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Decisione (UE) 2021/476

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Decisione (UE) 2021/476

Decisione (UE) 2021/476 della Commissione del 16 marzo 2021 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure 

(GU L 99/37 del 22.3.2021)

______

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» comprende piastrelle per pavimentazione, piastrelle murali, tegole, blocchi, lastre, pannelli, elementi per pavimentazione, cordoli, piani tavolo, piani da bagno e piano di lavoro da cucina per uso interno o esterno.
2. Nel gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» non rientrano:
a) ceramiche refrattarie, ceramiche tecniche, tubazioni in terracotta, stoviglie da tavola in ceramica, ceramiche ornamentali o sanitari in ceramica;
b) elementi per muratura definiti nella serie di norme EN 771;
c) tegole e accessori in laterizio definiti nella norma EN 1304;
d) prodotti di calcestruzzo prefabbricato rinforzato;
e) prodotti accessori associati alla posa in opera e al montaggio di prodotti per coperture dure quali malte da iniezione, adesivi, fissaggi meccanici e i materiali di sottofondo.
3. I prodotti per coperture dure sono costituiti da uno dei seguenti materiali:
a) pietra naturale (detta anche pietra da taglio);
b) agglomerati lapidei a base di leganti in resina;
c) ceramica o laterizio;
d) prodotti in calcestruzzo prefabbricato o blocchi in terra compressa a base di leganti idraulici o cementi alternativi.

[...]

Articolo 3

Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure», il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare tutti i requisiti obbligatori dei criteri e ottenere almeno il punteggio minimo richiesto come stabilito nell’allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» è «021».

Articolo 6

La decisione 2009/607/CE è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all’articolo 6, le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti per coperture dure» ai sensi della decisione 2009/607/CE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2009/607/CE.
2. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2009/607/CE per il suddetto gruppo di prodotti. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2009/607/CE può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

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Tags: Ambiente Ecolabel

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