Livelli di concentrazione di benzene (C6H6) in aria: Normativa e Valori
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Livelli di concentrazione di benzene (C6H6) in aria: Normativa e valori
ID 8020 | Rev. 00 2019 Documento completo in allegato
DESCRIZIONE
Il benzene (C6H6) è il più comune e largamente utilizzato degli idrocarburi aromatici, in quanto è un tipico costituente delle benzine. I veicoli a motore rappresentano infatti la principale fonte di emissione per questo inquinante che viene immesso nell'aria con i gas di scarico. Un’altra sorgente di benzene è rappresentata dalle emissioni di solventi prodotte da attività artigianali ed industriali in genere.
Oltre ad essere uno dei composti aromatici più utilizzati è anche uno dei più tossici, in quanto è stato accertato che il benzene è una sostanza cancerogena per l’uomo.
LE SOGLIE
La soglia di concentrazione in aria del benzene è stabilita dal D.Lgs. 155/2010 e calcolata su base temporale annuale. Il Valore Limite (VL) di concentrazione in aria di C6H6 annuale per la protezione della salute umana è pari a 5 μg/m3.
DATI NAZIONALI 2016
A livello nazionale, gli ultimi dati disponibili si riferiscono all’anno 2016 (Qualità dell’ambiente urbano – XIII Rapporto (2017) ISPRA Stato dell’Ambiente 74/17 ISBN 978-88-448-0858-7). I dati disponibili di benzene (Fig. 1) per il 2016 sono relativi a 87 aree urbane. Il valore limite è rispettato in tutte le aree urbane. Valori particolarmente bassi, non superiori a 1,0 μg/m3 si riscontrano in 44 aree urbane (50% del totale).
Fig. 1 - Valore limite benzene aree urbane 2016
L’aggiornamento dell’indicatore con i dati dell’anno 2018 è previsto per luglio 2019.
D.Lgs. 155/2010
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Allegato II (art. 4, comma 1, art. 6 comma 1 e art. 19 comma 3)
Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente. Soglie di valutazione superiore e inferiore per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a) pirene.
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3. MATERIALE PARTICOLATO (PM10 PM2,5)
5. BENZENE | ||
Media annuale | ||
Soglia di valutazione superiore | 70% del valore limite (3,5 μg/m³) | |
Soglia di valutazione inferiore | 40% del valore limite (2 μg/m³) |
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Allegato VI METODI DI RIFERIMENTO
A. METODI DI RIFERIMENTO.
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3. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14662 "Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzene", 14662:2005, parti 1 e 2, e 14662:2015, parte 3.
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Allegato XI (art.7, comma 4, art. 9, commi 1, 4 e 10, art. 10, comma 2 e art. 16, comma 2)
Valori limite e livelli critici
1. Valori limite
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Benzene* | |||
Periodo di mediazione | Valore limite |
Margine di tolleranza |
Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto |
Anno civile |
5,0 μg/m3 |
5 μg/m3 (100 %) il 13 dicembre 2000, con una riduzione il 1° gennaio 2006 e successivamente ogni 12 mesi di 1 μg/m3 fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010 |
1° gennaio 2010 |
Allegato XVI (art. 18, comma 1) Informazione al pubblico
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3. Ai fini previsti dall'articolo 18, le informazioni sulle concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (almeno con riferimento al PM10), ozono e monossido di carbonio devono essere aggiornate almeno ogni giorno e, se fattibile, anche su base oraria. Le informazioni sulle concentrazioni nell'aria ambiente di piombo e benzene, presentate come valore medio degli ultimi 12 mesi, devono essere aggiornate almeno su base trimestrale e, se fattibile, su base mensile.
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Es: Dati Arpa Veneto 2002-2017
VALUTAZIONE
Dall'analisi dei dati delle 12 stazioni attive nel 2017 si desume un quadro positivo per l’indicatore in quanto né le stazioni di Traffico (TU) né quelle di Background (BU e BR) sono state interessate dal superamento del VL annuale.
Fig. 2 Mappa regionale del superamento del Valore Limite (VL) annuale di 5 μg/m3 registrato presso le 12 stazioni attive nel 2017 per il benzene nel Veneto (il colore verde indica che non vi è superamento).
Per rappresentare l’andamento nel periodo 2002-2017, è stato calcolato il valore medio annuale per tipologia di stazione “media” regionale (di Background e di Traffico/Industriale), considerando l’insieme complessivo di centraline facenti parte della rete. Pur non rappresentando una verifica del superamento del VL annuale, che va esaminato stazione per stazione, sia per la stazione “media” di Background sia per quella di Traffico/industriale non è stato riscontrato alcun superamento della soglia di legge. Si segnala un trend in diminuzione, tra il 2012 ed il 2017 del valore medio annuale calcolato per la stazione “media” di Traffico/industriale, diversamente dall'andamento del valore medio annuale calcolato per la stazione “media” di Background.
Fig. 3 - Andamento medie annuali di Benzene 2002-2017 Stazioni di Background e di Traffico/Industriale
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LEGISLAZIONE
La valutazione della qualità dell’aria si effettua mediante la verifica del rispetto dei valori limite degli inquinanti, ma anche attraverso la conoscenza delle sorgenti di emissione e della loro dislocazione sul territorio, tenendo conto dell’orografia, delle condizioni meteoclimatiche, della distribuzione della popolazione, degli insediamenti produttivi. La valutazione della distribuzione spaziale delle fonti di pressione fornisce elementi utili ai fini dell’individuazione delle zone del territorio regionale con regime di qualità dell’aria omogeneo per stato e pressione.
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa
(GU n. 216 del 15-9-2010 - SO n. 217)
La legislazione italiana, costruita sulla base della direttiva europea Direttiva 2008/50/CE recepita dal D.Lgs. 155/2010 stabilisce che le Regioni sono l’autorità competente in questo campo, e prevede la suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite. La zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni. Il D.Lgs. 155/2010 ha rivisto i precedenti criteri attraverso i quali realizzare la zonizzazione ai fini della valutazione della qualità dell’aria.
Il D.Lgs. 155/2010 introduce importanti novità anche nella metodologia di riferimento per la caratterizzazione delle zone, zonizzazione che rimane, comunque, presupposto di riferimento e passaggio decisivo per le successive attività di valutazione e pianificazione.
L’Appendice I del D.Lgs. 155/2010 fornisce i criteri per la zonizzazione del territorio. Per prima cosa devono essere individuati gli agglomerati e quindi le altre zone omogenee. Il processo di zonizzazione si fonda sull’analisi del carico emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio, oltre alle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche. Sono previsti tempi di attuazione ed una valutazione sovra-ordinata (Ministero Ambiente) dei progetti regionali.
Il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 introduce importanti novità nell’ambito del complesso e stratificato quadro normativo in materia di qualità dell’aria in ambiente, introducendo nuovi strumenti che si pongono come obiettivo di contrastare più efficacemente l'inquinamento atmosferico. Oltre a fornire una metodologia di riferimento per la caratterizzazione delle zone (zonizzazione), definisce i valori di riferimento che permettono una valutazione della qualità dell’aria, su base annuale, in relazione alle concentrazioni dei diversi inquinanti.
In particolare vengono definiti:
h) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;
i) livello critico: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, oltre il quale possono sussistere effetti negativi diretti su recettori quali gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;
l) margine di tolleranza: percentuale del valore limite entro la quale e' ammesso il superamento del valore limite alle condizioni stabilite dal presente decreto;
m) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita;
n) soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati;
o) soglia di informazione: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive;
p) obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;
q) indicatore di esposizione media: livello medio da determinare sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento urbani presso l'intero territorio nazionale e che riflette l'esposizione della popolazione. Permette di calcolare se sono stati rispettati l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione e l'obbligo di concentrazione dell'esposizione;
r) obbligo di concentrazione dell'esposizione: livello fissato sulla base dell'indicatore di esposizione media al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere entro una data prestabilita;
s) obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione: riduzione, espressa in percentuale, dell'esposizione media della popolazione, fissata, in relazione ad un determinato anno di riferimento, al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungere, ove possibile, entro una data prestabilita;
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segue
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Direttiva 2008/50/CE
XIII Rapporto “Qualità dell’ambiente urbano” Edizione 2017
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