Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




DM 14 febbraio 2013 n. 22

ID 5877 | | Visite: 7269 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/5877

DM 22 2013

Decreto 14 febbraio 2013 n. 22 

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 

GU Serie Generale n.62 del 14-03-2013

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2013

Art. 1. Oggetto

1. In applicazione dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc) , del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento stabilisce, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente, e in particolare senza:

a) creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. Gli allegati al presente regolamento sono parte integrante del medesimo. 

Art. 4. Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all’articolo 8, comma 2, del presente regolamento.

2. Nelle fasi successive all’emissione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 8, comma 2, il sottolotto di CSS-Combustibile è gestito in applicazione delle norme di cui ai Titoli III e IV del presente regolamento.

3. Il venir meno della conformità alle caratteristiche di classificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 1, del sottolotto di CSS-Combustibile oggetto della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 2, successivamente alla emissione della stessa, comporta per il detentore l’obbligo di gestire il predetto sottolotto come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il soggetto che detiene il sottolotto al momento in cui è stata verificata la non conformità dello stesso alle specifiche tecniche di cui all’Allegato 1 è da qualificare come produttore iniziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

_______

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 14 febbraio 2013 n. 22.pdf)Decreto 14 febbraio 2013 n. 22
 
IT1873 kB1531

Tags: Ambiente Rifiuti Testo Unico Ambientale

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Raccomandazione  UE  2024 1722
Giu 19, 2024 116

Raccomandazione (UE) 2024/1722 della Commissione del 17.06.2024

Raccomandazione (UE) 2024/1722 | Recepimento nuova direttiva sull'efficienza energetica ID 22089 | 19.06.2024 Raccomandazione (UE) 2024/1722 della Commissione, del 17 giugno 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo… Leggi tutto
UNMIG databook 2024
Giu 11, 2024 130

UNMIG databook 2024

UNMIG databook 2024 ID 22042 | 11.06.2024 / In allegato La pubblicazione riporta i dati riferiti alle attività 2023 svolte dagli Uffici territoriali dell’UNMIG e dai Laboratori chimici e mineralogici, unitamente ai dati relativi alla situazione in Italia, al 31 dicembre 2023, delle attività di… Leggi tutto
Linee guida per i Soggetti attuatori MASE v2 0 del 07 06 2024
Giu 10, 2024 182

PNRR - Linee guida per i Soggetti attuatori MASE (v2.0 del 07.06.2024)

PNRR - Linee guida per i Soggetti attuatori MASE (v2.0 del 7 giugno 2024) ID 22040 | 10.06.2024 / In allegato Adottata la nuova versione 2.0 delle Linee Guida per i soggetti attuatori - Istruzioni operative per le attività di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo per gli… Leggi tutto
Raccomandazione  UE  2024 1590
Giu 04, 2024 185

Raccomandazione (UE) 2024/1590

Raccomandazione (UE) 2024/1590 ID 21990 | 04.06.2024 Raccomandazione (UE) 2024/1590 della Commissione, del 28 maggio 2024, sul recepimento degli articoli 8, 9 e 10 recanti le disposizioni relative all'obbligo di risparmio energetico della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto
Alberi monumentali italia
Giu 03, 2024 179

Alberi monumentali Italia: Brochure Masaf

Alberi monumentali Italia: Brochure Masaf ID 21986 | 03.06.2024 / Brochure allegata Brochure informativa degli Alberi monumentali d'Italia realizzata con lo scopo di illustrare in sintesi cos'è un Albero monumentale e quali sono i criteri per dichiararne la monumentalità, come segnalare un albero… Leggi tutto

Più letti Ambiente