Decisione (UE) 2019/62
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Decisione (UE) 2019/62
della Commissione del 19 dicembre 2018 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della costruzione automobilistica a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
GU L 17/58 del 18.01.2019
Entrata in vigore: 07.02.2019
Articolo 1
Il documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della costruzione automobilistica ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 figura nell’allegato della presente decisione.
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ALLEGATO
1. INTRODUZIONE
Il presente documento di riferimento settoriale per il settore della costruzione automobilistica è basato su una relazione scientifica e strategica dettagliata (1) («Relazione sulle migliori pratiche») elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC).
Contesto normativo
Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è stato introdotto nel 1993 con il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni. Da allora EMAS ha subito due importanti revisioni:
- il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento (CE) n. 1221/2009;
Un nuovo elemento di rilievo introdotto dall’ultima revisione, entrata in vigore l’11 gennaio 2010, è costituito dall’articolo 46 che verte sull’elaborazione di documenti di riferimento settoriali. Tali documenti devono comprendere le migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP, Best Environmental Management Practices), gli indicatori di prestazione ambientale per settori specifici e, ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni.
Come intendere e usare il presente documento
Il sistema di ecogestione e audit (EMAS) è un sistema di adesione volontaria destinato alle organizzazioni che si impegnano a favore di un costante miglioramento ambientale. Nell’ambito di tale quadro di riferimento, il presente documento di riferimento settoriale fornisce orientamenti specifici per il settore della costruzione automobilistica ed illustra alcune possibilità di miglioramento e le migliori pratiche in questo ambito.
Il documento è stato redatto dalla Commissione europea sulla base dei contributi forniti dalle parti interessate. Un gruppo tecnico di lavoro, comprendente esperti e parti interessate del settore e guidato dal JRC, ha discusso e infine concordato le migliori pratiche di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore e gli esempi di eccellenza descritti nel presente documento; in particolare, gli esempi sono stati ritenuti rappresentativi dei livelli di prestazione ambientale raggiunti dalle organizzazioni più efficienti del settore.
Il presente documento mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni che desiderano migliorare la loro prestazione ambientale proponendo idee e suggerimenti, nonché orientamenti pratici e tecnici.
Il documento è destinato innanzitutto alle organizzazioni già registrate a EMAS, in secondo luogo alle organizzazioni che intendono registrarsi a EMAS in futuro e infine a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni in questo ambito. Di conseguenza, l’obiettivo del presente documento è aiutare tutte le organizzazioni del settore della costruzione automobilistica a concentrarsi sugli aspetti ambientali pertinenti, diretti e indiretti, e a reperire sia informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale sia adeguati indicatori di prestazione ambientale specifici al settore (allo scopo di misurare le proprie prestazioni) nonché esempi di eccellenza.
In che modo le organizzazioni registrate a EMAS dovrebbero tener conto dei documenti di riferimento settoriali
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, le organizzazioni registrate a EMAS devono tenere conto dei documenti di riferimento settoriali a due livelli diversi:
1. quando sviluppano e applicano il loro sistema di gestione ambientale, alla luce delle analisi ambientali [articolo 4, paragrafo 1, lettera b)]:
le organizzazioni dovrebbero avvalersi degli elementi pertinenti del documento di riferimento settoriale quando definiscono e esaminano i propri obiettivi e traguardi ambientali, rispetto agli aspetti ambientali pertinenti individuati nell’analisi e nella politica ambientali, così come al momento di decidere gli interventi da realizzare per migliorare le proprie prestazioni ambientali;
2. quando predispongono la dichiarazione ambientale [articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e articolo 4, paragrafo 4]:
a) le organizzazioni dovrebbero tener conto degli indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore inclusi nel documento di riferimento quando scelgono gli indicatori da usare nelle relazioni sulle prestazioni ambientali.
Quando scelgono la serie di indicatori da utilizzare ai fini delle relazioni, dovrebbero tenere conto degli indicatori proposti nel documento di riferimento corrispondente e della loro pertinenza per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi individuati dall’organizzazione nell’analisi ambientale. Gli indicatori vanno presi in considerazione solo se pertinenti per gli aspetti ambientali ritenuti più significativi nell’analisi ambientale.
b) Quando riferiscono sulla prestazione ambientale e su altri fattori attinenti, le organizzazioni dovrebbero indicare nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e, se disponibili, gli esempi di eccellenza, sono stati presi in considerazione.
Esse dovrebbero descrivere in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza (che forniscono un’indicazione del livello di prestazione ambientale conseguito dalle organizzazioni più efficienti) sono stati usati per individuare le misure e gli interventi, ed eventualmente per stabilire priorità, volti a migliorare (ulteriormente) la loro prestazione ambientale. Tuttavia non vige l’obbligo di applicare le migliori pratiche di gestione ambientale o di realizzare gli esempi di eccellenza individuati, in quanto la natura facoltativa di EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi e dell’attuazione delle migliori pratiche, in termini di costi e benefici.
Come per gli indicatori di prestazione ambientale, l’organizzazione dovrebbe valutare la pertinenza e l’applicabilità delle migliori pratiche di gestione ambientale e degli esempi di eccellenza sulla base degli aspetti ambientali significativi che essa stessa ha individuato nell’analisi ambientale nonché degli aspetti tecnici e finanziari.
Gli elementi dei documenti di riferimento settoriali (indicatori, migliori pratiche di gestione ambientale o esempi di eccellenza) non considerati pertinenti per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi individuati dall’organizzazione nell’analisi ambientale non dovrebbero essere riportati o descritti nella dichiarazione ambientale.
La partecipazione a EMAS è un processo continuo. Ogniqualvolta intenda migliorare la propria prestazione ambientale (e valutarla), un’organizzazione consulta il documento di riferimento su argomenti specifici per reperire, in merito a un determinato aspetto, gli orientamenti circa i passi da compiere nell’ambito di un approccio graduale.
I verificatori ambientali EMAS controllano se e come l’organizzazione abbia tenuto conto del documento di riferimento settoriale nella preparazione della dichiarazione ambientale [articolo 18, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 1221/2009].
Quando eseguono un audit, i verificatori ambientali accreditati dovranno ricorrere a prove fornite dall’organizzazione in merito al modo in cui gli elementi pertinenti del documento di riferimento sono stati scelti alla luce dell’analisi ambientale e sono stati tenuti in considerazione. Essi non accertano la conformità agli esempi di eccellenza descritti, bensì verificano le prove relative al modo in cui il documento è stato usato come orientamento per individuare gli indicatori e le misure volontarie opportune che l’organizzazione può adottare per migliorare la propria prestazione ambientale.
Data la natura volontaria di EMAS e del documento di riferimento settoriale, l’onere in capo all’organizzazione per fornire tali prove non dovrebbe essere sproporzionato. In particolare, i verificatori non richiedono una giustificazione per ciascuna delle migliori pratiche, ciascuno degli indicatori di prestazione ambientale specifici per settore o ciascun esempio di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale e non considerati pertinenti dall’organizzazione alla luce della sua analisi ambientale. Tuttavia, potrebbero invitare l’organizzazione a tener conto in futuro di ulteriori elementi pertinenti a riprova del suo impegno a favore del costante miglioramento delle prestazioni.
Struttura del documento di riferimento settoriale
Il presente documento si articola in cinque sezioni. La sezione 1 illustra il contesto giuridico EMAS e le modalità d’uso del presente documento, mentre la sezione 2 ne definisce l’ambito di applicazione. Le sezioni 3 e 4 descrivono in modo conciso le diverse migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP) corredandole di informazioni relative alla loro applicabilità, rispettivamente per i sottosettori della costruzione e dei veicoli fuori uso. Sono altresì riportati per ogni BEMP, nei casi in cui sia stato possibile elaborarli, indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza. Non è tuttavia stato possibile definire esempi di eccellenza per tutte le BEMP a causa della limitata disponibilità di dati o perché le condizioni specifiche di ciascuna impresa e/o stabilimento (diversità dei processi di fabbricazione di ciascun impianto di produzione, livello di integrazione verticale ecc.) differiscono così tanto che perderebbero di significato. Anche quando sono forniti, gli esempi di eccellenza non sono intesi come traguardi a cui dovrebbero tendere tutte le imprese o parametri per confrontare le prestazioni ambientali delle imprese del settore, ma piuttosto come una misura di ciò che è possibile raggiungere per aiutare le singole imprese a valutare i progressi compiuti e spronarle a migliorarsi ulteriormente. Alcuni indicatori ed esempi sono pertinenti per più BEMP e quindi, ove opportuno, sono riportati più volte. Infine la sezione 5 contiene una tabella esaustiva con una selezione degli indicatori di prestazione ambientale più pertinenti nonché le spiegazioni e gli esempi di eccellenza associati.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente documento di riferimento riguarda le prestazioni ambientali del settore della costruzione automobilistica e alcuni aspetti del settore del trattamento dei veicoli fuori uso. I destinatari del presente documento sono le società appartenenti all’industria automobilistica che rientrano nei seguenti codici NACE [secondo la classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio]:
- NACE 29.1 Fabbricazione di autoveicoli
- NACE 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli
- NACE 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli
- NACE 38.31 Demolizione di carcasse
In aggiunta a quanto precede, due altre attività, che costituiscono un sottoinsieme di aree più estese, possono essere considerate per quanto riguarda il trattamento dei veicoli fuori uso: il recupero dei materiali selezionati (NACE 38.32), compresa la frantumazione di veicoli fuori uso) e il commercio all’ingrosso di rottami e cascami (NACE 46.77, compreso lo smontaggio di veicoli fuori uso finalizzato a recuperare e rivendere pezzi di ricambio utilizzabili).
Il presente documento di riferimento riguarda le azioni che possono essere attuate dai costruttori di autoveicoli e dai produttori di parti e componenti per autoveicoli per migliorare le prestazioni ambientali lungo l’intera catena di valore del settore automobilistico, così come illustrato nel Grafico 1. Il diagramma evidenzia i settori chiave nell’ambito di applicazione del presente documento.
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