Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157

ID 5957 | | Visite: 11059 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/5957

Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157

Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.

GU n. 224 del 26-9-2011 SO

____

Art. 1. Finalità 1.

Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, con riferimento a:

a) l’individuazione delle autorità competenti;
b) gli obblighi dei gestori;
c) i contenuti della comunicazione;
d) la pubblicità dei dati e la sensibilizzazione del pubblico.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 166/2006.

Art. 3. Autorità competenti

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 166/2006, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale.

2. Le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del presente decreto, sono:

a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un’attività di cui all’allegato VIII al decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, la o le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento di autorizzazione;
b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità prevista alla medesima lettera a), salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato che deve essere notificata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorità di cui al comma 2, lettere a) e b), diverse dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmettono all’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale un rapporto di valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformità all’allegato II al presente decreto.
Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell’allegato I al presente decreto.

4. Nei casi in cui, l’autorità competente ai sensi del comma 2 è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, questo si avvale, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente.

L’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3, entro la data ivi prevista.

5. Ai fini di quanto previsto all’articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 166/2006, le autorità competenti sono, fatto salvo quanto previsto al comma 4, le autorità di cui al comma 2, lettere a) e b), ciascuna per i complessi di propria competenza.

6. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 166/2006, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. L’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale predispone, inoltre, una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorità competenti. Tale relazione dovrà essere inviata alle suddette Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 4. Obblighi dei gestori / Comunicazione PRTR

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 comunica le informazioni ivi richieste relative all’anno precedente all’Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e alla autorità competente di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto.
Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.

2. L’allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalità della comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DPR 11 luglio 2011 n. 157.pdf)DPR 11 luglio 2011 n. 157
Registro europeo delle emissioni
IT3756 kB1738

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP prodotti assorbenti
Ott 30, 2024 86

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti / JRC 2024 ID 22829 | 30.10.2024 / In allegato La guida pratica per l'uso del marchio Ecolabel UE negli appalti pubblici verdi di prodotti assorbenti per l'igiene personale include criteri ambientali raccomandati incentrati su: (i) polpa di… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione UE 2024 2729
Ott 23, 2024 132

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 / Deroga immissione sul mercato apparecchiature FGAS ID 22780 | 23.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio… Leggi tutto
Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora
Ott 21, 2024 153

Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimenti obblighi impresa energivora

Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora (Art. 7 DM 256 del 10 luglio 2024) ID 22769 | 21.10.2024 / Pubblicato sito ENEA 10.10.2024 Energivori: comunicazione linee guida operative ENEA per l’accesso al meccanismo ai sensi dell’Art. 7 comma 3 lettera a)… Leggi tutto
Ott 21, 2024 261

Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256

Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256 Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2024 n. 256 recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8,… Leggi tutto
Ott 21, 2024 191

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976 Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto. (GU n.53 del… Leggi tutto
Ott 20, 2024 76

Decreto 21 gennaio 1987

Decreto 21 gennaio 1987 Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 157 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro… Leggi tutto

Più letti Ambiente