Linee guida VIA | CE 2017
ID 5037 | | Visite: 9297 | Documenti Ambiente UE | Permalink: https://www.certifico.com/id/5037 |
Linee guida VIA | CE 2017
Commissione Europea 07.11.2017
EIA guidance - Screening
EIA guidance - Scoping
EIA guidance - EIA report
Lo scopo dei documenti di orientamento è fornire una visione pratica a coloro che sono coinvolti durante queste fasi del processo VIA, attingendo alle esperienze in Europa e nel mondo.
I documenti di orientamento EIA di screening e scoping mirano a migliorare le decisioni prese sulla necessità per una VIA e il mandato su cui viene effettuata la valutazione. Questi due documenti si concentrano su come iniziare il processo di VIA
La preparazione della guida del rapporto VIA mira ad aiutare sia gli sviluppatori che i consulenti a prepararsi relazioni sulla valutazione dell'impatto ambientale di buona qualità e per guidare le autorità competenti e gli altri parti interessate mentre riesaminano le relazioni. Si concentra sul garantire la migliore informazione possibile è reso disponibile durante il processo decisionale.
Chi può usare i documenti di orientamento?
I tre documenti di orientamento EIA sono progettati per essere utilizzati dalle autorità competenti, dagli sviluppatori e Professionisti della VIA negli Stati membri dell'Unione Europea e, ove applicabile, dal Candidato Paesi. Si spera che saranno anche di interesse per accademici e altre organizzazioni che partecipare alla formazione e all'istruzione della VIA, ai professionisti di tutto il mondo e anche a membro del pubblico.
Chi ha preparato i documenti di orientamento?
I documenti di orientamento EIA originali del 2001 sono stati preparati dalla gestione delle risorse ambientali nell'ambito di un contratto di ricerca con la direzione generale per l'ambiente della Commissione europea.
VIA: concetto e fasi
La valutazione dell'impatto ambientale (VIA) dei progetti è uno strumento chiave dell'Unione europea politica ambientale. Attualmente è disciplinato dai termini della direttiva dell'Unione europea 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE sulla valutazione degli effetti di determinati soggetti pubblici e privati Progetti sull'ambiente (direttiva VIA).
Questi documenti di orientamento si concentrano sulle modifiche apportate alla direttiva VIA dal 2001, con particolare attenzione al i principali cambiamenti introdotti dalla più recente modifica della direttiva del 2014, che gli Stati membri recepire nei loro ordinamenti giuridici nazionali entro il 16 maggio 2017.
La direttiva VIA richiede che i progetti pubblici e privati possano avere effetti significativi l'ambiente deve essere sottoposto a una valutazione prima che venga dato il consenso allo sviluppo. Per Consenso allo Sviluppo si intende la decisione dell'autorità competente o delle autorità che autorizza lo Sviluppatore per procedere con il Progetto.
Prima che il consenso allo sviluppo possa essere concesso, una VIA è richiesto se un progetto può avere un impatto significativo sull'ambiente.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che, prima che venga dato il loro assenso, i progetti che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente in virtù, tra l'altro, della loro natura, dimensione o posizione soggetto a un requisito per il consenso allo sviluppo e una valutazione in merito ai loro effetti sul ambiente.
I documenti di orientamento di questa serie coprono tre fasi coinvolte nella VIA: Screening, Scoping e Preparazione del rapporto VIA.
La "Fase di screening" verifica se gli effetti del Progetto sull'ambiente dovrebbero essere significativo, cioè il Progetto è 'Screened' per determinare se è necessaria una VIA. Progetti elencati in L'allegato I della direttiva è automaticamente sottoposto ad una VIA perché i loro effetti sull'ambiente sono presumibilmente significativi. I progetti elencati nell'allegato II della direttiva richiedono una determinazione dei probabili effetti ambientali significativi. L'Autorità competente dello Stato membro effettua tale accertamento mediante (i) esame caso per caso o (ii) fissare soglie o criteri.
La fase di "Scoping" offre agli sviluppatori la possibilità di chiedere alle autorità competenti in merito alla portata delle informazioni necessarie per prendere una decisione informata sul progetto e i suoi effetti. Questo passo comporta la valutazione e la determinazione, o "scoping", della quantità di informazioni e analisi di cui le autorità avranno bisogno.
Le informazioni relative agli effetti significativi di un progetto sull'ambiente sono raccolte durante il terza fase: la preparazione del rapporto VIA.
Queste tre fasi sono integrate da fasi specifiche nel processo VIA. Questo è definito nell'articolo 1 (2) (g) (vedi riquadro sotto) che fornisce una definizione della valutazione dell'impatto ambientale, descrivendo il processo di VIA.
Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
[...]
(g) "valutazione dell'impatto ambientale", un processo costituito da:
(i) la preparazione di una relazione di valutazione dell'impatto ambientale da parte dello sviluppatore, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e (2);
(ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 6 e, se del caso, l'articolo 7;
(iii) l'esame da parte dell'autorità competente delle informazioni presentate nell'impatto ambientale rapporto di valutazione e eventuali informazioni supplementari fornite, se necessario, dallo sviluppatore in conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e qualsiasi informazione pertinente ricevuta attraverso le consultazioni di cui all'articolo 6 e 7;
(iv) la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sul ambiente, tenendo conto dei risultati dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del suo proprio esame supplementare; e
(v) l'integrazione delle conclusioni motivate dell'autorità competente in una delle decisioni di cui all'articolo 8a.
La figura seguente mostra una panoramica delle fasi e delle fasi solitamente adottate durante il completamento di una VIA.
Come accennato in precedenza, le modalità di attuazione per queste fasi possono variare leggermente tra Stati membri, quindi occorre prestare attenzione al riguardo. Le fasi definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g) sono obbligatorio quando si intraprende una VIA. In confronto, intraprendere le fasi Screening e Scoping potrebbe non essere richiesto, a seconda della natura di un Progetto o di altre circostanze: ad es. Lo screening non è necessario per i progetti elencati nell'allegato I della direttiva, e la direttiva prevede solo lo scoping verso essere obbligatorio quando è richiesto dallo sviluppatore all'autorità competente.
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TUA Dlgs 152/06
Art. 19 Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (così modificato dall'art. 8 Dlgs 104/2017)
1. Il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV -bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33.
2. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell’autorità competente, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
3. L’autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all’autorità competente.
5. L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.
6. L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
7. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione
di cui al comma 6. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l’autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento.
8. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
9. Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V.
10. Per i progetti elencati nell’allegato II -bis e nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.
11. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente.
12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2 -bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241.
13. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito web.
Art. 21 Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (così modificato dall'art. 10 Dlgs 104/2017)
1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale.
2. La documentazione di cui al comma 1, è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web dell’autorità competente che comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l’autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell’autorità competente.
4. L’avvio della procedura di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto dall’autorità competente sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all’articolo 20.
Art. 22 Studio di impatto ambientale (così modificato dall'art. 11 Dlgs 104/2017)
1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall’autorità competente a seguito della
fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all’articolo 21, qualora attivata.
2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
f) qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico ed un’agevole riproduzione.
5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente:
a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l’esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.
Fonte: Commissione Europea
Tags: Ambiente VIA | VAS | VIS