Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2021/19

ID 12572 | | Visite: 1477 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/12572

Decisione di esecuzione UE 2021 19

Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 | Format comunicazione riutilizzo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione del 18 dicembre 2020 che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L10/1 del 12.01.2021

...

Articolo 1 Metodologia comune per la misurazione del riutilizzo

1.   Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri misurano il riutilizzo effettuando un monitoraggio qualitativo e quantitativo delle misure sul riutilizzo.

2.   Il monitoraggio qualitativo di cui al paragrafo 1 comprende l’individuazione e la descrizione delle misure sul riutilizzo e una valutazione dei relativi impatti o effetti previsti sulla base dei dati disponibili. Il monitoraggio qualitativo è effettuato ogni anno.

3. Il monitoraggio quantitativo di cui al paragrafo 1 è effettuato misurando il riutilizzo generato dagli operatori del riutilizzo o dai nuclei familiari mediante uno dei metodi elencati qui di seguito o una combinazione di tali metodi o ancora qualsiasi altro metodo equivalente in termini di pertinenza, rappresentatività e affidabilità:
a) misurazione diretta del riutilizzo mediante un dispositivo di misurazione per determinare la massa dei prodotti riutilizzati;
b) calcolo del bilancio di massa del riutilizzo sulla base della massa in entrata e in uscita di prodotti nelle operazioni di riutilizzo;
c) questionari e interviste con gli operatori del riutilizzo o i nuclei familiari;
d) diari di persone che registrano o annotano periodicamente informazioni sul riutilizzo.

Il monitoraggio quantitativo per una data categoria di prodotti è effettuato almeno una volta ogni tre anni. Il primo monitoraggio riguarda tutte le categorie di prodotti ed è effettuato per il primo periodo di riferimento di cui all’articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE.

4.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei dati relativi al riutilizzo. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché la misurazione del riutilizzo effettuata conformemente alla metodologia comune di cui al presente articolo si basi su un campione rappresentativo della popolazione o degli operatori del riutilizzo o dei nuclei familiari, a seconda dei casi.

Articolo 2 Comunicazioni sul riutilizzo

Gli Stati membri comunicano i dati e trasmettono la relazione sul controllo della qualità relativa all’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE secondo il formato di cui all’allegato.

________

Allegato

Formati da utilizzare per la comunicazione dei dati sul riutilizzo

A.   FORMATO DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI QUALITATIVI SUL RIUTILIZZO

 

 

Individuazione e descrizione delle misure e, nella riga n. 4, valutazione qualitativa dei loro impatti o degli impatti previsti

1

Autorità pubbliche principalmente responsabili dell'adozione e dell'attuazione delle misure (al più alto livello amministrativo)

 

2

Prodotti oggetto delle misure

 

3

Operazioni di riutilizzo oggetto delle misure

 

4

Contenuto delle misure:

Misure logistiche volte a sostenere le operazioni di riutilizzo (ad esempio, individuazione e considerazione degli ostacoli e delle possibilità, contributo al miglioramento dei modelli di raccolta per i prodotti riutilizzabili)

Misure economiche e fiscali, compresi gli appalti pubblici

Misure educative, in particolare campagne di informazione e sensibilizzazione (ad esempio gruppi destinatari, popolazione interessata, territorio coperto, frequenza)

Altre misure quali il sostegno o la creazione di centri e reti di riparazione e riutilizzo accreditati o il sostegno a nuovi modelli imprenditoriali quali i sistemi di condivisione, la riparazione e la rifabbricazione

 

5

Azioni intraprese per monitorare e valutare il riutilizzo mediante indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE

 

6

Altro (precisare)

 

B.   FORMATO DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI QUANTITATIVI SUL RIUTILIZZO

1.   Riutilizzo per categoria di prodotto

Categoria di prodotto

Canale attraverso cui i prodotti riutilizzati hanno cambiato proprietà

 

Negozio/mercato fisico (in tonnellate)

Piattaforma online (in tonnellate)

Regalo/donazione di privati (in tonnellate)

Altro canale (specificare) (in tonnellate)

Riutilizzo totale (in tonnellate)

Prodotti tessili

 

 

 

 

 

Fornire informazioni sulle sottocategorie, se disponibili

 

 

 

 

 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

 

 

 

 

 

Fornire informazioni sulle sottocategorie, se disponibili

 

 

 

 

 

Mobili

 

 

 

 

 

Fornire informazioni sulle sottocategorie, se disponibili

 

 

 

 

 

Materiali e prodotti da costruzione

 

 

 

 

 

Fornire informazioni sulle sottocategorie, se disponibili

 

 

 

 

 

Altri prodotti per i quali sono state adottate misure

 

 

 

 

 

Fornire informazioni sulle sottocategorie, se disponibili

 

 

 

 

 

Note:

Inserire righe supplementari, se del caso.

Caselle grigio chiaro: dati facoltativi.

2.   Operatori del riutilizzo

Numero di operatori del riutilizzo nel territorio dello Stato membro (numero di operatori che sono membri di un centro o di una rete accreditati o stima del numero totale di operatori)

 

Nota: dati facoltativi.

C. FORMATO DA UTILIZZARE PER LA RELAZIONE SUL CONTROLLO DELLA QUALITÀ

1. Obiettivi della relazione

Gli obiettivi della relazione sul controllo della qualità sono i seguenti:

a) valutare le metodologie di misurazione del riutilizzo;
b) valutare la qualità dei dati comunicati sulle quantità del riutilizzo;
c) valutare la qualità dei processi di raccolta dei dati, compresi l'ambito e la convalida delle fonti dei dati amministrativi e la validità statistica degli approcci fondati su indagini;
d) motivare le ragioni dei cambiamenti significativi nei dati comunicati tra un periodo di riferimento e l'altro e garantire l'accuratezza di tali dati.

2. Informazioni generali

Stato membro:

Organizzazione che trasmette i dati e le descrizioni di cui ai punti 3.1, 3.2 e 4.1:
Periodo di riferimento:
Data di trasmissione/versione:
Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

3. Informazioni relative alla misurazione dei riutilizzi

3.1. Descrizione generale delle fonti di informazione e dei dati utilizzati per comunicare le misure relative al riutilizzo a norma della sezione A e delle fonti di dati utilizzate per comunicare la quantità di prodotti riutilizzati a norma della sezione B
Indicare la fonte o le fonti delle informazioni e dei dati.
3.2. Descrizione dettagliata dei metodi utilizzati per comunicare le misure relative al riutilizzo a norma della sezione A e per comunicare la quantità di prodotti riutilizzati a norma della sezione B
Descrivere i metodi di misurazione del riutilizzo. La descrizione deve includere quanto segue:
a) una descrizione delle operazioni di riutilizzo che sono incluse nell'ambito del riutilizzo ai fini della misurazione;
b) una breve descrizione dei metodi utilizzati;
c) una descrizione dei metodi utilizzati per identificare gli operatori del riutilizzo;
d) l'indicazione dei soggetti che forniscono i dati riportati nella sezione B della relazione;
e) in caso di campionamento o di distribuzione in scala, informazioni sulle dimensioni e sulla selezione del campione o della distribuzione in scala e una descrizione dei metodi utilizzati per tali operazioni;
f) qualora sia stata utilizzata una tabella di conversione per calcolare la quantità di prodotti riutilizzati in tonnellate, informazioni sui fattori di conversione utilizzati;
g) qualora siano stati utilizzati gli indicatori o gli obiettivi qualitativi o quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE, informazioni su tali indicatori e sul livello degli obiettivi in questione e sui prodotti di cui trattasi;
h) una descrizione dei principali problemi che incidono sull'accuratezza dei dati, compresi gli errori riguardanti il campionamento, la copertura, la misurazione, il trattamento e la non risposta;
i) una descrizione del processo di convalida dei dati, comprese le possibili fonti di incertezza e il loro probabile impatto sui risultati comunicati.

4. Notifica delle modifiche e dei problemi metodologici

4.1. Descrizione delle modifiche metodologiche (se del caso)
Descrivere le modifiche metodologiche significative apportate al metodo di calcolo per il periodo di riferimento rispetto al periodo di riferimento precedente (includere, in particolare, le revisioni a posteriori e la loro natura). Descrivere le modifiche separatamente per le comunicazioni a norma della sezione A e per le comunicazioni a norma della sezione B.
4.2. Spiegazione della differenza di tonnellaggio (se del caso)
Se la variazione è superiore al 20 % rispetto ai dati comunicati per l'anno di riferimento precedente, spiegare le cause della differenza di tonnellaggio (quali categorie di prodotti o stime hanno determinato la differenza e la causa all'origine).
4.3. Comunicazione di eventuali problemi
In caso di problemi nella raccolta dei dati richiesti, si prega di fornire una descrizione di tali problemi.

5. Riservatezza

Se necessario, illustrare i motivi che giustificano la mancata pubblicazione di determinate parti della presente relazione. Per ogni caso specifico, indicare l'ubicazione precisa delle parti in questione (ossia la o le rispettive caselle).

6. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni

Si prega di fornire i link ai principali siti web nazionali, ai documenti di riferimento e alle pubblicazioni sulle misure di riutilizzo comunicati a norma della sezione A.
Si prega di fornire i link ai principali siti web nazionali, ai documenti di riferimento e alle pubblicazioni utilizzati ai fini delle comunicazioni a norma della sezione B.

....

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2021 19.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2021/19
 
IT524 kB328

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP prodotti assorbenti
Ott 30, 2024 84

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti / JRC 2024 ID 22829 | 30.10.2024 / In allegato La guida pratica per l'uso del marchio Ecolabel UE negli appalti pubblici verdi di prodotti assorbenti per l'igiene personale include criteri ambientali raccomandati incentrati su: (i) polpa di… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione UE 2024 2729
Ott 23, 2024 132

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 / Deroga immissione sul mercato apparecchiature FGAS ID 22780 | 23.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio… Leggi tutto
Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora
Ott 21, 2024 152

Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimenti obblighi impresa energivora

Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora (Art. 7 DM 256 del 10 luglio 2024) ID 22769 | 21.10.2024 / Pubblicato sito ENEA 10.10.2024 Energivori: comunicazione linee guida operative ENEA per l’accesso al meccanismo ai sensi dell’Art. 7 comma 3 lettera a)… Leggi tutto
Ott 21, 2024 260

Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256

Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256 Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2024 n. 256 recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8,… Leggi tutto
Ott 21, 2024 191

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976 Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto. (GU n.53 del… Leggi tutto
Ott 20, 2024 76

Decreto 21 gennaio 1987

Decreto 21 gennaio 1987 Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 157 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro… Leggi tutto

Più letti Ambiente