA per l’accesso al meccanismo ai sensi dell’Art. 7 comma 3 lettera a)… Leggi tutto
Ott 21, 2024 261

Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256

Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256 Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2024 n. 256 recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8,… Leggi tutto
Ott 21, 2024 191

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976 Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto. (GU n.53 del… Leggi tutto
Ott 20, 2024 76

Decreto 21 gennaio 1987

Decreto 21 gennaio 1987 Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 157 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro… Leggi tutto

Più letti Ambiente