Raccomandazione (UE) 2024/1590
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Raccomandazione (UE) 2024/1590
ID 21990 | 04.06.2024
Raccomandazione (UE) 2024/1590 della Commissione, del 28 maggio 2024, sul recepimento degli articoli 8, 9 e 10 recanti le disposizioni relative all'obbligo di risparmio energetico della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica
C/2024/3223
GU L 2024/1590 del 4.6.2024
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha introdotto l'obbligo di conseguire l'obiettivo principale di un risparmio energetico pari ad almeno il 32,5 % a livello di Unione entro il 2030.
(2) Nella raccomandazione (UE) 2019/1658, la Commissione ha fornito orientamenti agli Stati membri per il recepimento e l'attuazione degli obblighi di risparmio energetico a norma della direttiva 2012/27/UE, aiutandoli ad attuare le misure, le metodologie e gli strumenti adeguati per poter sfruttare appieno il loro potenziale di risparmio energetico e conseguire l'obiettivo principale di efficienza energetica.
(3) La direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio è stata adottata il 13 settembre 2023. È la rifusione della direttiva 2012/27/UE, di cui lascia inalterate una serie di disposizioni introducendo al tempo stesso alcune nuove. Tra le novità vi è l'innalzamento significativo del livello di ambizione per il 2030 in termini di efficienza energetica, anche per quanto riguarda l'obbligo di risparmio di energia.
(4) La direttiva (UE) 2023/1791 ha innalzato l'obbligo di risparmio energetico. Garantendo la stabilità per gli investitori e incoraggiando gli investimenti a lungo termine così come le misure di efficienza energetica a lungo termine, l'obbligo di risparmio energetico svolge un ruolo importante nella creazione di crescita, posti di lavoro e competitività a livello locale, contribuendo nel contempo ad alleviare la povertà energetica. In tal modo l'Unione potrà conseguire i propri obiettivi in materia di energia e clima disponendo di ulteriori opportunità e rompendo il legame tra il consumo energetico e la crescita.
(5) La direttiva (UE) 2023/1791 ha ripercussioni tanto sul periodo attuale (2021-2030) quanto su quelli futuri (2031-2040 e oltre) di obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Gli Stati membri dovrebbero essere aiutati ad attuare le nuove prescrizioni della direttiva (UE) 2023/1791, relative ad entrambi i periodi d'obbligo, e a individuare le prescrizioni che sono state chiarite nella direttiva (UE) 2023/1791 ma non modificate rispetto alla direttiva 2012/27/UE.
(6) Gli Stati membri devono mettere in vigore entro l'11 ottobre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che recepiscono gli articoli 8, 9 e 10 e l'allegato V della direttiva (UE) 2023/1791.
(7) Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere come recepire e attuare le prescrizioni sul risparmio energetico, scegliendo il modo più adatto alle circostanze nazionali. In questo contesto è raccomandabile interpretare le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2023/1791 in modo concorde, così da contribuire a una lettura uniforme della direttiva (UE) 2023/1791 in tutti gli Stati membri in sede di elaborazione delle misure di recepimento.
(8) La presente raccomandazione dovrebbe inoltre fornire orientamenti sull'interpretazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2023/1791 che sono state modificate rispetto alla direttiva 2012/27/UE. Dovrebbe pertanto essere letta unitamente alla raccomandazione (UE) 2019/1658 e integrarla,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti interpretativi di cui all'allegato della presente raccomandazione in sede di recepimento degli articoli 8, 9 e 10 e dell'allegato V della direttiva (UE) 2023/1791 nel loro diritto nazionale.
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ALLEGATO
1. INTRODUZIONE
I presenti orientamenti indicano agli Stati membri come interpretare gli articoli 8, 9 e 10 della direttiva (UE) 2023/1791 in sede di recepimento nell'ordinamento nazionale. Vertono in particolare sui nuovi elementi della direttiva e integrano in tal modo l'allegato della raccomandazione (UE) 2019/1658, che rimane d'applicazione.
L'interpretazione vincolante della legislazione dell'UE è comunque competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. CONTESTO GIURIDICO E PROGRAMMATICO
Gli articoli 8, 9 e 10 della direttiva sono strettamente interconnessi, in quanto il volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale di cui all'articolo 8 deve essere ottenuto dagli Stati membri istituendo regimi obbligatori di efficienza energetica a norma dell'articolo 9, attuando misure politiche alternative a norma dell'articolo 10, o tramite entrambe le opzioni.
Gli articoli 8, 9 e 10 sono legati anche alle seguenti disposizioni della direttiva:
- articolo 2: definizione di termini importanti, come «povertà energetica»;
- articolo 4: l'attuazione dell'obbligo di risparmio energetico aiuterà gli Stati membri ad apportare i loro contributi nazionali agli obiettivi generali di efficienza energetica per il 2030;
- articolo 24: obbligo per gli Stati membri di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica e relative misure di tutela o informazione dei consumatori in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, al fine di alleviare la povertà energetica;
- articolo 30, paragrafo 14: gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi;
- allegato V: metodi e principi comuni di calcolo dell'impatto dei regimi di efficienza energetica o di altre misure politiche a norma degli articoli 8, 9 e 10 e dell'articolo 30, paragrafo 14.
[...] Segue in allegato
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