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D.L. 6 Novembre 2021 n. 152 | Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici

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Gestione del fine vita impianti fotovoltaici

D.L. 6 Novembre 2021 n. 152 | Agg. Legge di conv. 233/2021 Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici

ID 15339 | 02.01.2022 / Download documento allegato

Il Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 (GU n.265 del 06.11.2021), attuazione PNRR Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, in GU n.265 del 06.11.2021 ed in entrata in vigore il 07 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233 (GU n.310 del 31.12.2021 - SO n. 48) dispone, all'articolo 19, modifiche ed abrogazioni al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (in GU n.73 del 28.03.2014 - SO n. 30).
_______

Nel dettaglio:

Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233 (in rosso le modifiche introdotto dalla Legge Conversione)

Art. 19. Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici

1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all’articolo 24 -bis , comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all’importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell’articolo 40, comma 3, del presente decreto»;
b) al terzo periodo, dopo le parole «modalità operative» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «istruzioni operative provvede» ;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all’articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.».

1 -bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «pannelli fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «domestici e professionali non incentivati» e le parole: «fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono soppresse;
b) al quarto periodo, le parole: « previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del
medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia » e le parole: «un nuovo pannello » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi pannelli »;
c) al sesto periodo, le parole: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE » sono sostituite dalle seguenti: « Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, ».

Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 / Decreto RAEE

Testo Articoli 24-bis e 40 comma 3, così come modificati dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233in vigore dal 1° gennaio 2022.

Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico).

1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all’importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell’articolo 40, comma 3, del presente decreto. Il GSE definisce le modalita' operative entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed e' autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie istruzioni operative
provvede alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate. Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento (repowering) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano gia' prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.
2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovra' avere le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico.
3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.

Art. 40 comma 3 Disposizioni transitorie e finali

[...]

3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalita' definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)". Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di nuovi pannelli, la responsabilita' ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalita' operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

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