Relazione mensile sul rumore aeroportuale notturno
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Relazione mensile sul rumore aeroportuale notturno
ID 14993 | 22.11.2021 / Documento completo allegato
La relazione mensile sul rumore aeroportuale notturno (dalle ore 23 alle ore 6 locali) è prevista dal DPR 11 dicembre 1997 n. 496 Art. 5. comma 7, (come modificato dal DPR 9 novembre 1999 n. 476).
I voli notturni, salvo emergenza/sanitari ecc, possono essere autorizzati, per i singoli aeroporti, ove sia accertato, dagli organi di controllo competenti, il non superamento della zona di rispetto A dell'intorno aeroportuale del valore di 60 dB(A)Lvan. I velivoli devono soddisfare i requisiti acustici specifici previsti dall'ICAO.
Il DPR 9 novembre 1999 n. 476 (GU n.295 del 17.12.1999) Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496 (GU n.20 del 26.01.1998), concernente il divieto di voli notturni, introduce allo stesso l'Art. 5 che prevede limitazioni al traffico aereo notturno.
Nell'intorno aeroportuale, le aree di rispetto sono così definite: zona A, zona B, zona C.
All'interno di tali zone valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 2), della legge 26 ottobre 1995, n. 447:
zona A: l'indice LVA non può superare il valore di 65 dB(A);
zona B: l'indice LVA non può superare il valore di 75 dB(A);
zona C: l'indice LVA può superare il valore di 75 dB(A).
Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A)
Valore di esposizione misurato in accordo con il decreto ministeriale 31 ottobre 1997.
Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili (GU n.20 del 26.01.1998)
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Art. 5. Limitazioni al traffico aereo notturno
1. A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, nei casi di urgenza e necessita', nel termine piu' breve individuato per singoli aeroporti, con provvedimento motivato del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono vietati i movimenti aerei civili negli aeroporti civili e militari, aperti al traffico civile, dalle ore 23 alle ore 6 locali.
2. Nel periodo notturno indicato al comma 1, deve essere assicurata l'agibilita' dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere autorizzati voli notturni diversi da quelli di cui al comma 2, con particolare riferimento ai voli postali e ai voli in ritardo.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, possono essere autorizzati, per i singoli aeroporti, voli notturni diversi da quelli di cui al comma 2, ove venga accertato, dagli organi di controllo competenti, il non superamento della zona di rispetto A dell'intorno aeroportuale del valore di 60 dB(A)Lvan.
5. Il valore di esposizione di cui al comma precedente, da attribuire esclusivamente ai voli oggetto di limitazione, deve essere misurato, secondo le metodologie riportate nel decreto ministeriale 31 ottobre 1997, in corrispondenza di edifici abitativi posti nella zona A, di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto.
6. Ferme restando le procedure antirumore stabilite per ogni aeroporto dalle commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto 31 ottobre 1997, i voli notturni, compresi nella fascia oraria dalle ore 23 alle ore 6 locali, diversi da quelli di cui al comma 2, devono essere effettuati con velivoli che soddisfino i requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561.
7. Per le finalita' di cui al comma precedente, le regioni trasmettono ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione una relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale.
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