Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decreto 8 agosto 2024

ID 22457 | | Visite: 1217 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/22457

Decreto 8 agosto 2024 / Materie prime double counting

ID 22457 | 22.08.2024

Decreto 8 agosto 2024 Sostituzione dell'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Materie prime double counting.

(GU n.196 del 22.08.2024)

Entrata in vigore: 23.08.2024

...

Art. 1.

1. Ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in recepimento delle direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione del 14 marzo 2024 che modifica l’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas, l’allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dall’allegato al presente decreto.

Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
...

ALLEGATO

ALLEGATO VIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 199 MATERIE PRIME DOUBLE COUNTING

Parte A. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all’art. 39, commi 1 e 2, è considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 7, lettera a).

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori;
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) Rifiuto organico come definito all’art. 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all’ingrosso e dall’industria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato;
e) Paglia;
f) Concime animale e fanghi di depurazione;
g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti;
h) Pece di tallolio;
i) Glicerina grezza;
j) Bagasse;
k) Vinacce e fecce di vino;
l) Gusci;
m) Pule;
n) Tutoli ripuliti dei grani di mais;
o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell’attività e dell’industria forestale, vale a dire corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio;
p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare;
q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura;
r) Oli di flemma provenienti dalla distillazione alcolica;
s) Metanolo grezzo ricavato da pasta kraft proveniente dalla produzione di pasta di legno;
t) Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata a un raccolto, purché il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione;
u) Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, ad eccezione delle colture alimentari e foraggere, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione;
v) Cianobatteri.».

Parte B. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all’art. 39, comma 1, è limitato ai sensi del comma 3 lettera b) e può essere considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 7, lettera a).

a) Olio da cucina usato;
b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009;
c) Colture danneggiate che non sono idonee all’uso nella catena alimentare umana o animale, escluse le sostanze che sono state intenzionalmente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;
d) Acque reflue comunali e derivati diversi dai fanghi di depurazione;
e) Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, escluse le colture alimentari e foraggere e le materie prime di cui alla parte A del presente allegato, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione;
f) Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, ma escluse le materie prime di cui alla parte A del presente allegato, che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata a un raccolto, purché il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 8 agosto 2024.pdf)Decreto 8 agosto 2024
 
IT1475 kB163

Tags: Ambiente Energy

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Linee guida per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari   II Ed  2016
Mar 02, 2025 153

Linee guida per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Linee guida per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - II edizione (Dicembre 2016) ID 23545 | 02.03.2025 / In allegato Manuale per la gestione dei prodotti fitosanitari nelle aziende agricole. Il manuale, aggiornato a dicembre 2016, raccoglie un insieme di raccomandazioni in grado di… Leggi tutto
Impianti con prodotti refrigeranti   esercizio e manutenzione
Feb 12, 2025 267

Impianti con prodotti refrigeranti: esercizio e manutenzione

Impianti con prodotti refrigeranti - esercizio e manutenzione / UFAM CH 2022 ID 23454 | 12.02.2025 / UFAM CH 2022 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni legali per il registro di manutenzione, il controllo della tenuta stagna e l’obbligo di notifica. 4a edizione aggiornata… Leggi tutto

Più letti Ambiente