Decisione di esecuzione (UE) 2017/2287
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Convenzione Minamata: Moduli importazione di mercurio
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2287 della Commissione dell'8 dicembre 2017 che specifica i moduli da utilizzare in relazione alle importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio
[notificata con il numero C(2017) 8190]
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La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008, in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 3 della convenzione di Minamata sul mercurio («la convenzione di Minamata»)
(2), l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 stabilisce che il mercurio e le miscele di mercurio possono essere importati nel territorio doganale dell'Unione per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti, solo qualora lo Stato membro di importazione abbia rilasciato la propria autorizzazione scritta a tale importazione. Se il paese esportatore non è parte della convenzione di Minamata, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se il paese esportatore ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.
I moduli da utilizzare per rilasciare o negare tale autorizzazione e per certificare che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio dovrebbero essere coerenti con i moduli di cui alla decisione UNEP/MC/COP.1/5, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione di Minamata nella sua prima riunione ed essere adattati nella misura necessaria per tenere conto dei requisiti del regolamento (UE) 2017/852.
(3) Per coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/852, l'applicazione della presente decisione dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2018.
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/852,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Il modulo che gli Stati membri devono utilizzare per rilasciare o negare l'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 figura nell'allegato I della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 2
Gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 nei casi di cui alla lettera b) del citato comma, soltanto se la certificazione ivi richiesta è presentata nella forma di cui all'allegato II della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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ALLEGATO I
MODULO PER IL RILASCIO O IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE SCRITTA, A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/852, ALLE IMPORTAZIONI DI MERCURIO O MISCELE DI MERCURIO DI CUI ALL'ALLEGATO I DI TALE REGOLAMENTO
ALLEGATO II
MODULO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO DAI PAESI CHE NON SONO PARTI DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO E CHE INTENDONO ESPORTARE MERCURIO, IN FORMA PURA O IN MISCELE, VERSO UNO STATO MEMBRO AI FINI DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE SULLA FONTE DEL MERCURIO
GUUE L 328/118 del 12.12.2017
Applicazione dal 1° gennaio 2018
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1. È vietata l'importazione del mercurio e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I, ivi inclusi i rifiuti di mercurio prodotti da ogni fonte considerevole di cui all'articolo 11, lettere da a) a d), per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti. Tale importazione a fini di smaltimento come rifiuti è consentita solo quando il paese esportatore non ha accesso a capacità di trasformazione disponibili all'interno del proprio territorio. Fatto salvo l'articolo 11 e in deroga al primo comma del presente paragrafo, l'importazione del mercurio e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I per un uso consentito in uno Stato membro è consentita qualora lo Stato membro di importazione abbia concesso la propria autorizzazione scritta a tale importazione in uno dei seguenti casi: a) il paese esportatore è parte della convenzione e il mercurio esportato non proviene da estrazione primaria di mercurio vietata ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della convenzione; o Fatte salve le eventuali misure nazionali adottate in conformità del TFUE, un uso consentito ai sensi della normativa dell'Unione è ritenuto un uso consentito in uno Stato membro ai fini del presente paragrafo. 2. L'importazione, ai fini del recupero del mercurio, delle miscele di mercurio che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 nonché dei composti del mercurio è vietata.
b) il paese esportatore che non è parte della convenzione ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.
Normativa correlata:
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