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Modifica art. 184 ter TUA End of waste | Legge 128/2019

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Modifica art  184 ter TUA

Modifica art. 184 ter TUA End of waste | Legge 128/2019 Note di lettura

ID 9432 | 04.11.2019

Note di lettura allegate, della Legge 128/2019 Sblocca autorizzazioni (End of waste) che modifica ed integra la disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Pubblicata nella GU Serie Generale n. 257 del 02-11-2019, con entrata in vigore dal 3 novembre 2019, la legge n. 128/2019, che all'articolo 14 bis, modifica ed integra la disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. end of waste) contenuta nell’art. 184-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e reca ulteriori disposizioni in materia.

Superato il blocco alle autorizzazioni al recupero dei rifiuti conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n° 1229 del 28 febbraio 2018 e al D.L. “Sblocca cantieri”: la presente modifica normativa consentirà l’operatività delle autorizzazioni regionali caso per caso, in base ai nuovi criteri comunitari, facendo così salve le autorizzazioni esistenti e permettendo alle Regioni di rilasciarne di nuove.

Legge 128/2019

«Art. 14-bis (Cessazione della qualifica di rifiuto). 

- 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente: 

"a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici". 

2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

"3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva rifiuti 2008/98/CE r del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualita' per i materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269".

3. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita' delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'autorita' competente. L'autorita' competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilita' per l'autorita' competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorita' competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita' competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operativita' del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

4. Le autorita' competenti provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del citato articolo 184-ter, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato a individuare cinque unita' di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica, da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unita' possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione e' reso indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto legislativo, rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' coloro che svolgono attivita' di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle autorita' competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal periodo precedente, determina la sospensione dell'attivita' oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.

8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o per le quali e' in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali e' presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalita' ivi previste.

9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano anche alle autorizzazioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorita' competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»

_______

Note di lettura (in allegato riservate Abbonati)

Cover note di lettura

Estratto:

Condizioni da soddisfare per l’end of waste (comma 1)

Il comma 1 modifica una delle condizioni da soddisfare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, contenuta nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), al fine di allineare la norma nazionale vigente al nuovo testo della corrispondente lettera a) del paragrafo 1 dell’art. 6 della direttiva rifiuti 2008/98/CE risultante dalle modifiche apportate dalla direttiva 2018/851/UE.

Il nuovo testo prevede che la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/per scopi specifici.

Disciplina transitoria nelle more dell’emanazione di criteri end of waste (comma 2)

Il comma 2 riscrive il comma 3 dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 che reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell’emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste).

Si tratta di una nuova riscrittura, dopo quella recentemente operata dall’art. 1, comma 19, del D.L. 32/2019 (c.d. decreto-legge sblocca cantieri), con cui si è cercato di superare i problemi generatisi in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n° 1229 del 28 febbraio 2018, senza però pervenire, a detta di molti operatori del settore e della dottrina, ad una soluzione soddisfacente.

L'art. 184-ter del Codice dispone che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni individuate nelle lettere da a) a d) del medesimo comma (che riproducono sostanzialmente le condizioni indicate dalla direttiva).

Lo stesso articolo (al comma 2) dispone che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfino i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

Il comma 2, in particolare, dispone che i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero "in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

In attuazione di tale disposizione sono stati emanati alcuni regolamenti end of waste: il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari - CSS), il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso) e il D.M. 15 maggio 2019, n. 62 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di prodotti assorbenti per la persona - PAP).

Per gli altri materiali, per i quali non sono stati emanati criteri end of waste, il comma 3 dell’art. 184-ter del Codice, nel testo previgente la conversione in legge del D.L. 32/2019, disponeva che, nelle more della loro adozione, continuano ad applicarsi le disposizioni per il recupero semplificato dettate dai decreti del Ministro dell'ambiente emanati in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Sulla base di tale normativa, con nota n. 10045 del 1° luglio 2016, il Ministero dell'ambiente aveva confermato il potere, in capo alle regioni e agli enti da esse delegati, di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilascio delle autorizzazioni, quindi "caso per caso". Successivamente, però, con la sentenza del Consiglio di Stato n° 1229 del 28 febbraio 2018, il Consiglio di Stato ha negato che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto potere alcuno di «declassificazione» del rifiuto in sede di autorizzazione.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “è del tutto evidente che, laddove si consentisse ad ogni singola Regione, di definire, in assenza di normativa UE, cosa è da intendersi o meno come rifiuto, ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni”, dato che la disciplina dei rifiuti ricade, per costante giurisprudenza costituzionale, nella materia della “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” (lettera s) del secondo comma dell’art. 117 Cost.), di competenza esclusiva dello Stato.

In altre parole, “pur essendo le Regioni titolate del potere di concedere le autorizzazioni per il recupero, esse tuttavia sono sprovviste di quello di individuare autonomamente i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in base ai quali concedere tali autorizzazioni”.

Al fine di pervenire ad una soluzione, nella seduta del 19 aprile 2018 la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato un ordine del giorno (n. 18/46/SRFS/C5) per chiedere al Governo di proporre una modifica normativa esplicita in grado di consentire alle regioni di decidere le singole casistiche di end of waste.

Sulla questione è intervenuta anche la Corte di giustizia dell’UE che, con la sentenza 28 marzo 2019, causa C-60/18, ha affermato, tra l’altro, che “l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva rifiuti 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale … in forza della quale, qualora non sia stato definito alcun criterio a livello dell’Unione europea per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto per quanto riguarda un tipo di rifiuti determinato, la cessazione di tale qualifica dipende dalla sussistenza per tale tipo di rifiuti di criteri di portatagenerale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale”.

Nel punto 24 della citata sentenza, la stessa Corte sottolinea altresì che “risulta, inoltre, dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98 che gli Stati membri possono prevedere la possibilità di decisioni relative a casi individuali” e che l’obbligo, contenuto in tale disposizione, di notifica alla Commissione “riguarda i progetti di regola tecnica e non le decisioni individuali”.

Si fa notare che la riscrittura del paragrafo 4 operata dalla nuova direttiva rifiuti (n. 2018/851/UE) afferma in modo esplicito che le “decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535. Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti”.

Al fine di superare le problematiche evidenziate, il comma 19 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 ha riscritto il comma 3 dell’art. 184-ter del Codice al fine di chiarire che, nelle more dell’emanazione di criteri end of waste:

- la disciplina transitoria a cui faceva riferimento il testo previgente (vale a dire le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente datati 5 febbraio 199812 giugno 2002 n. 161, e 17 novembre 2005 n. 269) continua ad applicarsi in relazione alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti;

- il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III-bis, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006) avviene, da parte delle regioni, sulla base dei criteri indicati negli allegati dei succitati decreti ministeriali (in particolare, nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998; nell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 161/2012; nonché nell’allegato 1 al D.M. 269/2005) per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

Con la riscrittura operata dal D.L. 32/2019 si è altresì prevista l’emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'ambiente per garantire l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della nuova normativa introdotta ed è stato previsto che, successivamente, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione di tali linee guida, i titolari delle autorizzazioni rilasciate in forza delle disposizioni recate dal comma in esame devono presentare all’autorità competente apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida medesime.

Al fine di approfondire gli effetti di tale riscrittura, nella seduta del 31 luglio 2019, l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto («end of waste»). Nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine è stato più volte evidenziato come la norma introdotta dal D.L. 32/2019 non sia riuscita nell’intento di risolvere i problemi del settore.

Ciò è stato confermato anche dal Ministro dell’ambiente che, nel corso dell’audizione del 12 settembre 2019 presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ha sottolineato (con riferimento alla riscrittura operata dal decreto «sblocca cantieri») che “la nuova disposizione riguarda solo i flussi di materiali cosiddetti «tradizionali», cioè regolati dai suddetti decreti ministeriali a cui facevo riferimento, che non sono aggiornati all'evoluzione tecnologica del 1998, del 2005 e del 2012, quindi tecnologicamente un po’ datati ormai. Per questa ragione, la nuova formulazione … a mio parere non può ritenersi risolutiva di tutte le esigenze del settore”.

In dottrina è stato inoltre evidenziato che sarebbe stato preferibile, anziché continuare a fare riferimento ai “vecchi decreti sul recupero” (D.M. 5 febbraio 1998, …), cercare di velocizzare e snellire la loro modifica al fine di favorire “quelle attività che, impiegando tecnologie più innovative per il riciclo dei rifiuti, sono anche le più efficaci per la tutela ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare”

[...segue in allegato]

_________

Vedi il Testo Unico Ambientale (TUA) aggiornato con la Legge 2 novembre 2019 n. 128 recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Cover TUA 2019

TUA | Testo Unico Ambientale 2019

Testo consolidato con le modifiche ed integrazioni della Legge 2 novembre 2019 n. 128 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali e altre disposizioni di legge emanate fino a Novembre 2019.

Vedi TUA - aggiornato con la "Legge 128/2019 Sblocca autorizzazioni"

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